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531.215.42

Ordinanza
concernente la costituzione di scorte obbligatorie
di gas naturale

del 10 maggio 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2
della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte

Sottostà all’obbligo di costituire scorte ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1996 2 sull’imposizione degli oli minerali chi immette per la prima volta in consumo gas naturale sul territorio svizzero..

Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

Se chi immette per la prima volta in commercio dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può dichiarare soggetta all’obbligo di costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state immesse in commercio sul territorio svizzero.

L’obbligo di costituire scorte può essere adempiuto anche partecipando finanziariamente al deposito di olio da riscaldamento extra leggero in una scorta obbligatoria a titolo suppletivo.

Art. 3 Esonero dall’obbligo del contratto

È esonerato dall’obbligo del contratto chi immette in commercio, per anno civile, quantitativi di gas inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato e si impegna a fornire all’associazione Provisiogas (Provisiogas) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 4 Obblighi di notifica

Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero gas naturale menzionato in allegato devono informarne immediatamente Provisiogas.

Devono notificare periodicamente a Provisiogas il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Provisiogas informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.

Art. 5 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate

Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:

  1. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
  2. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
  3. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
  4. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.

Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.

Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 6 Collaborazione tra le autorità

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 3 informa l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio di gas naturale.

Art. 7 Controlli

Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Provisiogas. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Provisiogas.

Art. 8 Composizione delle controversie

In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Provisiogas:

  1. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
  2. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
  3. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 9 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 maggio 2015 4 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

Allegato

(art. 1, art. 2 cpv. 1 e art. 3)

Gas naturale

1. Tipi di gas naturale che sottostanno all’obbligo di costituire scorte

Voce di tariffa doganale5

Designazione della merce

2711.1190

Gas naturale liquefatto

2711.2190

Gas naturale allo stato gassoso

2. Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

Designazione della merce

Quantitativo

Tipi di gas naturale secondo il numero 1

< 100 tonnellate