I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.
784.101.21 — OOIT
Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)
del 26 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),
visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,
26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza
del 25 novembre 2015 2 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), 3
ordina:
Art. 1 Requisiti essenziali supplementari
Art. 1a4 Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato e relative specifiche tecniche
Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 bis OIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.
Art. 2 Interfacce
Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2.
Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 5 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.
Art. 2a6 Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio
L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.
Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
- pittogramma di cui all’allegato 6;
- dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».
Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
- pittogramma di cui all’allegato 6;
- dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.
Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.
Art. 2b7 Informazioni relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica
Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis OIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:
- le indicazioni di cui all’allegato 7 numero 3 in merito alla capacità di ricarica degli impianti di telecomunicazione e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: nelle istruzioni di sicurezza;
- le indicazioni riguardanti la presenza o meno di un dispositivo di ricarica annesso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un pittogramma conformemente all’allegato 7 numero 4;
- le indicazioni riguardanti la capacità di ricarica dell’impianto di telecomunicazione e i dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un’etichetta conformemente all’allegato 7 numero 5.
Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
- Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
- sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.
Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.
Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.
Art. 58 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2020 9 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).
L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia.
Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5.
Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione
Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.
I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
- 10 ai titolari di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 47f dell’ordinanza del 6 ottobre 199711 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dietro ricevuta e presentazione della fattura dell’anno in corso in merito alla tassa riscossa per la gestione dell’indicativo di chiamata (art. 46 cpv. 8 dell’ordinanza del 18 novembre 202012 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);
- agli operatori economici, dietro ricevuta.
La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l’indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta. 13
Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.
Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.
Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.
Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002 14 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.
Art. 10a15 Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019
I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.
Art. 10b16 Disposizione transitoria della modifica del 21 luglio 2022
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.
Art. 10c17 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2024
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2 bis in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere immessi in commercio fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
Allegato 118
(art. 1)
Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi
si riferiscono
Impianti di radiocomunicazione |
Requisiti essenziali supplementari applicabili |
Riferimento/fonte |
|
|---|---|---|---|
1 |
Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna19 |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Decisione 2000/637/CE20 |
2 |
Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 197421 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Decisione 2013/638/UE22 |
3 |
Impianti di ricerca in valanga che |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Decisione 2001/148/CE23 |
4 |
Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Decisione 2005/53/CE24 |
5 |
Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz) |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Decisione 2005/631/CE25 |
6 |
Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate |
art. 7 cpv. 3 lett. g OIT |
Regolamento delegato (UE) 2019/32026 |
7 |
Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet. Fanno eccezione: |
art. 7 cpv. 3 lett. d OIT |
Regolamento delegato (UE) 2022/3029 |
8 |
Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali: |
art. 7 cpv. 3 lett. e OIT |
Regolamento delegato (UE) 2022/3030 |
Fanno eccezione:
|
|||
9 |
Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/71337 |
art. 7 cpv. 3 lett. f OIT |
Regolamento delegato (UE) 2022/3038 |
Fanno eccezione:
|
|||
Allegato 244
(art. 2 cpv. 1)
Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT45
N. |
Titolo del documento |
Edizione |
|---|---|---|
RIR0000 |
Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base |
10 |
RIR0101 |
Comunicazione aeronautica |
10 |
RIR0102 |
Navigazione aeronautica |
10 |
RIR0103 |
Sorveglianza aeronautica |
8 |
RIR0104 |
Sistemi d’emergenza aeronautica |
4 |
RIR0105 |
Telemetria/telecomando aeronautica |
3 |
RIR0201 |
Emittenti di radiodiffusione terrestre |
17 |
RIR0203 |
Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) |
23 |
RIR0301 |
Ponti radio punto a multipunto |
12 |
RIR0302 |
Ponti radio punto a punto |
31 |
RIR0501 |
Telefonia digitale cellulare |
21 |
RIR0503 |
Telefoni senza filo |
9 |
RIR0504 |
Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza |
11 |
RIR0506 |
Impianti di ricerca di persona (pager) |
9 |
RIR0507 |
Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR |
18 |
RIR0510 |
Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) |
7 |
RIR0601 |
Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare |
10 |
RIR0603 |
Comunicazione marittima |
10 |
RIR0604 |
Radionavigazione marittima |
11 |
RIR0702 |
Sonde meteorologiche |
7 |
RIR0703 |
Radar meteorologici |
8 |
RIR0705 |
Wind-Profiler |
6 |
RIR0805 |
Collegamenti di alimentazione (Feeder Links) |
2 |
RIR0806 |
Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) |
18 |
RIR0808 |
Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) |
19 |
RIR0809 |
Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) |
4 |
RIR1001 |
Sistemi d’allarme |
13 |
RIR1002 |
Applicazioni ferroviarie |
12 |
RIR1003 |
Ricerca, seguito ed acquisizione di dati |
19 |
RIR1004 |
Radiodeterminazione |
19 |
RIR1005 |
Applicazioni induttive |
14 |
RIR1006 |
Applicazioni senza filo nel settore sanitario |
19 |
RIR1007 |
Telecomandi di modelli ridotti |
9 |
RIR1008 |
Applicazioni non specifiche a corta portata |
24 |
RIR1009 |
Microfoni senza filo |
27 |
RIR1010 |
Sistemi di trasmissione dati a banda larga |
19 |
RIR1011 |
Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) |
12 |
RIR1012 |
Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) |
16 |
RIR1013 |
Applicazioni audio senza filo |
18 |
RIR1021 |
Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata |
12 |
RIR1023 |
Applicazioni a banda ultra larga (UWB) |
12 |
RIR1101 |
Impianti per radioamatori |
15 |
RIR1102 |
Impianti di radiocomunicazione CB |
9 |
RIR1108 |
Radiolocalizzazione (civile) |
9 |
Allegato 3
(art. 8)
Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT
Impianto/tipo di impianto |
Prescrizione |
UHF PMR con un’ampiezza di banda di 25 kHz (Soppressione dell’ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 050746) |
Fatta salva una concessione corrispondente, l’esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008. |
Allegato 447
(art. 4 cpv. 1)
Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
1 Domanda di omologazione
- Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo48, corredato dei documenti e informazioni necessari all’omologazione.
- Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT. Possono anche essere elaborate dal fabbricante purché disponga delle conoscenze richieste e degli strumenti di misurazione necessari.
- Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.
2 Omologazione
- Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.
- Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.
3 Obbligo di notifica
- Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta.
- Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo49, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.
4 Durata dell’omologazione
- Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
- Si estingue in particolare:a.tramite la revoca di cui al numero 4a;b.una volta superata la durata di validità, nel caso essa sia limitata;c.con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.
- L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione ai sensi del numero 4.2 lettere a e c si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già offerti, immessi in commercio, fabbricati o messi in esercizio. Nella sua analisi tiene in debita considerazione i rischi nonché la necessità di proteggere gli investimenti delle autorità coinvolte.
4a Revoca dell’omologazione
Tenendo conto dei rischi e della protezione degli investimenti, per motivi giustificati l’UFCOM può revocare senza indennizzo l’omologazione, in particolare in caso di:
- modifica alla presente ordinanza o alle relative prescrizioni tecniche e amministrative;
- mancato rispetto, da parte del titolare dell’omologazione, della presente ordinanza o delle condizioni che disciplinano l’omologazione.
5 Numero di omologazione
- La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:[tab]CH.yy.iiii
- Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:a)yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione;b)iiii: numero individuale a quattro cifre.
Allegato 550
(art. 4 cpv. 2 e art. 6)
Prescrizioni tecniche e amministrative varie51
N. |
Titolo del documento |
Edizione |
|---|---|---|
PTA 5.1 (art. 6) |
Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) |
5 |
PTA 5.2 (art. 4 cpv. 2) |
Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze |
6 |
PTA 5.3 (art. 4 cpv. 2) |
Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze |
6 |
PTA 5.4 (art. 4 cpv. 2) |
Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione |
5 |
Allegato 652
(art. 2 a )
Pittogramma
Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.
2 Include il seguente simbolo:
3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).
4 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio.
5 Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/135453; sono completate dai Paesi seguenti:
- Svizzera: CH;
- Liechtenstein: LI;
- Norvegia: NO;
- Islanda: IS.
6 Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.
7 Esempio a carattere informativo:
CH |
FR |
ES |
IT |
DK |
DE |
CH |
IT |
DE |
Allegato 754
(art. 1 a e 2 b )
Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato
1 Impianti di radiocomunicazione di cui all’art. 7 cpv. 2bis OIT
N. |
Categoria |
|---|---|
1. |
Telefoni cellulari |
2. |
Tablet |
3. |
Fotocamere digitali |
4. |
Cuffie |
5. |
Cuffie microfono |
6. |
Console portatili per videogiochi |
7. |
Altoparlanti portatili |
8. |
Lettori elettronici |
9. |
Tastiere |
10. |
Mouse |
11. |
Sistemi di navigazione portatili |
12. |
Auricolari |
13. |
Laptop |
2 Specifiche tecniche per capacità di ricarica
N. |
Categoria |
Specifiche tecniche applicabili |
|---|---|---|
1. |
Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo: |
Gli impianti di radiocomunicazione devono:
|
2. |
Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt: |
Gli impianti di radiocomunicazione devono:
|
3 Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. d OIT
N. |
Categoria |
Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili |
|---|---|---|
1. |
Per le categorie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 2 vanno indicate le informazioni seguenti: |
Una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo: La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta e la potenza massima richiesta per raggiungere la massima velocità di ricarica. |
2. |
Per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 vanno indicate anche le informazioni seguenti: |
Una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica, compresa l’indicazione che è supportato il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo«Ricarica rapida USB PD»e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo. |
4 Pittogramma
1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti e comprendere il simbolo seguente:
- per gli impianti di radiocomunicazione offerti in combinazione con un dispositivo di ricarica:
- per gli impianti di radiocomunicazione offerti senza un dispositivo di ricarica:
2. Il pittogramma può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1. La dimensione «a» deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.
5 Etichetta
1. L’etichetta deve presentare il formato seguente e contenere il simbolo seguente:
2. Le lettere XX sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura USB PD (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica.
3. L’etichetta può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione «a» di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.