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431.841 OREA

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

del 9 giugno 2017 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3 bis della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale 1 (LStat);
visti gli articoli 5 e 6 della legge del 5 ottobre 2007 2 sulla geoinformazione (LGI), 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca o pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.

Il REA serve anche alla gestione comune dei dati di base della Confederazione e all’esecuzione di altri compiti legali. 4

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. 5 progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio oppure oggetto simile che non richiede un’autorizzazione edilizia ma è soggetto all’obbligo di notifica;
  2. edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;
  3. 7 oggetto simile a un edificio: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui alla lettera b;
  4. abitazione: insieme di locali secondo la definizione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20158 sulle abitazioni secondarie (LASec);
  5. 9 oggetto simile a un’abitazione: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LASec;
  6. entrata dell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio;
  7. indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b dell’ordinanza del 21 maggio 200810 sui nomi geografici (ONGeo) e coordinate dell’indirizzo dell’edificio;
  8. 11 dati di base degli edificiedelle abitazioni:dati che fungono da base per l’identificazione, l’attribuzione di categorie e caratteristiche di edifici e abitazioni nonché di oggetti simili a edifici e abitazioni.

Sezione 2 Organizzazione, gestione e contenuto del REA

Art. 3 Compiti dell’UST

L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA.

Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.

Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti.

Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo 2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.

Disciplina in una convenzione organizzativa scritta con ciascun Cantone i compiti, compreso il loro concreto adempimento, le competenze e le responsabilità dei rispettivi servizi cantonali di coordinamento. 12

Garantisce che i dati di base degli edifici e delle abitazioni siano gratuitamente a disposizione dei servizi amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei loro compiti legali. 13

Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi

L’UST lavora in collaborazione con:

  1. i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
  2. gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;
  3. i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
  4. i servizi cantonali di coordinamento;
  5. i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti;
  6. 14 i servizi dell’energia e dell’ambiente della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 5 Compiti dei Cantoni

Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati.

D’intesa con l’UST e in conformità con la convenzione organizzativa, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i servizi cantonali o comunali responsabili dell’aggiornamento del REA attualizzino periodicamente i dati del REA (art. 7), li aggiornino (art. 10) e li controllino e correggano (art. 12). 15

Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti

L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (riconosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati, a condizione che tale registro:

  1. sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato;
  2. sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2;
  3. comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone.

Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.

Art. 7 Oggetti registrati nel REA

Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:

  1. 16 i progetti di costruzione, al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia;
  2. 17 tutti gli edifici con le loro entrate, compresi gli indirizzi, e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni nonché gli oggetti simili a edifici e quelli simili ad abitazioni;
  3. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.

Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia. 18

L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA.

Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 1990 19 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

Art. 8 Informazioni registrate nel REA

Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

  1. identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST;
  2. Comune politico;
  3. riferimento ai fondi;
  4. descrizione del progetto di costruzione;
  5. committente;
  6. genere di lavori;
  7. costi del progetto;
  8. stato del progetto (stato di avanzamento del progetto);
  9. tipo di deroga all’autorizzazione edilizia;
  10. 20 ...

Per ogni edificio e oggetto simile a un edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:21

  1. 22 identificatore dell’edificio e di oggetti simili a un edificio (EGID) attribuito dall’UST;
  2. numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune;
  3. identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST;
  4. Comune politico;
  5. riferimento ai fondi;
  6. indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo23;
  7. categoria dell’edificio;
  8. stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito);
  9. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio;
  10. dimensioni dell’edificio (superfici, volumi);
  11. struttura dell’edificio (numero di piani);
  12. 24 installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, incluse le informazioni di cui all’art. 16a dell’ordinanza del 30 novembre 201225 sul CO2, nonché rifugio);
  13. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali;
  14. 26 efficienza dell’involucro dell’edificio (anno di risanamento delle principali parti dell’edificio).

Per ogni abitazione e oggetto simile a un’abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:27

  1. 28 identificatore dell’abitazione e di oggetti simili a un’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;
  2. numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune;
  3. riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani;
  4. ubicazione dell’abitazione nell’edificio;
  5. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione;
  6. stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito);
  7. dimensioni dell’abitazione (superficie);
  8. struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);
  9. 29 destinazione dell’abitazione (secondo la LASec30);
  10. limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec).

Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.

Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facoltative.

L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.

Art. 8a31 Dati di base degli edifici e delle abitazioni

Sono considerati dati di base degli edifici e di oggetti simili a un edificio gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a, c, d, f–h e j–l.

Sono considerati dati di base delle abitazioni e di oggetti simili a un’abitazione gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere a, d e f–h.

Art. 9 Fonti dei dati

Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3.

Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

  1. fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori;
  2. serie di dati di base della misurazione ufficiale;
  3. serie di dati di base dei registri fondiari cantonali;
  4. dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale;
  5. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
  6. 32 banche dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;
  7. 33 notifiche di committenti, architetti, proprietari, società di gestione immobiliare, assicurazioni e di altre fonti private;
  8. 34 dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 202535 sulla statistica federale;
  9. dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione;
  10. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).

Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri e degli elenchi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto. 36

Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo 8.

Art. 1037 Aggiornamento dei registri

I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni, nonché agli altri oggetti simili a edifici e a quelli simili ad abitazioni, secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.

I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono in modo costante all’UST i dati aggiornati sugli edifici e sulle abitazioni nonché sugli oggetti simili ad edifici e su quelli simili ad abitazioni. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono in modo standardizzato e automatizzato.

Art. 11 Supporto ai Comuni

In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto.

Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.

Art. 12 Controllo e correzione dei dati

L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti.

Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro riconosciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati.

Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.

Le autorità e i servizi responsabili delle fonti dei dati menzionate nell’articolo 9 capoverso 2 segnalano al servizio responsabile dell’aggiornamento del REA eventuali irregolarità, quali lacune o errori, dei dati di base degli edifici e delle abitazioni. 38

Art. 13 Interfacce

L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati.

Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.

Mette a disposizione un’interfaccia standardizzata per la segnalazione di irregolarità nei dati di base degli edifici e delle abitazioni nonché di altri dati. Le irregolarità segnalate e la loro correzione sono comunicate ai servizi responsabili dell’aggiornamento del REA a scopo di convalida. 39

Sezione 3 Impiego e comunicazione dei dati

Art. 14 Impiego dei dati per scopi statistici da parte dell’UST

Il REA funge da base per le rilevazioni statistiche dell’UST.

Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:

  1. realizzare elaborazioni statistiche;
  2. estrarre campioni per rilevazioni in tutti i settori statistici.

Art. 15 Impiego e comunicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali

L’UST consente di accedere on line ai dati del REA per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali:

  1. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;
  2. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi incaricati da un servizio pubblico.

L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.

L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per l’esecuzione di un compito legale.

Su richiesta l’UST può trasmettere dati dei livelli di autorizzazione all’accesso A e B secondo l’allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali.

I dati del livello di autorizzazione all’accesso B secondo l’allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito legale.

I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono comunicare i dati a terzi se la loro legislazione cantonale lo prevede e se i terzi necessitano i dati per scopi di statistica, ricerca, pianificazione o l’esecuzione di un compito legale. Il trattamento dei dati da parte di terzi deve avvenire conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 15a40 Impiego uniforme dei dati di base degli edifici e delle abitazioni

L’impiego di questi dati è vincolante per le seguenti autorità che necessitano di dati di base sugli edifici e sulle abitazioni per l’adempimento dei loro compiti legali:

  1. le autorità federali;
  2. le autorità cantonali e comunali nel quadro della comunicazione con la Confederazione.

Se le autorità federali, cantonali e comunali accertano discrepanze tra di dati di base degli edifici e delle abitazioni e i propri dati, lo segnalano all’UST utilizzando l’apposita interfaccia di cui all’articolo 13 capoverso 3.

Art. 1641 Pubblicazione dei dati del REA

L’UST pubblica in Internet e attraverso interfacce standardizzate i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1, compresi eventuali dati di base degli edifici e delle abitazioni. Ciò non si applica ai dati protetti dalle disposizioni di leggi speciali.

Art. 17 Emolumenti

L’impiego dei dati messi a disposizione in Internet è gratuito.

L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 è gratuito.

È riscosso un emolumento per il ricevimento di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale.

La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 2003 42 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 1843

La sicurezza dei dati è disciplinata:

  1. 44 nell’ordinanza del 31 agosto 202245 sulla protezione dei dati (OPDa);
  2. 46 nell’ordinanza dell’8 novembre 202347 sulla sicurezza delle informazioni.

L’OPDa si applica per analogia alla sicurezza dei dati delle persone giuridiche. 48

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Gli edifici senza uso abitativo che non sono ancora registrati nel REA devono esservi registrati entro il 31 dicembre 2020. L’UST elabora in collaborazione con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

Allegato 149

(art. 15 e 16)

Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Livelli di autorizzazione all’accesso

Livello A – dati accessibili al pubblico (*= contengono dati di base degli edifici e delle abitazioni)

Livello B – dati accessibili con restrizioni

Livello C – dati non accessibili

Livello A / B / C

Informazioni su edifici e oggetti simili a edifici

Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST

A*

Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune

A

Comune politico

A*

Riferimento ai fondi

A

Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo50

A*

Categoria dell’edificio

A*

Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito)

A*

Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio

A

Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi)

A*

Struttura dell’edificio (numero di piani)

A*

Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio)

A*

Efficienza dell’involucro dell’edificio

A

Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali

B

Persona di riferimento per l’edificio

C

Informazioni su abitazioni e oggetti simili ad abitazioni

Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST

A*

Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune

A

Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani

A

Ubicazione dell’abitazione nell’edificio

A*

Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione

A

Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito)

A*

Dimensioni dell’abitazione (superficie)

A*

Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani)

A*

Destinazione dell’abitazione

B

Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec51)

B

Informazioni concernenti i progetti di costruzione

Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST

B

Comune politico

B

Riferimento ai fondi

B

Descrizione del progetto di costruzione

B

Committente

C

Genere di lavori

B

Costi del progetto

B

Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto)

B

Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia

B

Numero di edifici del progetto di costruzione

B

Numero di abitazioni del progetto di costruzione

B

Allegato 2

(art. 19)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 31 maggio 2000 52 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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