Le autorità di vigilanza possono controllare i componenti di sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni.
Se, a seguito di un controllo, l’autorità di vigilanza constata che un componente di sicurezza o un sottosistema non soddisfa i requisiti essenziali, essa esige che il fabbricante, oppure in via sussidiaria l’importatore o il distributore, adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alla prescrizioni, oppure che il componente di sicurezza o il sottosistema in oggetto venga ritirato dal mercato.
Se l’autorità di vigilanza constata che un componente di sicurezza o un sottosistema pur soddisfacendo i requisiti essenziali può mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, essa esige che il fabbricante, oppure in via sussidiaria l’importatore o il distributore, adotti misure atte a ristabilire la sicurezza, oppure che il componente di sicurezza o il sottosistema in oggetto venga ritirato dal mercato.
Se le misure proposte non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza può esigere che il fabbricante, l’importatore o il distributore proponga misure di più ampia portata, oppure può prendere direttamente i provvedimenti adeguati.
Le competenze dell’autorità di vigilanza sono inoltre disciplinate dall’articolo 10 capoversi 2–6 e dagli articoli 12–14 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).
Le autorità di vigilanza si tengono costantemente e reciprocamente informate e informano tempestivamente l’organismo di valutazione della conformità interessato nonché la Segreteria di Stato dell’economia.
L’obbligo di collaborazione e di informazione dei fabbricanti, degli importatori e di eventuali altre persone interessate è retto dall’articolo 11 LSPro.