Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.
La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.
Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.