La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.
Essa si applica a:
- attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
- recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
- recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
- tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
- accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.
La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 2002 3 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 1996 4 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.