(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina
Per l’importazione degli animali della specie equina di seguito elencati non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’articolo 27.
Il contingente doganale è attribuito in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’usowww.tares.chpossono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini
Per l’importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell’articolo 31 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310 ). Per l’importazione di sperma di toro non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell’OAlle.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame
Per l’importazione degli animali e dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali e la suddivisione delle categorie di carne e di prodotti carnei sono contenute nell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341 ).
La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d’applicazione dell’OBM. Non sottostanno all’obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l’informazione complementare [3-4] o [3-5].
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriorialiquotedi dazio applicabili.
- Nel contingente doganale parziale n. 06.1 sono compresi:–il contingente doganale preferenziale n. 101 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0);–il continente doganale preferenziale n. 101 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319).
- Nel contingente doganale n. 06.3 sono compresi:–il contingente doganale preferenziale n. 301 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul libero scambio 1;–il contingente doganale preferenziale n. 301 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul libero scambio 2.
- Nel contingente doganale n. 05.1 sono compresi:–il contingente doganale preferenziale n. 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul libero scambio 1;–il contingente doganale preferenziale n. 102 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul libero scambio 2.
- Sono esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:–gli alimenti dietetici e per bambini.
- Sono esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:–la carne e i prodotti carnei di cinghiale;–gli alimenti dietetici e per bambini.
- Non rientra nel campo d’applicazione dell’OBM.
4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali interi e parziali sono contenute negli articoli 34 a 36.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
- L’aliquota di dazio è stabilita nell’ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili (em) applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
- Importato nei limiti del contingente doganale speciale («contingente Fontal»): CHF 50.– per 100 kg lordi.
- I prodotti importati nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371 ).
Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.
- La ripartizione del contingente doganale parziale non è disciplinata (art. 2b OU).
- Le quote del contingente doganale parziale sono ripartite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.
- La ripartizione del contingente doganale non è disciplinata (art. 3 OU).
6. Piante vive
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10 ).
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
- 60 000 pezzi possono essere importati all’aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0). Il contingente doganale preferenziale è liberato a scaglioni (art. 18aOIEVFF) e in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili
- Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]).
9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la suddivisione del contingente e la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 36 a –42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l’articolo 37 capoverso 2.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
- L’aliquota di dazio è stabilita nell’ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
- Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.
10. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’OIEVFF (RS 916.121.10 ). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell’OIEVFF [10-4].
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d’approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte. Per la voce di tariffa 0709.3019 l’aliquota di dazio può essere applicata dal 4 luglio al 9 settembre.
- Pomodori peretti per salsa, importati dal 20 agosto al 6 ottobre.
Il gruppo delle voci di tariffa secondo l’articolo 4 OIEVFF è indicato nella colonna 5.
- 1° gruppo (pomodori)
- 2° gruppo (lollo)
- 3° gruppo (fagioli)
- 4° gruppo (sedano a coste)
- Prezzemolo radice
11. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 2.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’OIEVFF (RS 916.121.10 ).
12. Disciplinamento del mercato: frutta fresca
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’OIEVFF (RS 916.121.10 ). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell’OIEVFF [12-3].
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d’approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte.
- Per la frutta spappolata o schiacciata durante il trasporto non è necessario un PGI.
- Contingente doganale n. 19: senza prodotti per ulteriore lavorazione industriale.
13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’OIEVFF (RS 916.121.10 ). La voce di tariffa 0808.4011 non è interessata dalle norme dell’OIEVFF [13-1].
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe e prescrizioni specifiche sono indicate nella rispettiva colonna.
Le aliquote di dazio sono indicate nell’allegato 2.
Prezzi soglia per gruppo di prodotti in franchi per 100 chilogrammi lordi
Se una voce di tariffa rientra in un gruppo di prodotti, essa è indicata nella colonna 2.
- Le voci di tariffa il cui valore indicativo d’importazione coincide con il prezzo soglia sono in grassetto.
- Eccetto le faggiole.
- Le aliquote di dazio sono calcolate in funzione di ricette standard stabilite nell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard (RS 916.112.231).
- Le aliquote di dazio di miscugli di cereali per l’alimentazione di animali sono stabilite secondo l’articolo 28 capoverso 5.
- Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP (RS 531).
Fascia di fluttuazione
La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d’importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.
14a. Merci per la fabbricazione di malto da birra o birra
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana
Per l’importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531 ). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall’articolo 47.
Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contingenti doganali è disciplinata agli articoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all’articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
- L’aliquota di dazio è stabilita secondo l’articolo 6.
- Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.
16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531 ), se sono utilizzati per l’alimentazione umana. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
17. Disciplinamento del mercato: sementi
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151 ).
[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
18. Disciplinamento del mercato: zucchero
Per l’importazione di alcuni dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531 ). Le aliquote di dazio sono stabilite secondo l’articolo 5.
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
- Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.
19. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nella colonna 3.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino (RS 916.140 ).
- Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
20. Altri prodotti agricoli soggetti all’obbligo del permesso generale d’importazione
Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nelle colonne 2 e 3.