I Cantoni organizzano i consultori di gravidanza (qui appresso «consultori») prescritti dalla legge.
Disciplinano il riconoscimento dei consultori esistenti e nuovi, il finanziamento e la sorveglianza dei medesimi. Designano le autorità competenti.
Possono affidare ai consultori anche compiti analoghi a quelli dei centri di consulenza sessuale, matrimoniale e familiare e viceversa.