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744.103 OTStr

Ordinanza concernente i trasportatori su strada (OTStr)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9 capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009 1 concernente i trasportatori su strada (LTrS);

in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), 3

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada, nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente.

L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

  1. sono iscritte nel registro del commercio;
  2. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
  3. gestiscono un’azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.

Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

Sezione 2 Autorizzazione

Art. 24 Prova dell’affidabilità

Per comprovare l’affidabilità, occorre presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del gestore dei trasporti. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

Art. 35 Capacità finanziaria

La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano a:

  1. almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;
  2. 5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; e
  3. 900 franchi per ogni ulteriore veicolo il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate.

La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci che impiega esclusivamente veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore.

La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di viaggiatori è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo e a 5000 franchi per ogni veicolo ulteriore.

La capacità finanziaria di un’impresa attiva sia nel trasporto di viaggiatori sia nel trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo. Per ogni veicolo ulteriore la capacità finanziaria è retta dal capoverso 1 lettere b e c oppure dal capoverso 3.

Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, l’impresa può garantire la capacità finanziaria mediante garanzia bancaria. La garanzia bancaria deve garantire la capacità finanziaria per la durata dell’autorizzazione di accesso.

Art. 3a6 Prova della capacità finanziaria

Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l’ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni (CO) 7 .

Le imprese individuali che non dispongono di un conto annuale possono comprovare la loro capacità finanziaria mediante la tassazione fiscale più recente. Se, a causa di importi esenti, nella tassazione non figura alcuna sostanza, oltre a questa occorre inviare la dichiarazione d’imposta completa. Il capitale proprio è calcolato in base al bilancio o alla sostanza netta secondo i documenti fiscali.

Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono presentare:

  1. il bilancio d’apertura; o
  2. il conto annuale attuale comprendente il bilancio e il conto economico.

Se il CO prevede la revisione del conto annuale, quest’ultimo o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura deve essere accompagnato da un rapporto dei revisori.

Art. 4 Prova della capacità professionale

Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

  1. un certificato di capacità secondo gli articoli 6 e 7;
  2. un attestato di capacità valido nell’UE;
  3. 8 un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale», «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale» o «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale»;
  4. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato;
  5. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore corrispondente.

Art. 5 Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d’impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un’autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:

  1. conferma del rapporto d’impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l’impresa;
  2. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
  3. inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

Art. 5a9 Prova di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera

Per comprovare di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera, un’impresa di trasporti su strada deve:

  1. disporre di locali in cui può accedere agli originali dei suoi documenti principali che devono essere accessibili all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per la verifica del rispetto delle condizioni legali in materia di accesso alle professioni di trasportatore su strada;
  2. dopo aver ottenuto l’autorizzazione di accesso, disporre stabilmente di un numero di veicoli immatricolati e di conducenti adeguato alla portata della sua attività di trasporto;
  3. svolgere effettivamente e stabilmente le sue attività amministrative e commerciali, in particolare utilizzando attrezzature e strutture appropriate;
  4. esercitare effettivamente e stabilmente la sua attività di trasporto utilizzando attrezzature tecniche appropriate per i veicoli.

Sezione 3 Ottenimento del certificato di capacità

Art. 6 Svolgimento dell’esame

Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

  1. Associazione svizzera dei trasportatori stradali;
  2. Unione dei trasporti pubblici;
  3. Les Routiers Suisses.

Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n.1071/2009 10 . 11

Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’ammissione a tale esame secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo deve essere approvato dall’UFT. 12

Il regolamento d’esame deve essere sopposto all’UFT per approvazione.

Art. 7 Rilascio del certificatodi capacità

Gli organizzatori degli esami comunicano all’UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l’esame.

L’UFT rilascia i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.

Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 4 Attestato di conducente

Art. 8 Obbligo di detenere l’attestato di conducente

Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell’autorità competente.

L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare dall’obbligo di detenere l’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

Art. 9 Rilascio e validità

L’UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

  1. sono titolari di un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un’altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
  2. assumono o impiegano i conducenti secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 10 Ritiro e rifiuto

L’UFT ritira l’attestato di conducente se l’impresa di trasporti su strada:

  1. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9; o
  2. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell’attestato.

In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l’UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

Sezione 5 Obbligo di conservare i documenti e obbligo di recarli a bordo

Art. 11

L’originale dell’autorizzazione di accesso deve essere conservato dall’impresa di trasporto su strada presso la propria sede.

Una copia dell’autorizzazione di accesso certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente e l’attestato di conducente devono sempre essere recati a bordo del veicolo. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

Il capoverso 2 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 2009 13 sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 6 Registro delle imprese di trasporto su strada14

Art. 1215 Dati per l’identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l’UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo nel registro delle imprese di trasporto su strada.

Art. 1316 Accesso mediante procedura di richiamo

L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettere a, d ed e LTrS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati secondo l’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 17 dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dell’AELS membri dello SEE.

Art. 13a18 Assistenza amministrativa reciproca

Se nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati dell’AELS membri dello SEE chiedono all’UFT informazioni secondo l’articolo 9 a capoverso 1 LTrS, l’UFT le fornisce entro 30 giorni.

Art. 1419 Diritto d’accesso e di rettifica

Se una persona chiede l’accesso ai propri dati, deve presentare una domanda all’UFT nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 20 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020 21 sulla protezione dei dati.

Art. 14a22 Cancellazione dei dati

L’UFT procede alla cancellazione dei dati secondo l’articolo 9 LTrS:

  1. se l’autorizzazione di accesso non è più valida; o
  2. non appena non necessita più dei dati per il rilascio o la verifica dell’autorizzazione di accesso.

Sezione 7 Notifica alle autorità estere

Art. 15

Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l’UFT lo notifica all’autorità competente all’estero qualora l’infrazione possa comportare il ritiro dell’autorizzazione. La notifica può avvenire per via elettronica.

Sezione 8 Disposizione penale

Art. 16

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

  1. l’attestato di conducente;
  2. una copia certificata conforme dell’autorizzazione di accesso.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° novembre 2000 23 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.