La Convenzione del 23 giugno 1979 3 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.
451.46
del 14 dicembre 1994 (Stato 1° luglio 1995)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1994 2
decreta:
La Convenzione del 23 giugno 1979 3 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.
Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti apportati ulteriormente agli Allegati della Convenzione.
Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a firmare e ad aderire agli accordi internazionali regionali nonché ai loro Allegati, stabiliti sotto l’egida della Convenzione.
Il presente decreto non sottostà al referendum.