Sono considerati contribuenti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LIFD i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e delle altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, sempre che risiedano all’estero ininterrottamente per almeno 183 giorni e, in ragione della loro attività, siano ivi esonerati totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell’usanza. Se soggiornano all’estero per un periodo inferiore, sono imponibili giusta l’articolo 3 capoverso 1 LIFD.
L’interessato è immediatamente assoggettato all’imposta conformemente all’articolo 3 capoverso 5 LIFD se risiede all’estero già prima di beneficiare dello statuto di dipendente giusta il capoverso 1, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.