La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:6
- rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
- sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell’adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
- 7 proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
- 8 promuovere la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche;
- 9 promuovere l’insegnamento e la ricerca nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.