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453.2

Ordinanza
concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

del 20 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5,
13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale
del 16 marzo 2012 1 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF‑CITES),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza intende garantire che siano importati soltanto prodotti della pesca di provenienza legale.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica unicamente ai prodotti della pesca marittima.

Non si applica:

  1. ai prodotti dell’acquacoltura di avannotti o larve;
  2. ai prodotti della pesca che non sono destinati all’uso alimentare.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. Stato di bandiera: lo Stato in cui un peschereccio è registrato e di cui batte bandiera;
  2. partita: i prodotti della pesca spediti all’importatore contemporaneamente o con un unico titolo di trasporto;
  3. persone responsabili:1.le persone di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD),2.le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca;
  4. DVCE: il documento veterinario comune di entrata secondo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/20043 nonché secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 136/20044;
  5. certificato sanitario: il documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
  6. posto di ispezione frontaliero: la struttura in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine.

Sezione 2 Condizioni di importazione

Art. 4 Principio

I prodotti della pesca di cui all’allegato 1 possono essere importati a titolo professionale qualora:

  1. di provenienza legale; e
  2. provvisti dei documenti di accompagnamento necessari.

Per i prodotti della pesca che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 occorre inoltre presentare un certificato di cattura. L’importazione di questi prodotti della pesca sottostà alla procedura di notifica preventiva di cui alla sezione 3.

Art. 5 Provenienza legale

Sono di provenienza legale i prodotti della pesca non ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

I prodotti della pesca non sono ricavati da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quando provengono da catture:

  1. effettuate da pescherecci:1.registrati regolarmente dallo Stato di bandiera,2.identificabili in modo inequivocabile,3.non soggetti a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali od organizzazioni regionali per la gestione della pesca,4.in possesso delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche, e5.che durante l’attività di cattura osservano le regole fissate dai singoli Stati e dall’organizzazione regionale per la gestione della pesca competente;
  2. notificate all’approdo secondo le regole fissate dai singoli Stati o dall’organizzazione regionale per la gestione della pesca competente; e
  3. rispettanti le quote di pesca fissate per la rispettiva specie ittica.

Art. 6 Certificato di cattura

Il certificato di cattura conferma che le specie ittiche e le quantità di cattura ivi indicate sono state legalmente catturate con un’autorizzazione allo svolgimento delle attività di pesca per un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un determinato tipo di pesca.

Il certificato di cattura deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca.

Il certificato di cattura deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 3.

Art. 7 Documenti di accompagnamento

I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:

  1. la fattura;
  2. il titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
  3. per i prodotti della pesca trasformati, la dichiarazione di trasformazione;
  4. in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell’Unione europea (UE), il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente o DVCE.

La dichiarazione di trasformazione deve contenere le indicazioni riportate nel modello di cui all’allegato 4.

Art. 8 Divieto di importazione

È vietata l’importazione dei prodotti della pesca di cui all’allegato 5 provenienti dagli Stati di bandiera ivi elencati.

Sezione 3 Procedura di notifica preventiva per le partite non provenienti dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2

Art. 9 Notifica preventiva della partita

La persona responsabile deve notificare all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) le partite di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2, al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’importazione prevista.

In casi giustificati, l’USAV può accordare un termine più breve.

Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare le scansioni dei seguenti documenti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES (sistema d’informazione):

  1. il certificato di cattura;
  2. i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 7 capoverso 1, se disponibili al momento della notifica preventiva.

La persona responsabile deve inoltre inserire nel sistema d’informazione i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f.

Art. 10 Rilascio della partita

L’USAV verifica i dati comunicati con la notifica preventiva.

Rilascia la partita se le indicazioni nelle scansioni dei certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono alle indicazioni nelle scansioni dei documenti di accompagnamento.

Se le indicazioni nelle scansioni presentano irregolarità di entità minore, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. Nel caso in cui le irregolarità siano rettificate, rilascia la partita.

L’USAV assegna un numero di rilascio alle partite rilasciate.

La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.

Sezione 4 Obblighi delle persone responsabili

Art. 11 Controllo degli effettivi e obbligo di conservazione

Le persone responsabili devono tenere un controllo degli effettivi sulle importazioni di prodotti della pesca.

Devono conservare i documenti di accompagnamento ed eventualmente i certificati di cattura per tre anni dall’importazione delle partite.

Art. 12 Obbligo di informazione

Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono fornire informazioni sull’identità e sulla provenienza delle partite.

Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono esibire le partite, i documenti di accompagnamento, eventualmente i certificati di cattura nonché la contabilità merci per un controllo.

Su richiesta degli organi di controllo le persone responsabili devono poter comprovare la provenienza legale dei prodotti della pesca.

Sezione 5 Controlli, provvedimenti e disposizioni penali

Art. 13 Organi di controllo

L’USAV e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 5 sono gli organi di controllo responsabili dell’applicazione della presente ordinanza.

Art. 14 Controlli

Gli organi di controllo possono esaminare i documenti di accompagnamento e i certificati di cattura delle partite ed eseguire controlli fisici nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali, nei luoghi di deposito e nelle sedi sociali degli importatori.

Eseguono controlli, a campione o in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.

Art. 15 Contestazioni

Gli organi di controllo contestano le partite che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 qualora non siano conformi alle condizioni di importazione. In particolare contestano le partite:

  1. che non sono state notificate preventivamente in modo regolare;
  2. per cui i documenti necessari sono mancanti o incompleti anche dopo una proroga del termine;
  3. per cui, nonostante siano stati presentati i documenti necessari, vi è il sospetto fondato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale oppure che il certificato di cattura non sia veritiero.

Art. 16 Provvedimenti

L’UDSC trattiene nell’ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali vi è il sospetto che le condizioni di importazione non siano rispettate. Informa l’USAV, che decide la procedura da seguire.

L’USAV nega il rilascio delle partite contestate.

Art. 17 Disposizioni penali

Le infrazioni degli articoli 4, 8, 11 e 12 sono punibili ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES.

Sezione 6 Tasse e spese

Art. 18

La riscossione di tasse e la fatturazione di spese sono rette dall’ordinanza del 30 ottobre 1985 6 sulle tasse dell’USAV.

Per l’esame delle partite notificate preventivamente l’USAV emette alla persona responsabile una fattura di 60 franchi per ciascuna partita.

Sezione 7 Trattamento dei dati

Art. 19 Scambio di informazioni tra gli organi di controllo

L’USAV e l’UDSC si scambiano le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Art. 20 Dati del sistema d’informazione

Per le partite soggette alla procedura di notifica preventiva, nel sistema d’informazione vengono registrati i dati seguenti:

  1. i dati aziendali dell’azienda di destinazione;
  2. il nome, il cognome e l’indirizzo dell’importatore e della persona che notifica la partita per lo sdoganamento;
  3. i dati relativi alla partita, in particolare la quantità in chilogrammi, alle specie ittiche e alle zone di pesca di ogni certificato di cattura, nonché i numeri dei certificati di cattura;
  4. lo Stato di bandiera da cui provengono i certificati di cattura;
  5. le scansioni dei certificati di cattura;
  6. le scansioni dei documenti di accompagnamento;
  7. il numero di rilascio;
  8. i risultati dei controlli;
  9. i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti penali; e
  10. i dati sulla negazione del rilascio della partita.

Per tutte le altre partite, nel sistema d’informazione vengono registrati i dati seguenti:

  1. i risultati dei controlli;
  2. i dati sugli accertamenti a scopo di verifica e sull’avvio di procedimenti penali.

Art. 21 Inserimento dei dati

Le persone responsabili inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.

I dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–c già registrati nel sistema d’informazione veterinario TRACES in conformità con la decisione 2004/292/CE 7 vengono automaticamente ripresi nel sistema d’informazione.

Se per motivi tecnici le persone responsabili non hanno accesso al sistema d’informazione, i collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f nel sistema d’informazione.

I collaboratori dell’USAV inseriscono i dati di cui all’articolo 20 capoversi 1 lettere g–j e 2 nel sistema d’informazione.

Art. 22 Diritti di accesso

I collaboratori dell’USAV incaricati dell’applicazione della presente ordinanza hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione.

I collaboratori dell’USAV sono autorizzati a elaborare i dati.

Le persone responsabili sono autorizzate a inserire i dati di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a–f per le loro partite.

Art. 23 Comunicazione dei dati alle autorità estere

Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, le scansioni dei documenti di accompagnamento ed eventualmente dei certificati di cattura possono essere trasmesse alle autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali seguenti a scopo di verifica, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 18 LF-CITES:

  1. autorità nazionali preposte alla pesca;
  2. organi doganali nazionali;
  3. autorità dell’UE e degli Stati membri dell’UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell’attuazione dei provvedimenti contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata;
  4. organizzazioni regionali preposte alla pesca;
  5. organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
  6. organi di polizia nazionali e internazionali.

Art. 248 Sicurezza delle informazioni

I provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle informazioni sono retti dall’ordinanza dell’8 novembre 2023 9 sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 25 Archiviazione e cancellazione dei dati

L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998 10 sull’archiviazione.

I dati sono cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Sezione 8 Adeguamento degli allegati

Art. 26 Adeguamento degli allegati 1–4 da parte del DFI

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare gli allegati 1, 3 e 4 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.

Può adeguare l’allegato 2 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale degli affari esteri; per l’adeguamento si applica l’articolo 27.

Art. 27 Inserimento e stralcio di Stati di bandiera nell’allegato 2 da parte del DFI

Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell’allegato 2 se quest’ultimo presenta una domanda. La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve essere motivata.

Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 2 se:

  1. lo Stato di bandiera:1.dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata,2.dispone di un’autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali,3.dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l’attuazione delle disposizioni legali,4.effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali,5.è membro delle organizzazioni regionali preposte alla pesca responsabili delle zone di pesca,6.ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sostenibile; e
  2. non sussistono indizi fondati che lo Stato in questione tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Per gli accertamenti il DFI considera le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23, nonché i risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.

Gli Stati di bandiera di cui è previsto il respingimento della richiesta di inserimento nell’allegato 2 oppure lo stralcio dall’allegato 2 sono previamente consultati dal DFI.

Art. 28 Inserimento di Stati di bandiera e prodotti della pesca nell’allegato 5

Uno Stato di bandiera può essere inserito nell’allegato 5 se vi sono indizi fondati che tale Stato tolleri, favorisca o promuova la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Per gli accertamenti si considerano in particolare le informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 23 e i risultati delle procedure di controllo applicate alle importazioni di prodotti della pesca.

Se lo Stato in questione tollera, favorisce o promuove in misura notevole la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, tutti i prodotti della pesca provenienti da tale Stato vengono inseriti nell’allegato 5; in caso contrario vengono inseriti soltanto i prodotti della pesca delle specie per cui non è garantita la legalità delle catture.

Gli Stati di bandiera di cui è previsto l’inserimento nell’allegato 5 sono previamente consultati dal DFI.

Sezione 9 Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

Allegato 111

(art. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

Prodotti della pesca che sottostanno alla presente ordinanza

Voce di tariffa

0301

ex 9100

ex 9200

ex 9400

ex 9500

ex 9980

0302

ex 1100

ex 1300

ex 1400

ex 1900

ex 2100

ex 2200

ex 2300

ex 2400

ex 2900

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3500

ex 3600

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4700

ex 4900

ex 5100

ex 5200

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5900

ex 7400

ex 7900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8500

ex 8980

ex 9200

ex 9900

0303

ex 1100

ex 1200

ex 1300

ex 1400

ex 1900

ex 2600

ex 2900

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4900

ex 5100

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5700

ex 5900

ex 6300

ex 6400

ex 6500

ex 6600

ex 6700

ex 6800

ex 6900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8980

ex 9200

ex 9900

0304

ex 3900

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4400

ex 4500

ex 4600

ex 4700

ex 4800

ex 4980

ex 5210

ex 5290

ex 5300

ex 5400

ex 5500

ex 5600

ex 5700

ex 5980

ex 6900

ex 7100

ex 7200

ex 7300

ex 7400

ex 7500

ex 7900

ex 8100

ex 8200

ex 8300

ex 8400

ex 8500

ex 8600

ex 8700

ex 8800

ex 8980

ex 9100

ex 9200

ex 9300

ex 9400

ex 9500

ex 9600

ex 9700

ex 9910

ex 9970

0305

ex 3200

ex 3990

ex 4100

ex 4200

ex 4300

ex 4990

ex 5100

ex 5300

ex 5400

ex 5980

ex 6100

ex 6200

ex 6300

ex 6990

ex 7100

ex 7900

0306

ex 1100

ex 1200

ex 1400

ex 1500

ex 1600

ex 1700

ex 3100

ex 3200

ex 3300

ex 3400

ex 3500

ex 3600

ex 9100

ex 9200

ex 9300

ex 9400

ex 9500

0307

ex 4200

(solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

ex 4300

(solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

ex 4900

(solo la specie Illex nonché Sephia pharaonis)

ex 5100

ex 5200

ex 5900

ex 7100

ex 7200

ex 7900

ex 8200

ex 8400

ex 8800

1604

ex 1100

ex 1210

ex 1290

ex 1310

ex 1320

ex 1390

ex 1410

ex 1490

ex 1510

ex 1590

ex 1610

ex 1690

ex 1700

ex 1800

ex 1910

ex 1991

ex 1999

ex 2010

ex 2090

1605

ex 1000

ex 2100

ex 2900

ex 3000

ex 5200

ex 5400

ex 5500

ex 5600

Allegato 212

(art. 4 cpv. 2, 9 cpv. 1, 15, 26 cpv. 2 e 27)

Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca senza certificato di cattura e senza procedura di notifica preventiva

Stati di bandiera

Codice ISO

Australia

AU

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Canada

CA

Cipro

CY

Croazia

HR

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Giappone

JP

Grecia

GR

Irlanda

IE

Islanda

IS

Italia

IT

Lettonia

LV

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Malta

MT

Norvegia

NO

Nuova Zelanda

NZ

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Regno Unito

GB

Repubblica Ceca

CZ

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Stati Uniti

US

Svezia

SE

Ungheria

HU

Allegato 3

(art. 6 cpv. 3 e 26 cpv. 1)

Certificato di cattura (modello)

Documento n.

Autorità di convalida

1.

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

Fax

2.

Nome del peschereccio

Bandiera, porto di immatricolazione e numero di registro

Indicativo di chiamata

Numero IMO/Lloyd’s (se rilasciato)

Numero della licenza di cattura

valida fino al

Numero Inmarsat

Fax, telefono

Indirizzo e-mail (se disponibile)

3.

Descrizione del prodotto

Tipo di trasformazione autorizzata a bordo

4.

Misure di conservazione e di gestione applicabili

Genere

Codice NC del prodotto

Zone e date di cattura

Peso vivo stimato (kg)

Peso netto da sbarcare stimato (kg)

Peso sbarcato verificato (kg), dove opportuno

5.

Nome del/della comandante del peschereccio

Firma

Timbro

6.

Dichiarazione di trasbordo in mare

Firma e data

Data/zona/ posizione del trasbordo

Peso stimato (kg)

Comandante del peschereccio ricevente

Firma

Nome della nave

Indicativo di chiamata

Numero IMO/Lloyd’s (se rilasciato)

7.

Autorizzazione di trasbordo in zona portuale

Denominazione

Autorità

Firma

Indirizzo

Telefono

Porto di sbarco

Data di sbarco

Timbro

8.

Nome e indirizzo dell’esportatore

Firma

Data

Timbro

9.

Conferma dell’autorità dello Stato di bandiera

Nome, cognome/ denominazione ufficiale

Firma

Data

Timbro

10.

Informazioni riguardanti il trasporto, v. appendice

11.

Dichiarazione dell’importatore

Nome e indirizzo dell’importatore

Firma

Data

Timbro

Codice NC del prodotto

Documenti di cui all’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008

Accertamenti

12.

Controllo all’importazione: Autorità

Luogo

Importazione autorizzata (*)

Importazione sospesa (*)

Verifica richiesta

Dichiarazione in dogana (se emessa)

Numero

Data

Luogo

(*) Contrassegnare ciò che fa al caso

Allegato 4

(art. 7 cpv. 2 e 26 cpv. 1)

Dichiarazione di trasformazione (modello)

Confermo che i prodotti della pesca trasformati ….

(descrizione dei prodotti e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture effettuate in base ai seguenti certificati di cattura:

N. del certificato di cattura

Nome e bandiera del peschereccio

Data/e di convalida

Descrizione della cattura

Peso sbarcato (kg)

Catture trasformate (kg)

Prodotto della pesca trasformato (kg)

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:

Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):

Numero di omologazione dello stabilimento di trasformazione:

Numero e data del certificato sanitario:

Persona responsabile dello stabilimento di trasformazione

Firma

Data

Luogo

Conferma dell’autorità competente:

Persona responsabile

Firma e timbro

Data

Luogo

Allegato 5

(art. 8 e 28)

Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione e prodotti della pesca interessati dal divieto di importazione

Stati di bandiera

Codice ISO

Specie ittiche interessate dal divieto di importazione

Voci di tariffa interessate dal divieto di importazione

Stato della trasformazione

Osservazioni