La presente ordinanza disciplina la consegna di:
- materiale d’osservazione e d’ascolto dell’amministrazione militare e dell’esercito, che può essere utilizzato per la sorveglianza di persone e di oggetti;
- veicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito (SSEs) equipaggiati con dispositivi per la sorveglianza di persone e oggetti (veicoli speciali del SSEs) e ai veicoli consegnati ai servizi civili di polizia giusta l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 19783 concernente gli autoveicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito e i loro conducenti.
Su richiesta motivata, il materiale e i veicoli possono essere consegnati a:
- organi di sicurezza e di polizia federali, cantonali o comunali;
- autorità incaricate, nell’ambito di una procedura autorizzata, della sorveglianza del traffico postale, telefonico e telegrafico.