Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.
L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.
L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
L’Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49 c ) e del registro degli assicurati (art. 49 d ).
Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell’agricoltura, l’Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d’informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.
L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.
L’Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall’Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l’articolo 58 a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e risponde alle medesime.