Nella presente ordinanza s’intende per:
- bevanda distillata: etanolo e bevande spiritose;
- etanolo: l’alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme, qualunque sia il modo di produzione e impiego; qualsiasi altro tipo di alcol destinato all’uso come bevanda o genere di consumo e utilizzabile come surrogato dell’alcol etilico è considerato come etanolo ai fini della presente ordinanza;
- bevanda spiritosa: bevanda contenente etanolo ottenuto mediante la distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini della presente ordinanza si intende per bevanda spiritosa anche l’etanolo puro o diluito destinato al consumo umano;
- prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione:1.i prodotti definiti nella legislazione sulle derrate alimentari come birra, vino, sidro o vino di frutta non contenenti più del 15 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate,2.i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate;
- agricoltore: gestore ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola che dirige un’azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno 30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate;
- distilleria agricola: distilleria domestica conformemente all’articolo 14 LAlc;
- produttore professionale: titolare di un’azienda commerciale la cui produzione annua supera regolarmente i 200 litri di alcol puro;
- piccolo produttore: persona la cui produzione non supera i 200 litri di alcol puro all’anno.