Lexipedia

836.22 OAOrg

Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

del 19 giugno 2020 (Stato 1° agosto 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 21 i capoverso 4 della legge del 24 marzo 2006 1 sugli assegni familiari (LAFam),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all’articolo 21 f LAFam.

Art. 2 Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»

(art. 21f lett. a LAFam)

L’ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» si articola nei settori «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori».

Nel settore «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano le famiglie in diverse fasi, situazioni e composizioni familiari.

Nel settore «formazione dei genitori» possono essere sostenute organizzazioni che trasmettono ai genitori conoscenze e competenze per l’educazione dei figli e la convivenza familiare.

Art. 3 Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione»

(art. 21flett. b LAFam)

L’ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».

Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano i fornitori di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La custodia di bambini complementare alla famiglia comprende la custodia istituzionale di bambini in età prescolastica e scolastica.

Nel settore «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che promuovono la creazione di condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie.

Art. 4 Copertura geografica

(art. 21g lett. a LAFam)

Un’organizzazione familiare è considerata attiva sull’intero territorio nazionale se la sua offerta si rivolge alle famiglie di almeno tre delle quattro regioni linguistiche e l’ampiezza dell’offerta è simile in tutte le regioni in questione.

Art. 5 Attività

(art. 21f LAFam)

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per attività regolari o singole.

Art. 6 Organizzazioni familiari con organizzazioni affiliate

(art. 21h cpv. 2 LAFam)

Un’organizzazione familiare con organizzazioni affiliate può svolgere autonomamente le attività per le quali chiede gli aiuti finanziari o incaricare le sue organizzazioni affiliate di svolgerle parzialmente o interamente.

Sezione 2 Procedura e concessione degli aiuti finanziari

Art. 7 Domanda: contenuto

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

La domanda di aiuti finanziari di un’organizzazione familiare deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che l’organizzazione familiare è tenuta ad adempiere;
  2. le attività previste per le quali chiede aiuti finanziari;
  3. modalità di finanziamento delle attività previste;
  4. le altre autorità e organizzazioni private cui l’organizzazione familiare chiede contributi;
  5. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente.

Se l’organizzazione familiare intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgimento di attività per le quali richiede aiuti finanziari, la sua domanda deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che le organizzazioni affiliate in questione sono tenute ad adempiere;
  2. le attività che intende affidare alle organizzazioni affiliate;
  3. l’indennità che intende versare alle organizzazioni affiliate per queste attività;
  4. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente per ogni organizzazione affiliata che intende incaricare dello svolgimento di attività.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può esigere ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 8 Domanda: scadenze e forma

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

L’UFAS stabilisce le scadenze per l’inoltro delle domande e pubblica le informazioni pertinenti sul suo sito Internet 2 .

Mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L’organizzazione familiare deve presentare la domanda utilizzando tale modulo.

Art. 9 Contratto: contenuto

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

Il contratto di diritto pubblico per la concessione di aiuti finanziari concluso tra l’UFAS e l’organizzazione familiare stabilisce in particolare:

  1. gli obiettivi da raggiungere mediante gli aiuti finanziari;
  2. le attività che l’organizzazione familiare svolge autonomamente;
  3. le attività da essa affidate alle sue organizzazioni affiliate;
  4. l’importo degli aiuti finanziari.

Art. 10 Contratto: durata e periodicità

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quattro anni. Tutti i contratti iniziano e terminano contemporaneamente.

L’UFAS stabilisce il periodo contrattuale. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022.

Art. 11 Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate

(art. 21h cpv. 2 LAFam)

Se riceve aiuti finanziari per attività che affida alle sue organizzazioni affiliate, l’organizzazione familiare disciplina contrattualmente con esse tali attività.

Essa riceve aiuti finanziari supplementari per il coordinamento delle attività delle organizzazioni affiliate.

Art. 12 Calcolo e importo degli aiuti finanziari

(art. 21icpv. 2 LAFam)

Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano in particolare:

  1. il genere, l’importanza e la qualità delle singole attività;
  2. le prestazioni proprie che si possono esigere dall’organizzazione familiare, tenuto conto della sua capacità economica.

L’importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività convenuta per contratto.

Art. 13 Spese computabili

(art. 21i cpv. 3 LAFam)

Sono computabili le spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento adeguato delle attività.

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento di tali spese.

L’organizzazione familiare provvede a indennizzare le organizzazioni affiliate per le attività loro affidate nella misura del 50 per cento al massimo delle spese computabili.

Sezione 3 Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici

Art. 14 Versamento degli aiuti finanziari

L’UFAS versa gli aiuti finanziari annualmente, in più rate.

Art. 15 Impiego e conteggio degli aiuti finanziari

L’organizzazione familiare rende conto all’UFAS della correttezza dell’impiego e del conteggio degli aiuti finanziari e delle indennità versate alle organizzazioni affiliate incaricate.

Art. 16 Rapporti periodici

L’organizzazione familiare presenta annualmente all’UFAS un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari e sul raggiungimento degli obiettivi convenuti.

A tal fine sottopone all’UFAS i seguenti documenti:

  1. il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell’anno precedente;
  2. il rapporto dell’ufficio di revisione;
  3. il preventivo dell’anno corrente;
  4. il rapporto di controlling dell’anno corrente.

Essa si assicura a che le organizzazioni affiliate incaricate le forniscano le indicazioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2 e garantisce di poterli presentare all’UFAS.

L’UFAS mette a disposizione dell’organizzazione familiare il modulo per i rapporti. L’organizzazione familiare deve utilizzare tale modulo per la presentazione dei rapporti.

Art. 17 Obbligo di comunicazione e di dichiarazione

L’organizzazione familiare deve informare immediatamente l’UFAS in caso di cambiamenti sostanziali nella propria organizzazione o se il raggiungimento degli obiettivi è compromesso.

Deve poter fornire in qualsiasi momento all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte dell’UFAS o di terzi da esso incaricati di svolgere attività di verifica e concedere loro l’accesso ai propri locali.

Art. 18 Verifica

L’UFAS verifica regolarmente se l’organizzazione familiare adempie i requisiti legali e contrattuali. A tal fine può svolgere valutazioni o audit oppure farli svolgere da terzi.

Art. 19 Principio di trasparenza

L’UFAS può pubblicare i contratti relativi agli aiuti finanziari conclusi con le organizzazioni familiari.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAS.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.