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414.51 LCMIF

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° aprile 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2019 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale in materia di formazione mira a:

  1. rafforzare e ampliare le competenze dei singoli;
  2. intensificare le reti di contatto tra le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione e sviluppare le loro attività;
  3. consolidare e sviluppare la qualità e la competitività dello spazio formativo svizzero;
  4. consentire allo spazio formativo svizzero di partecipare a programmi internazionali.

Art. 2 Definizione e campo d’applicazione

La cooperazione internazionale in materia di formazione ai sensi della presente legge comprende la mobilità internazionale per l’apprendimento, la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione e la partecipazione a programmi internazionali.

La presente legge si applica alla scuola dell’obbligo, alla formazione professionale di base, alle scuole di cultura generale del livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, alla formazione continua e alle attività giovanili extrascolastiche.

Si applica soltanto nella misura in cui la promozione delle attività secondo gli articoli 3 e 4 non possa basarsi su altre leggi federali.

Sezione 2 Promozione da parte della Confederazione

Art. 3 Ambiti di promozione

Fatte salve le decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti, la Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale negli ambiti seguenti:

  1. la mobilità internazionale:1.delle persone in formazione,2.degli insegnanti della scuola dell’obbligo e del livello postobbligatorio,3dei formatori,4.di altri responsabili della formazione, e5.delle persone attive nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche;
  2. le attività di cooperazione internazionale di istituzioni e organizzazioni del settore della formazione volte a:1.sviluppare le offerte di formazione,2.favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze,3.promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive, e4.aumentare il riconoscimento e l’attrattiva dello spazio formativo svizzero oltrefrontiera;
  3. il sostegno a strutture e processi sia a livello nazionale che internazionale volti a facilitare e promuovere le attività di cui alle lettere a e b.

Art. 4 Tipi di sussidi

La Confederazione può concedere:

  1. sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali;
  2. sussidi per l’attuazione di programmi avviati dalla Confederazione, nella misura in cui il loro contenuto non è incluso in un programma internazionale a cui la Svizzera è associata;
  3. sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale complementari ai programmi di cui alle lettere a e b, importanti per la Confederazione sotto il profilo della politica della formazione;
  4. borse di studio per seguire formazioni d’eccellenza all’estero presso istituzioni selezionate;
  5. sussidi d’esercizio a istituzioni selezionate del settore della formazione all’estero che accolgono persone beneficiarie di una borsa di studio di cui alla lettera d;
  6. sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento, se tali misure non sono realizzate dalla Confederazione, in particolare per servizi di contatto, reti o iniziative specifiche che:1.sostengono attività promosse con la presente legge, o2.permettono di rappresentare a livello internazionale gli interessi della Svizzera nel settore della formazione.

La Confederazione concede alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris sussidi d’esercizio e per la manutenzione.

Può concedere i sussidi destinati a singole persone secondo l’articolo 3 lettera a anche a istituzioni e organizzazioni del settore della formazione, che li trasferiscono ai beneficiari.

Il Consiglio federale definisce:

  1. il quadro dei programmi di cui al capoverso 1 lettera b;
  2. le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e;
  3. le misure di accompagnamento di cui al capoverso 1 lettera f;
  4. per i sussidi di cui al capoverso 1 lettere b–f i costi computabili, il calcolo, la limitazione nel tempo e le procedure applicabili;
  5. i criteri per il trasferimento ai beneficiari secondo il capoverso 3.

Art. 5 Condizioni per la concessione dei sussidi

I sussidi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b, c ed e possono essere concessi a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione che ne fanno richiesta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l’attività alla quale è destinato il sussidio non ha scopo di lucro;
  2. l’istituzione o l’organizzazione garantisce che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;
  3. l’istituzione o l’organizzazione fornisce una prestazione propria;
  4. nel caso di una cooperazione tra istituzioni od organizzazioni, tale cooperazione si basa su un accordo tra le parti.

Le borse di studio di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d possono essere concesse a singoli che ne fanno richiesta, se hanno svolto una parte sostanziale della loro formazione nel sistema formativo svizzero.

I sussidi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera f possono essere concessi a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione che ne fanno richiesta, se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché le condizioni seguenti:

  1. la misura di accompagnamento risponde a un’esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero;
  2. la misura di accompagnamento non può essere finanziata attraverso altre fonti.

Sezione 3 Delega di compiti a un’agenzia nazionale

Art. 6

Il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un’istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione in relazione alle misure di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b ed f. La delega è disciplinata in una convenzione sulle prestazioni.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione può delegare l’assegnazione dei sussidi all’agenzia nazionale.

Per poter essere designata agenzia nazionale, l’istituzione od organizzazione deve soddisfare le condizioni e gli oneri seguenti:

  1. tra i suoi scopi rientrano la promozione della cooperazione internazionale e della mobilità nazionale e internazionale in materia di formazione;
  2. dispone delle conoscenze specialistiche e delle capacità necessarie per assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale dei compiti che le sono stati delegati;
  3. garantisce che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;
  4. dispone di una struttura e forma giuridica che consentono alla Svizzera di partecipare a programmi dell’Unione europea.

La Confederazione indennizza l’agenzia nazionale per i costi di esecuzione dei compiti che le sono delegati. L’indennità può essere forfettaria.

L’agenzia nazionale rende conto al Consiglio federale della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

Il Consiglio federale vigila sull’adempimento dei compiti da parte dell’agenzia nazionale. Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nella convenzione sulle prestazioni.

Sezione 4 Finanziamento, trattati internazionali, vigilanza e statistica

Art. 7 Finanziamento

Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta per un periodo pluriennale i limiti di spesa o i crediti d’impegno per la promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione.

Art. 8 Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.

Nei trattati può convenire:

  1. il controllo finanziario e gli audit;
  2. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
  3. l’adesione a organizzazioni internazionali.

Laddove tali trattati prevedano impegni finanziari per la Svizzera, il Consiglio federale li conclude fatte salve le decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti.

Art. 9 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Assicura il controllo dell’impiego dei sussidi concessi.

Art. 10 Statistica

Il Consiglio federale dispone le rilevazioni statistiche necessarie all’applicazione della presente legge. Tali rilevazioni sono effettuate conformemente alla legislazione federale in materia di statistica.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale dell’8 ottobre 1999 3 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

... 4

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 2022 5