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930.115 ODPI

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI)

del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 3
sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 4 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.

Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 5 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
  2. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI6 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI 7 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1.

Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I–IX menzionati in tali disposizioni.

L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.

Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

  1. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
  3. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9:

  1. fabbricanti: articolo 8;
  2. mandatari: articolo 9;
  3. importatori: articolo 10;
  4. distributori: articolo 11.

L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.

L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro 10 .

Art. 7 Disposizioni transitorie

Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Art. 8 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

Allegato

(art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI11 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

  1. Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

  1. Espressioni francesi

UE

Svizzera

Union

Suisse

État membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

  1. Espressioni italiane

UE

Svizzera

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro Paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/10/CE: direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).

Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, Tutela della salute, RS 822.113) e ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio, RS 822.114).

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