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930.116 OAppG

Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull’assicurazione contro gli infortuni;
in esecuzione della legge del 24 giugno 1902 3 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 4
sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile

La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4265 (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):

  1. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
  2. l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.

Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

  1. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
  2. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
  2. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas 8 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.

Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

  1. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
  3. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34 c ) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas10:

  1. fabbricanti: articolo 7;
  2. mandatari: articolo 8;
  3. importatori: articolo 9;
  4. distributori: articolo 10.

L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro 11 .

Art. 7 Modifica di altri atti normativi

12

Art. 8 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.

Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

Art. 9 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

Allegato

(art. 1 cpv. 4 e 5)

Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

  1. Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Stand der Technik

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

Gerät

Gasgerät

Ausrüstung

Ausrüstung für Gasgeräte

Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1

Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

  1. Espressioni francesi

UE

Svizzera

Union

Suisse

État membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

État d’avancement de la technique

État des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Appareil

Appareil à gaz

Équipement

Équipement pour appareils à gaz

Communication selon l’art. 4, par. 1

Publication selon l’art. 1, par. 3

  1. Espressioni italiane

UE

Svizzera

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro Paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Stato della tecnica

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

Apparecchi

Apparecchi a gas

Accessori

Accessori per apparecchi a gas

Comunicazione ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1

Pubblicazione di cui all’articolo 1 capoverso 3

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT, RS 734.26)

Direttiva 2014/30/UE: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS 734.5)

Direttiva 2009/125/CE: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e disposizioni di cui al capitolo 3 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01)

Regolamento (UE) n. 305/2011: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione

(OProdC, RS 933.01)

Direttiva 2014/53/UE: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2)

Regolamento (CE) n. 1935/2004:regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti
(RS 817.023.21)

Direttiva 98/83/CE: articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Articolo 2 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
(OPPD, RS 817.022.11)