Ai sensi della LSSE e della presente ordinanza s’intende per:
- allievi: i bambini e giovani di età compresa tra il compimento del 3° e del 25° anno di età che frequentano una scuola svizzera o che partecipano a un’altra forma di diffusione della formazione svizzera all’estero in conformità alla LSSE;
- persone in formazione: i giovani fino al compimento del 25° anno di età che seguono una formazione professionale di base di cui all’articolo 5 LSSE;
- persone abilitate a insegnare in Svizzera: i docenti titolari di un diploma d’insegnamento riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione;
- livello secondario II: liceo e scuola professionale di base.