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455.61

Ordinanza concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale (Ordinanza animex-ch) del 1° settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 20 e della legge federale del 16 dicembre 2005 1
sulla protezione degli animali (LPAn), 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’esercizio del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d’informazione animex-ch 3 »).

Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

  1. le competenze;
  2. la struttura e il contenuto del sistema d’informazione animex-ch;
  3. i diritti di accesso;
  4. la comunicazione dei dati;
  5. la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni4;
  6. l’archiviazione dei dati;
  7. le tasse e i costi.

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione animex-ch

Il sistema d’informazione animex-ch serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza per:

  1. istituto o laboratorio s’intende un’unità organizzativa all’interno di un’università, di un’industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali;
  2. ricercatore s’intende il collaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.

La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera m dell’ordinanza del 23 aprile 2008 5 sulla protezione degli animali.

Sezione 2 Competenze

Art. 4 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione animex-ch. 6

Esso:

  1. conclude accordi con i fornitori di prestazioni;
  2. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
  3. emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch;
  4. redige il preventivo e il consuntivo annuali.

L’USAV 7 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione animex-ch. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 5 Servizio specializzato

Al servizio specializzato dell’USAV addetto al sistema d’informazione animex-ch (servizio specializzato) competono:

  1. il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
  2. l’informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;
  3. gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d’informazione animex-ch;
  4. il miglioramento dell’interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;
  5. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
  6. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
  7. la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti;
  8. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6 Autorità cantonali

Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Art. 7 Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio

Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio concludono accordi di utilizzazione con i loro collaboratori. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Art. 8 Comitato misto

Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’USAV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’USAV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione.

Esso fornisce consulenza all’USAV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione animex-ch. Redige un piano di archiviazione. 8

Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

Sezione 3 Struttura e contenuto del sistema d’informazione animex-ch

Art. 9 Struttura del sistema d’informazione animex-ch

Il sistema d’informazione animex-ch comprende moduli per gestire:9

  1. gli utenti;
  2. 10 i dati relativi alla formazione e alla formazione continua dei ricercatori e degli incaricati della protezione degli animali;
  3. le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
  4. le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti;
  5. le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
  6. 11 le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e i dati per l’informazione del pubblico ai sensi dell’articolo 20a LPAn e per la statistica degli esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 36 LPAn;
  7. il sistema d’informazione e la guida del sistema;
  8. il sistema.

Art. 10 Contenuto del sistema d’informazione animex-ch

Il sistema d’informazione animex-ch contiene i seguenti generi di dati:12

  1. dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio;
  2. 13 dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni e altre decisioni, rapporti, notifiche, risultati di controlli ed eventuali istruzioni amministrative, richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla gestione dei certificati attestanti la formazione e la formazione continua, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio;
  3. 14 dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento ai sensi dell’allegato 1 numero 4, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi;
  4. 15 dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o del ruolo degli utenti.

Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l’USAV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

I dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1 numero 5.

Sezione 4 Accesso al sistema d’informazione animex-ch

Art. 11 Concessione dei diritti di accesso

I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.

Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un’apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d’informazione animex-ch.

Art. 12 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

  1. i ricercatori;
  2. gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio;
  3. i collaboratori delle autorità cantonali;
  4. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
  5. i collaboratori del servizio specializzato.

Art. 1316 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di ricercatori e incaricati della protezione degli animali

I ricercatori hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che hanno:

  1. inserito personalmente nel sistema d’informazione;
  2. ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali.

Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che:

  1. hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
  2. sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali.

Art. 13a17 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori delle autorità cantonali e di membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali

Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
  2. ai dati raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione;
  3. allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dellʼarticolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b dell’ordinanza del 23 aprile 200818 sulla protezione degli animali (OPAn);
  4. ai dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:1.riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio,2hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti, oppure3.hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

Per l’adempimento dei loro compiti legali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
  2. ai dati raccolti dalla propria commissione per gli esperimenti sugli animali nell’ambito dello svolgimento dei compiti;
  3. ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti;
  4. ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

Art. 13b19 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori del servizio specializzato e degli amministratori dell’USAV

Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del servizio specializzato hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
  2. ai dati relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio;
  3. allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dell’articolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b OPAn20.

Gli amministratori dell’USAV hanno accesso, mediante procedura di richiamo, a tutti i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

Art. 14 Interfaccia dati

Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d’informazione animex-ch mediante un’interfaccia sicura.

L’USAV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Sezione 5 Comunicazione di dati

Art. 15 Comunicazione di dati personali a terzi

L’USAV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d’informazione animex-ch se sussiste un’apposita base legale o previo consenso degli interessati.

Art. 1621 Pubblicazione di dati

L’informazione del pubblico di cui all’articolo 20 a LPAn e la statistica degli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch.

L’USAV mette i dati pubblicati a disposizione delle autorità cantonali nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria. 22

Art. 16a23 Comunicazione di dati agli istituti e ai laboratori

Su richiesta, l’autorità cantonale fornisce i dati pubblicati dall’USAV secondo l’articolo 16, agli istituti e ai laboratori in forma elettronicamente leggibile.

La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale dall’incaricato della protezione degli animali.

Gli istituti e i laboratori che hanno sedi in più Cantoni ed effettuano esperimenti sugli animali devono presentare la domanda all’autorità del Cantone in cui si trova la sede o l’amministrazione principale delle loro unità organizzative. L’autorità cantonale fornisce all’istituto o al laboratorio che ha presentato la domanda i dati ai sensi dell’articolo 16 relativi a tutte le sue sedi e gli esperimenti sugli animali di tutti i Cantoni interessati.

Sezione 6 Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e archiviazione

Art. 17 Protezione dei dati

L’USAV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l’USAV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 18 Diritti degli interessati

I diritti delle persone i cui dati sono trattati in animex‑ch, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020 24 sulla protezione dei dati. 25

Se un interessato intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all’autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliato o all’USAV nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 26 sulla protezione dei dati. 27

L’autorità cantonale e l’USAV si informano reciprocamente sulle domande pervenute.

Art. 19 Rettifica dei dati

L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione animex-ch provvede alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 20 Sicurezza delle informazioni

Le misure per garantire la sicurezza delle informazioni si basano sull’ordinanza dell’8 novembre 2023 28 sulla sicurezza delle informazioni. 29

L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza delle informazioni siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.

I Cantoni provvedono alla sicurezza delle informazioni per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

Art. 2130 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati del sistema d’informazione animex-ch possono essere conservati per 30 anni al massimo nel sistema d’informazione.

L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 1998 31 sull’archiviazione.

I dati resi anonimi possono essere conservati nel sistema d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

Sezione 7 Tasse e costi

Art. 22 Tasse

Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch sono disciplinate dall’articolo 24 b dell’ordinanza del 30 ottobre 1985 32 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 23 Costi per funzionalità specifiche di un Cantone

I costi connessi con le funzionalità specifiche per un Cantone del sistema d’informazione animex-ch sono a carico del Cantone medesimo.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’interno 33 può emanare prescrizioni esecutive.

Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 26 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:

  1. l’articolo 22;
  2. l’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 198534 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria nella versione dell’allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.

Allegato 135

(art. 10 cpv. 1 lett. c e 3, nonché art. 11)

Contenuto del sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti

AS

Supporto amministrativo per HAF, RM, SD

(Administrative Support)

  1. ASI: AS in un istituto o in un laboratorio
  2. ASF: AS in un centro di detenzione di animali da laboratorio

HAF

Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

(Head of the Animal Facility)

ACT

Guardiano di animali in un centro di detenzione di animali da laboratorio

(Animal Care Taker)

RM

Capounità in un istituto o un laboratorio

(Resource Manager)

SD

Responsabile d’esperimento in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio

(Study Director)

  1. SDI: SD in un istituto o in un laboratorio
  2. SDF: SD in un centro di detenzione di animali da laboratorio

IP

Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio

(Involved Person)

  1. IPI: IP in un istituto o in un laboratorio
  2. IPF: IP in un centro di detenzione di animali da laboratorio

AWO

Incaricato della protezione degli animali in istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio

(Animal Welfare Officer)

  1. AWOI: AWO in un istituto o in un laboratorio
  2. AWOF: AWO in un centro di detenzione di animali da laboratorio

CO

Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale

(Cantonal Officer)

CM

Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

(Commission Member)

FVO

Collaboratore dell’USAV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale

(Food Safety and Veterinary Officer)

CA

Collaboratore dell’USAV o dell’autorità cantonale competente per il riconoscimento e la gestione dei corsi di formazione e formazione continua

(Course Administrator)

AP

Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informazione animex-ch

(Administrative Person)

2. Fonti dei dati

IST

Inserimento manuale da parte di RM, SDI, IPI o AWOI

Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione di istituti o di laboratori

CD

Inserimento manuale da parte di HAF o AWOF

Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio

CT

Inserimento manuale da parte di CO

COM

Inserimento manuale da parte di CM

USAV

Inserimento manuale da parte di FVO

SISTEMA

Generato dal sistema

3. Diritti di accesso
  1. Si distinguono i diritti di accesso seguenti:WDiritto di lettura e diritti completi di modifica, inclusa la generazione e la cancellazione, nell’intero ambito di competenzaRDiritti di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di competenzaXDiritti di supporto amministrativo assunti dal ruolo di assegnazione caso per caso e temporaneamente–Nessun accesso
  2. I diritti di accesso dipendono:–dall’ambito di competenza dell’utente;–dall’oggetto a cui si intende accedere;–dallo stato di elaborazione dell’oggetto.
  3. Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Ruolo degli utenti

Ambito di competenza

Tutti

  1. i dati inseriti dall’utente stesso
  2. i dati che concernono l’utente stesso

AS

  1. competenza del ruolo di assegnazione (HAF, RM o SD), eccettuata la competenza di presentare domande o rapporti all’autorità cantonale

HAF

  1. il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio
  1. le persone del proprio centro di detenzione di animali da laboratorio
  1. le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio

ACT

  1. il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio
  1. le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione

RM

  1. gli esperimenti in quanto RM
  1. le persone del proprio istituto o laboratorio
  1. le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti

SD

  1. i propri esperimenti
  1. le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti

IP

  1. gli esperimenti ai quali collabora

AWO

  1. le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio

CO

  1. il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio
  1. le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio in tutta la Svizzera

CM

  1. il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni
  1. settore della formazione e della formazione continua, se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione

FVO

  1. l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni
  1. le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera
  1. le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto

CA

  1. i corsi di formazione e formazione continua in tutta
    la Svizzera

AP

  1. tutti i dati del sistema d’informazione animex-ch
  1. Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti al numero 5.
  2. A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:–per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica;–se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5;–se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’USAV acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5.
4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)
  1. Le liste di riferimento sono liste dei termini impiegati nell’ambito delle diverse funzionalità del sistema.
  2. Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento:–fornitori registrati;–centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali;–linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali;–ambiti specifici;–scopo dell’esperimento;–elenchi di Paesi;–lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.
5. Dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso degli utenti

Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o in sequenza. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione animex-ch.

Oggetto

Provenienza
dei dati

AS

HAF

ACT

RM

SDI

SDF

IPI

IPF

AWOI

AWOF

CO

CM

FVO

AP

5.1

Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a

5.1.1

Nome, indirizzo, identificatore federale degli edifici, lingua, telefono, fax, e-mail

IST, CD, CT

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

R

W

R

5.2

Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.2.1

Appellativo, cognome, nome, data di nascita, numero dell’ufficio, telefono, fax, cellulare, e-mail, ruoli di sistema, riconoscimenti, titolo, funzione, corsi di formazione
e formazione continua, edificio

IST, CD, CT

X

W

R36

W

R37

R38

R39

R40

W

W

W

R41

W

W

5.2.2

Appartenenza all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio e ruolo subordinato di collaboratori nel proprio settore di competenza

IST, CD, CT

X

W

R

W

R

R

R

R

W

W

W

R

W

W

5.3

Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.3.1

Allestimento della domanda
(modulo A; allegati inclusi) da parte dell’istituto o del laboratorio durante la fase di progetto

IST

X

W

W

W

W42

5.3.2

Presentazione della domanda all’autorità cantonale

IST

X43

W44

W45

W

5.3.3

Domanda presentata all’autorità cantonale (modulo A; allegati inclusi)

CT

X

R

R

R

R

W46

5.3.4

Inserimento di annotazioni del CO

CT

W

5.3.5

Domande di informazioni/istruzioni dell’autorità cantonale o della commissione per gli esperimenti su animali (commissione) relative al modulo A

CT, COM

W

W47

5.3.6

Risposte dell’istituto o del laboratorio alle domande di informazioni/istruzioni relative al modulo A

IST

X

W

W

W

W

R

R

5.3.7

Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)

CT

W

R

5.3.8

Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

COM

R

W

5.3.9

Redazione della decisione sull’esperimento su animali da parte dell’autorità cantonale (modulo AB; allegati inclusi)

CT

W48

5.3.10

Notifica della decisione sull’esperimento su animali (modulo AB; incluso modulo A, allegati e proposta della commissione)

CT

X

R49

R

R

R

R

W50

R51

R52

5.3.11

Inserimento di annotazioni del FVO

USAV

W

5.4

Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio e alle autorizzazioni semplificate
per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.4.1

Allestimento della domanda (modulo H o modulo G; allegati inclusi) da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto

CD

X

W

R

R53

R54

W

5.4.2

Presentazione della domanda all’autorità cantonale

CD

W

W55

5.4.3

Domanda presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi)

CD

X

R

R

R56

R57

R

R

R

5.4.4

Inserimento di annotazioni del CO

CT

W

5.4.5

Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione concernente la domanda del centro di detenzione di animali da laboratorio (allegati inclusi)

CT

W

5.4.6

Notifica della decisione sulla domanda del centro di detenzione di animali da laboratorio (modulo HB o modulo GB, inclusi modulo H o modulo G e allegati)

CT

X

R

R

R

R

R

W58

R59

R

5.4.7

Inserimento di annotazioni del FVO

USAV

W

5.5

Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

5.5.1

Allestimento della notifica (modulo M) delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto (allegati inclusi)

CD, IST

X

W

W

W60

W61

W

W62

W

W63

W

5.5.2

Presentazione della notifica delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche all’autorità cantonale

CD

W

W64

W65

5.5.3

Notifica presentata all’autorità cantonale delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

CD

X

R

R

R66

R67

R

R68

R

R69

R

R

5.5.4

Inserimento di annotazioni del CO

CT

W

5.5.5

Istruzioni dell’autorità cantonale o della commissione sulla notifica

CT, COM

W

W

5.5.6

Istruzioni dell’istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio sull’elaborazione

CD, IST

X

W

W

W70

W71

W

W72

W

W73

W

R

R

5.5.7

Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)

CT

W74

R

5.5.8

Proposta di decisione della commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)

COM

R

W

5.5.9

Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione su linee e ceppi di animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

CT

W

5.5.10

Notifica della decisione su linee e ceppi di animali con mutazioni patologiche (modulo MB, incl. notifica, allegati e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)

CT

X

R

R

R75

R76

R

R77

R

R78

R

W79

R80

R81

5.5.11

Inserimento di annotazioni del FVO

USAV

W

5.6

Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio
(art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

5.6.1

Pianificazione dell’ispezione (data, ispettori, aziende ecc.)

CT

W

R

5.6.2

Rapporto d’ispezione con le lacune riscontrate (allegati inclusi)

CT, COM

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

W82

5.6.3

Decisione

CT

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.6.4

Dati relativi alla formazione e alla formazione continua
(allegati compresi)

IST, CD, CT, COM

X

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W83

W84

R

5.6.5

Verifica / approvazionee dei certificati di formazione e di formazione continua

CT

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W85

R

W86

R

5.7

Dati provenienti dai rapporti su esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

5.7.1

Rapporto dell’istituto o del laboratorio durante la fase di progetto (rapporto AC; allegati inclusi)

IST

X

W

W

W

W

5.7.2

Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

IST

W

W

5.7.3

Rapporto presentato all’autorità cantonale (rapporto AC; allegati inclusi)

IST

X

R

R

R

R

W

R

5.7.4

Domande dell’autorità cantonale

CT

W

5.7.5

Correzioni da parte dell’istituto o del laboratorio

IST

X

W

W

W

W

R

R

5.7.6

Correzioni statistiche da parte del CO

CT

X

R

R

R

R

W

R

5.7.7

Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

CT

X

R

R

R

R

W87

R88

R

5.7.8

Inserimento di annotazioni del FVO

USAV

W

5.7.9

Domande dell’USAV

USAV

W

5.7.10

Correzioni statistiche da parte del FVO

USAV

X

R

R

R

R

R

R

W

5.7.11

Approvazione del rapporto da parte del FVO

USAV

X

R

R

-

R

R

-

R89

R90

W

5.8

Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)

5.8.1

Rapporto del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto (rapporto HC; allegati inclusi)

CD

X

W

R

W

W

W

5.8.2

Presentazione del rapporto all’autorità cantonale

CD

W

W

5.8.3

Rapporto presentato all’autorità cantonale (rapporto HC; allegati inclusi)

CD

X

R

R

R

R

R

R

R

5.8.4

Domande dell’autorità cantonale

CT

W

5.8.5

Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio

CD

X

W

R

W

W

W

R

R

5.8.6

Correzioni statistiche da parte del CO

CT

X

R

R

R

R

R

W

R

5.8.7

Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell’autorità cantonale

CT

X

R

R

R

R

R

W91

R92

R

5.8.8

Domande del FVO

USAV

-

W

5.8.9

Correzioni statistiche da parte del FVO

USAV

X

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8.10

Approvazione del rapporto da parte del FVO

USAV

X

R

R

R

R

R

R93

R94

W

5.9

Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)

5.9.1

Redazione della scheda tecnica

CD, IST

X

W

W

W95

W96

W

W97

W

W98

W

5.9.2

Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente alla domanda o alla notifica

CD

W

R

R

R

R

R

R

W

W

5.9.3

Copia della scheda tecnica presentata unitamente alla domanda o alla notifica

CD

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R99

R100

R101

5.10

Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)

5.10.1

Compendi statistici, interrogazioni e rapporti preparati

USAV, SISTEMA

R

W

W

5.10.2

Dati relativi alle spese e alla fatturazione

CT

W

5.10.3

Dati sulle impostazioni di sistema

CT, USAV, AP

W102

W103

W

5.10.4

Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da laboratorio, fornitori ecc.)

CT, USAV

W

W

R

5.10.5

Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali

USAV

W

R

5.10.6

Messaggi di sistema (Audit Log)

SISTEMA

R

5.10.7

Dati storicizzati

SISTEMA

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

5.10.8

Impostazione dei parametri

SISTEMA, CT

W

W

5.10.9

Aggiornamento della guida del sistema

SISTEMA

W

W

5.10.10

Aggiornamento delle versioni linguistiche

SISTEMA

W

W

5.10.11

Interrogazione e adeguamenti della banca dati

TUTTI

W

5.10.12

Liste di riferimento

IST, CT, USAV

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

Allegato 2

(art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

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