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Ordinanza concernente la consegna di materiale tecnico e di veicoli speciali del Servizio di sicurezza dell’esercito a terzi del 1° giugno 1994 (Stato 1° luglio 1994)

Il Dipartimento militare federale,

visto l’articolo 62 capoverso 1 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione 1
e l’articolo 10 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971 2 concernente il Servizio di sicurezza dell’esercito,

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la consegna di:

  1. materiale d’osservazione e d’ascolto dell’amministrazione militare e dell’esercito, che può essere utilizzato per la sorveglianza di persone e di oggetti;
  2. veicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito (SSEs) equipaggiati con dispositivi per la sorveglianza di persone e oggetti (veicoli speciali del SSEs) e ai veicoli consegnati ai servizi civili di polizia giusta l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 19783 concernente gli autoveicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito e i loro conducenti.

Su richiesta motivata, il materiale e i veicoli possono essere consegnati a:

  1. organi di sicurezza e di polizia federali, cantonali o comunali;
  2. autorità incaricate, nell’ambito di una procedura autorizzata, della sorveglianza del traffico postale, telefonico e telegrafico.

Art. 2 Competenza e procedura

Il servizio richiedente invia la sua domanda al sottocapo di stato maggiore fronte, SM ASMG, 3003 Berna.

La domanda indica il motivo, la durata e la base legale dell’impiego. Essa non contiene alcuna indicazione sulle persone e sugli oggetti interessati. Per i veicoli speciali del SSEs, nella richiesta di consegna non deve essere menzionata alcuna utilizzazione particolare. Detti veicoli devono tuttavia essere impiegati unicamente in base a un concreto mandato di osservazione o di ascolto dell’autorità giudiziaria.

Alla domanda deve essere allegata un’attestazione dell’autorità competente per legge ad ordinare l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza o di veicoli analogamente equipaggiati.

Il sottocapo di stato maggiore fronte decide sulla domanda e ordina la consegna del materiale e dei veicoli.

Art. 3 Modalità di consegna e controllo

La consegna avviene in prestito e contro ricevuta.

Gli utenti di materiale si impegnano per scritto a utilizzare il materiale ricevuto soltanto nell’ambito dell’utilizzazione indicata.

Gli utenti di veicoli speciali del SSEs si impegnano per scritto a utilizzarli unicamente in base a un mandato di osservazione e di ascolto dell’autorità giudiziaria.

I collaboratori del servizio incaricato della consegna possono istruire gli utenti all’uso del materiale. La gestione del materiale nell’ambito dell’impiego avviene esclusivamente da parte degli utenti.

Il servizio incaricato della consegna mette in conto all’utente il materiale mancante o danneggiato.

Il servizio incaricato della consegna comunica la riconsegna di materiale e di veicoli prestati:

  1. all’autorità cantonale che ha autorizzato l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza o di veicoli analogamente equipaggiati;
  2. al Presidente della Camera d’accusa del Tribunale federale;
  3. al Presidente del Tribunale militare di cassazione.

Il servizio incaricato della consegna tiene un controllo della consegna e della riconsegna di apparecchi tecnici di sorveglianza e di veicoli analogamente equipaggiati nonché delle attestazioni giusta l’articolo 2 capoverso 3 e delle comunicazioni giusta l’articolo 3 capoverso 6. Detti documenti sono distrutti dopo cinque anni.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 1991 4 concernente la consegna di materiale tecnico a terzi è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994.

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