Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.
Essa si applica:
- 4 alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- 5 alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 20126 sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
- 7 agli impianti ferroviari di cui all’allegato 1.2a;
- alle strade di grande transito ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 19838 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l’ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
- al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- 11 agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 26 giugno 201912 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.
L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:
- eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all’allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente; e
- in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.13
L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:14
- 15 aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
- 16 aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
- vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
- 17 impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.18
La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni. 19
Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb. 20