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814.82 OPICChim

Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)

del 10 novembre 2004 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del
15 dicembre 2000 1 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1 bis della legge del 7 ottobre 1983 2
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 3
concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
(Convenzione PIC),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d’informazione per l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell’essere umano o sull’ambiente.

La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica a:

  1. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1);
  2. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
  3. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici (OPChim).5

La presente ordinanza non si applica:

  1. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
  2. alle materie radioattive;
  3. ai rifiuti;
  4. alle armi chimiche;
  5. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicamenti per uso umano e veterinario;
  6. agli alimenti;
  7. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
  8. 6 alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l’uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.

Art. 2a7 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. prodotto chimico di cui all’appendice 1:1.una sostanza figurante nell’appendice 1,2.un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim8;
  2. prodotto chimico di cui all’appendice 2:1.una sostanza figurante nell’appendice 2,2.un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell’appendice 2,3.un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.

Sezione 2 Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Annuncio di esportazione

Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:9

  1. il suo nome e indirizzo;
  2. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
  3. 10 il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all’appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
  4. le quantità che prevede di esportare nell’anno in corso;
  5. il Paese importatore;
  6. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull’etichetta;
  7. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
  8. le utilizzazioni previste;
  9. la data prevista dell’esportazione;
  10. 11 la scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 OPChim12.

I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 13 sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici. 14

Art. 4 Restrizioni di esportazione

Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.

Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria. 15

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

  1. al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
  2. può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
  3. l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.16

Art. 5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale17

Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim18 deve:

  1. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:1.il nome del fabbricante,2.il nome chimico o commerciale,3.le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
  2. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.19

... 20

L’etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione della presente ordinanza. 21

Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8 a . 22

Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all’appendice 2 dall’Organizzazione mondiale delle dogane nell’ambito del sistema armonizzato (codice HS). 23

Art. 624

Art. 7 Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d’importazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 14.

Sezione 3 Compiti delle autorità

Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera

L’UFAM 25 è l’autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione PIC.

Art. 8a26 Numero di riferimento identificativo

Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:

  1. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti;
  2. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.

L’UFAM informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 27 in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.

Art. 9 Collaborazione delle autorità

Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l’UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l’applicazione della Convenzione PIC.

L’UFAM può esigere dall’UDSC i dati necessari all’applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici

L’UFAM stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l’articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

Art. 11 Notifica di norme giuridiche

L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1). 28

La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.

Art. 12 Notifica d’esportazione

Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d’esportazione deve recare le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC. 29

La notifica d’esportazione di un prodotto chimico di cui all’appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione. 30

Se entro 30 giorni dall’invio della notifica d’esportazione non perviene una conferma da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l’UFAM ritrasmette la notifica.

Art. 13 Conferma di ricezione

L’UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d’esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all’autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria

Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera. 31

La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi

L’UFAM pubblica sul suo sito Internet32:

  1. le risposte della Svizzera (art. 14);
  2. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.33

L’UFAM tiene l’elenco delle Parti alla Convenzione PIC 34 e, su richiesta, lo mette a disposizione.

L’UFAM adegua l’appendice 2 alle modifiche dell’allegato III della Convenzione PIC e riporta nell’appendice 1 le pertinenti annotazioni.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi

L’UFAM può emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.

L’UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.

Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganalie collaborazione dell’UFAM

Al momento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell’UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.

In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l’UFAM. L’UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

Art. 1835 Emolumenti

L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 2005 36 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Appendice 137

(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza

Numero/i CAS
rilevante/i

Categoria

1,1,1-tricloretano

71-55-6

Prodotto chimico
industriale

1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #

106-93-4

Pesticida

1,2-dicloretano (dicloruro di etilene) #

107-06-2

1,3-dicloropropene

542-75-6

Pesticida

2-naftilammina e i suoi sali

91-59-8

Prodotto chimico
industriale

Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico
e i suoi sali #

93-76-5

Pesticida

Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile

Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali

Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile

2,4-dinitrotoluene
(2,4 DNT)

121-14-2

Prodotto chimico
industriale

4,4’-diamminodifenilmetano
(MDA)

101-77-9

Prodotto chimico
industriale

4-amminodifenile e i suoi sali

92-67-1

Prodotto chimico
industriale

4-nitrodifenile

92-93-3

Prodotto chimico
industriale

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)

81-15-2

Prodotto chimico
industriale

Acefato

30560-19-1

Pesticida

Acetoclor

34256-82-1

Pesticida

Alaclor #

15972-60-8

Pesticida

Aldrina #

309-00-2

Pesticida

Alcani C10-C13, cloro-#

85535-84-8

Prodotto chimico
industriale

Alletrina

584-79-2

Pesticida

Ametrina

834-12-8

Pesticida

Amitraz

33089-61-1

Pesticida

Antrachinone

84-65-1

Pesticida

Arsenico e composti dell’arsenico

7440-38-2 e
altri

Pesticida

Amianto:

Prodotto chimico
industriale

  1. actinolite #

77536-66-4

  1. antofillite #

77536-67-5

  1. amosite #

12172-73-5

  1. crocidolite #

12001-28-4

  1. tremolite #

77536-68-6

  1. crisotile

12001-29-5

Azinfos metile #

86-50-0

Pesticida

Bendiocarb

22781-23-3

Pesticida

Bensulide

741-58-2

Pesticida

Bensultap

17606-31-4

Pesticida

Benzidina e i suoi sali

92-87-5

Prodotto chimico
industriale

Benzolo38

71-43-2

Prodotto chimico
industriale

Binapacril #

485-31-4

Pesticida

Bioalletrina

584-79-2

Pesticida

Bioresmetrina

28434-01-7

Pesticida

Bis(triclorometil)solfone

3064-70-8

Pesticida

Bitertanolo

55179-31-2

Pesticida

Cromato di piombo

7758-97-6

Prodotto chimico
industriale

Piombo cromato molibdato solfato rosso

(colorante CI Pigment Red 104)

12656-85-8

Prodotto chimico
industriale

Giallo di piombo solfo-cromato

(colorante CI Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Prodotto chimico
industriale

Bromacil

314-40-9

Pesticida

Bromuro di metano

74-83-9

Prodotto chimico
industriale

Butafenacil

134605-64-4

Pesticida

Butraline

33629-47-9

Pesticida

Butilato

2008-41-5

Pesticida

Cadmio e composti del cadmio

7440-43-9 e altri

Prodotto chimico
industriale

Cadusafos

95465-99-9

Pesticida

Carbaril

63-25-2

Pesticida

Carbendazim

10605-21-7

Pesticida

Carbofuran #

1563-66-2

Pesticida

Carbosulfan

55285-14-8

Pesticida

Clordano #

57-74-9

Pesticida

Clordecone (Kepon)

143-50-0

Pesticida

Clorfenvinfos

470-90-6

Pesticida

Cloroformio

67-66-3

Prodotto chimico
industriale

Cloropicrin

76-06-2

Pesticida

Clortal-dimetile

1861-32-1

Pesticida

Cloruro di colina

67-48-1

Pesticida

Cinidon-etile

142891-20-1

Pesticida

Cianammide

420-04-2

Pesticida

Cianazina

21725-46-2

Pesticida

Cibutrina

28159-98-0

Pesticida

Ciflutrin

68359-37-5

Pesticida

Ciexatin

13121-70-5

Pesticida

DDD

72-54-8

DDE

72-55-9

Pesticida

DDT #

50-29-3

Pesticida

Decabromodifeniletere #

1163-19-5

Prodotto chimico
industriale

Diazinone

333-41-5

Pesticida

Diclobenil

1194-65-6

Pesticida

Diclorvos

62-73-7

Pesticida

Dicloran

99-30-9

Pesticida

Dicofol

115-32-2

Pesticida

Dicrotofos

141-66-2

Pesticida

Dieldrina #

60-57-1

Pesticida

Diisobutilftalato
(DIBP)

84-69-5

Prodotto chimico
industriale

Dimetenammide

87674-68-8

Pesticida

Diniconazolo-M

83657-18-5

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticida

Dinocap

131-72-6

Pesticida

Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

75113-37-0

Prodotto chimico
industriale

Dinoseb e i suoi acetati e sali #

88-85-7

Pesticida

Dinoterb

1420-07-1

Pesticida

Endosulfan #

115-29-7

Pesticida

Endrina

72-20-8

Pesticida

Etion

563-12-2

Pesticida

Etossichina

91-53-2

Pesticida

Ossido di etilene #

75-21-8

Pesticida

CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C

Prodotto chimico
industriale

Fenarimol

60168-88-9

Pesticida

Fenbutatin ossido

13356-08-6

Pesticida

Fenitrotione

122-14-5

Pesticida

Fenpropatrin

39515-41-8

Pesticida

Fention

55-38-9

Pesticida

Fentin idrossido

76-87-9

Pesticida

Fentin acetato

900-95-8

Pesticida

Fenvalerate

51630-58-1

Pesticida

Flurenol

467-69-6

Pesticida

Flusilazolo

85509-19-9

Pesticida

Furatiocarb

65907-30-4

Pesticida

Guazatina

108173-90-6

Pesticida

Naftaline alogenate (con formula

C10HnX8-n in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7)

Prodotto chimico
industriale

Aloni: tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C

Prodotto chimico
industriale

HCH (isomeri misti) #

608-73-1

Pesticida

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O #

68928-80-3

Prodotto chimico
industriale

Eptacloro #

76-44-8

Pesticida

Eptacloroepossido

1024-57-3

Pesticida, prodotto chimico industriale

Esabromociclododecani (HBCDD) #

3194-55-6

25637-99-4

Prodotto chimico
industriale

Alfa-esabromociclododecano#

134237-50-6

Prodotto chimico
industriale

Beta-esabromociclododecano#

134237-51-7

Prodotto chimico
industriale

Gamma-esabromociclododecano#

134237-52-8

Prodotto chimico
industriale

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O #

36483-60-0

Prodotto chimico
industriale

Esaclorobenzolo #

118-74-1

Pesticida

Esaclorobutadiene

87-68-3

Prodotto chimico
industriale

Esaconazolo

79983-71-4

Pesticida

HBFC: tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C

Prodotto chimico
industriale

HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C

Prodotto chimico
industriale

Idrametilnon

67485-29-4

Pesticida

Ioxynil

1689-83-4

Pesticida

Isodrina

465-73-6

Pesticida

Isoproturon

34123-59-6

Pesticida

Kelevan

4234-79-1

Pesticida

Lindano #

58-89-9

Pesticida

Malation

121-75-5

Pesticida

Metabenztiazuron

18691-97-9

Pesticida

Metossicloro

72-43-5

Pesticida

Metilparation #

298-00-0

Pesticida

Metoxuron

19937-59-8

Pesticida

Mevinfos

7786-34-7

Pesticida

Mirex

2385-85-5

Pesticida, prodotto chimico industriale

Monolinuron

1746-81-2

Pesticida

Monometildibromodifenilmetano

99688-47-8

Prodotto chimico
industriale

Monometildiclordifenilmetano

Prodotto chimico
industriale

Monometiltetraclorodifenilmetano

76253-60-6

Prodotto chimico
industriale

Nabam

142-59-6

Pesticida

Naled

300-76-5

Pesticida

Nonilfenolo

Pesticida, prodotto chimico industriale

Nonilfenolo etossilato

Pesticida, prodotto chimico industriale

Novaluron

116714-46-6

Pesticida

Ottabromodifeniletere

C12H2Br8O

32536-52-0

Prodotto chimico
industriale

Ottilfenolo

Pesticida, prodotto chimico industriale

Ottilfenolo etossilato

Pesticida, prodotto chimico industriale

Ometoato

1113-02-6

Pesticida

Oxadiargil

39807-15-3

Pesticida

Ossidemeton-metile

301-12-2

Pesticida

Paratione #

56-38-2

Pesticida

Pebulato

1114-71-2

Pesticida

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O #

32534-81-9

Prodotto chimico
industriale

Pentaclorobenzene

608-93-5

Pesticida, prodotto chimico industriale

Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché
i composti di pentaclorofenossici #

87-86-5

Pesticida, prodotto chimico industriale

Acido perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate #

335-67-1
e altri

Prodotto chimico
industriale

Perfluorottano sulfonati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (OM+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) #

1763-23-1

2795-39-3

e altri

Prodotto chimico
industriale

Permetrina

52645-53-1

Pesticida

Pertano

72-56-0

Pesticida

Forate#

298-02-2

Pesticida

Fosalone

2310-17-0

Pesticida

Bifenili polibromurati (PBB) #

36355-01-8

(esa‑)

27858-07-7

(otta-)

13654-09-6

(deca-)

Prodotto chimico
industriale

Bifenili policlorurati (PCB) #

1336-36-3

Prodotto chimico
industriale

Trifenili policlorurati (PCT) #

61788-33-8

Prodotto chimico
industriale

Procimidone

32809-16-8

Pesticida

Prometrina

7287-19-6

Pesticida

Propaclor

1918-16-7

Pesticida

Propanil

709-98-8

Pesticida

Propargite

2312-35-8

Pesticida

Propazina

139-40-2

Pesticida

Profam

122-42-9

Pesticida

Propoxur

114-26-1

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #

Pesticida, prodotto chimico industriale

Quintocene

82-68-8

Pesticida

Resmetrin

10453-86-8

Pesticida

Rotenone

83-79-4

Pesticida

Siduron

1982-49-6

Pesticida

Simazina

122-34-9

Pesticida

Strobano

8001-50-1

Pesticida

Oli di catrame

8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5

Prodotto chimico
industriale

Telodrina

297-78-9

Pesticida

Temefos

3383-96-8

Pesticida

Terbacil

5902-51-2

Pesticida

Terbufos #

13071-79-9

Pesticida

Terbutrina

886-50-0

Pesticida

tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

40088-47-9

Prodotto chimico
industriale

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

Prodotto chimico
industriale

Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di tetraclorofenossici

Tetraclorvinfos

22248-79-9

Pesticida

Tetradifon

116-29-0

Pesticida

Tetrametrina

7696-12-0

Pesticida

Tiociclam idrogenossalato

31895-22-4

Pesticida

Tiodicarb

59669-26-0

Pesticida

Tiometon

640-15-3

Pesticida

Tolilfluanide

731-27-1

Pesticida

Tossafene (camfecloro) #

8001-35-2

Pesticida

Triadimefon

43121-43-3

Pesticida

Triasulfuron

82097-50-5

Pesticida

Triclorfone #

52-68-6

Pesticida

Tridemorf

24602-86-6

Pesticida

Triflumuron

64628-44-0

Pesticida

Trifluralin

1582-09-8

Pesticida

Fosfato di tris (2,3-dibromopropile) #

126-72-7

Prodotto chimico
industriale

Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)

115-96-8

Prodotto chimico
industriale

Tris-azidirinil-fosfinossido

545-55-1

Prodotto chimico
industriale

Vamidotion

2275-23-2

Pesticida

Vinclozolin

50471-44-8

Pesticida

Zineb

12122-67-7

Pesticida

Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributil-stagno #

56-35-9 e altri

Pesticida

Appendice 239

(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all’allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso

Numero/i CAS
rilevante/i

Categoria

2,4,5-T e i suoi sali ed esteri

93-76-5*

Pesticida

Alaclor

15972-60-8

Pesticida

Aldicarb

116-06-3

Pesticida

Aldrina

309-00-2

Pesticida

Azinfos-metile

86-50-0

Pesticida

Binapacril

485-31-4

Pesticida

Captafol

2425-06-1

Pesticida

Carbofuran

1563-66-2

Pesticida

Clordano

57-74-9

Pesticida

Clorodimeform

6164-98-3

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

Pesticida

DDT

50-29-3

Pesticida

Dieldrina

60-57-1

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d’ammonio, il sale di potassio e il sale di sodio)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticida

Dinoseb e i suoi sali ed esteri

88-85-7*

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

Pesticida

Endosulfano

115-29-7

Pesticida

1,2-dicloretano

107-06-2

Pesticida

Ossido d’etilene

75-21-8

Pesticida

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticida

HCH (isomeri misti)

608-73-1

Pesticida

Eptacloro

76-44-8

Pesticida

Esaclorobenzene

118-74-1

Pesticida

Lindano

58-89-9

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici

Pesticida

Methamidophos

10265-92-6

Pesticida

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticida

Parathion

56-38-2

Pesticida

Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

87-86-5*

Pesticida

Forate

298-02-2

Pesticida

Terbufos

13071-79-9

Pesticida

Toxafene

8001-35-2

Pesticida

Triclorfone

52-68-6

Pesticida

Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:

Formulato pesticida altamente pericoloso

  1. di benomile a una concentrazione uguale o superiore al 7 %

17804-35-2

  1. di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore al 10 %

1563-66-2

  1. di tirame a una concentrazione uguale o superiore al 15 %

137-26-8

Phosphamidon

(formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)

13171-21-6

(miscela, [E] e [Z]-isomeri)

23783-98-4

([Z]-isomero)

297-99-4

([E]-isomero)

Formulato pesticida altamente pericoloso

Methylparathion

(alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con il 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti l’1,5 % o più di ingrediente attivo)

298-00-0

Formulato pesticida altamente pericoloso

Amianto:

Prodotto chimico
industriale

  1. actinolite

77536-66-4

  1. antofillite

77536-67-5

  1. amosite

12172-73-5

  1. crocidolite

12001-28-4

  1. tremolite

77536-68-6

Ottabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:

Prodotto chimico
industriale

  1. esabromodifeniletere

36483-60-0

  1. eptabromodifeniletere

68928-80-3

Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:

Prodotto chimico
industriale

  1. tetrabromodifeniletere

40088-47-9

  1. pentabromodifeniletere

32534-81-9

Decabromodifeniletere

1163-19-5

Prodotto chimico
industriale

Esabromociclododecano

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

Prodotto chimico
industriale

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili, incluse le seguenti sostanze:

Prodotto chimico
industriale

  1. acido perfluorottano solfonico

1763-23-1

  1. perfluorottano sulfonato di potassio

2795-39-3

  1. perfluorottano sulfonato di litio

29457-72-5

  1. perfluorottano sulfonato di ammonio

29081-56-9

  1. perfluorottano sulfonato di dietanolammonio

70225-14-8

  1. perfluorottano sulfonato di tetraetilammonio

56773-42-3

  1. perfluorottano sulfonato di didecildimetilammonio

251099-16-8

  1. N-etil perfluorottano sulfonamide

4151-50-2

  1. N-metil perfluorottano sulfonamide

31506-32-8

  1. N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide

1691-99-2

  1. N-(2- idrossietil)-N- metilperfluorottano sulfonamide

24448-09-7

  1. fluoruro di perfluorottano sulfonile

307-35-7

Acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati,
comprese:

  1. tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale,
  2. tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17- come elemento strutturale;

esclusi:

  1. i composti con la formula C8F17-X, dove X = F, CI, Br,
  2. i composti con la formula C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ oppure C8F17-CF2-X′ (dove X′ designa un qualsivoglia gruppo, compresi alcuni sali),
  3. l’acido perfluorottano solfonico (PFOS) e i suoi derivati; (C8F17SO2X (dove X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati, compresi i polimeri).

335-67-1

Prodotto chimico
industriale

Bifenili polibromurati (PBB)

36355-01-8

(esa-)

27858-07-7

(otta-)

13654-09-6

(deca-)

Prodotto chimico
industriale

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3

Prodotto chimico
industriale

Trifenili policlorurati (PCT)

61788-33-8

Prodotto chimico
industriale

Paraffine clorurate a catena corta

85535-84-8

Prodotto chimico
industriale

Piombo tetraetile

78-00-2

Prodotto chimico
industriale

Piombo tetrametile

75-74-1

Prodotto chimico
industriale

Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)

126-72-7

Prodotto chimico
industriale

Tutti i composti del tributilstagno, compresi:

  1. ossido di tributilstagno
  2. fluoruro di tributilstagno
  3. metacrilato di tributilstagno
  4. benzoato di tributilstagno
  5. cloruro di tributilstagno
  6. linoleato di tributilstagno
  7. naftenato di tributilstagno

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

Pesticida/
prodotto chimico
industriale**

  1. Sono indicati solo i numeri CAS dei composti d’origine. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d’orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)40.
  2. Tutti i composti del tributilstagno sono iscritti nell’appendice III della Convenzione PIC sia nella categoria «pesticida» sia nella categoria «prodotto chimico industriale». Dapprima questi prodotti chimici erano stati iscritti nell’appendice III nella categoria «pesticida» in seguito alla decisione RC-4/5 della Conferenza delle parti. L’emendamento all’appendice III è entrato in vigore il 1° febbraio 2009. Successivamente l’appendice III è stata modificata dalla decisione RC-8/5 della Conferenza delle Parti per includere tutti i composti di tributilstagno nella categoria «prodotto chimico industriale». Questa modifica è entrata in vigore il 15 settembre 2017.