La presente ordinanza si applica:
- 6 all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dalla Norvegia e dall’Irlanda del Nord nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati e territori;
- all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.7
L’importazione e il transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e l’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 2015 8 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT). 9
Si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 2014 10 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.