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935.21

Legge federale
concernente Svizzera Turismo1

del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 31 bis capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale 2 3 ,

decreta:

Art. 14

Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

Esso assume i seguenti compiti:

  1. analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;
  2. preparare e diffondere messaggi promozionali;
  3. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
  4. informare in merito all’offerta turistica;
  5. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
  6. sostenere la commercializzazione dei prodotti;
  7. coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.

Art. 25

Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.

Art. 3

Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

Art. 46

Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

Art. 57

Art. 68

La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

Art. 79

Art. 810