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Regolamento
della Commissione federale delle case da gioco

del 20 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 7 novembre 2018

La Commissione federale delle case da gioco,

visto l’articolo 95 della legge federale del 29 settembre 2017 1 sui giochi in denaro (LGD),

decreta:

Sezione 1 Oggetto e organizzazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le competenze della Commissione federale delle case da gioco (Commissione), del suo segretariato, nonché le competenze del suo presidente.

Art. 2 Commissione

La Commissione si compone di:

  1. un presidente;
  2. un vicepresidente;
  3. tre o al massimo cinque altri membri.

Può istituire comitati per l’esame preliminare e ricorrere a periti.

Ha sede a Berna.

Art. 3 Segretariato

Il segretariato si compone del capo 2 e dei collaboratori.

Sezione 2 Competenze

Art. 4 Compiti della Commissione

La Commissione ha i seguenti compiti intrasferibili:

  1. definisce le priorità della sua attività di sorveglianza e delle sue proprie attività;
  2. riceve le richieste di concessione o d’estensione di concessione e adotta le proposte relative a tali richieste all’attenzione del Consiglio federale;
  3. adotta decisioni in merito alla revoca o alla sospensione della concessione;
  4. adotta proposte tendenti alla modifica di normative;
  5. decide in merito alle modifiche di ordinanze e regolamenti nel suo settore di competenza;
  6. decide in procedimenti penali amministrativi;
  7. adotta il rapporto annuale;
  8. assume il capo del segretariato.

Essa emana le altre decisioni importanti in rapporto con l’attuazione della legislazione sui giochi in denaro.

Art. 5 Partecipazione all’organo di coordinamento

La Commissione nomina i propri due rappresentanti nell’organo di coordinamento di cui all’articolo 113 LGD.

Art. 6 Urgenza

Nei casi urgenti, il presidente rappresenta la Commissione.

È fatta salva la competenza del segretariato nei casi urgenti sulla base della legislazione sui giochi in denaro (art. 104 cpv. 4 LGD).

Art. 7 Delega

La Commissione può delegare la propria competenza al presidente, a un comitato o al segretariato anche per compiti diversi da quelli di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Per questo essa deve:

  1. emanare nell’ambito in questione le decisioni di principio o le regole necessarie; oppure
  2. descrivere chiaramente i singoli casi su cui occorre decidere.

La Commissione può avocare a sé in qualsiasi momento le competenze che ha delegato.

Art. 8 Compiti del presidente

Il presidente rappresenta la Commissione nei confronti dell’esterno, se non ha delegato questo compito al capo del segretariato.

Assicura la sorveglianza del segretariato e informa la Commissione in caso di particolari accadimenti.

In caso di impedimento, il presidente incarica il vicepresidente di sostituirlo. In caso di impedimento di entrambi, il presidente incarica un altro membro della Commissione di sostituirlo.

Art. 9 Compiti del segretariato

Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco e istruisce i casi penali.

Decide sulle questioni di secondaria importanza o di natura tecnica.

Prepara le pratiche della Commissione, le sottopone proposte e ne esegue le decisioni.

Emana decisioni nella misura in cui la Commissione ha operato una delega corrispondente.

Rappresenta la Commissione davanti alle autorità federali e cantonali. Sono fatte salve le decisioni della Commissione relative all’esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 98 lettera l LGD.

Art. 10 Compiti del capo del segretariato

Il capo gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l’attività dello stesso. Designa le persone con diritto di firma.

Informa regolarmente la Commissione in merito all’attività svolta dal segretariato.

Assume i collaboratori del segretariato. Nomina il suo sostituto, previo consenso della Commissione.

Sezione 3 Sedute e procedura

Art. 11 Convocazione

Il presidente convoca la Commissione secondo l’occorrenza.

Convoca pure la Commissione quando uno dei suoi membri lo richiede. Quest’ultimo deve esporre i motivi della sua richiesta.

Le deliberazioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 12 Preparazione

Per ogni seduta, il segretariato consegna un ordine del giorno scritto ai membri della Commissione.

In casi urgenti la Commissione può anche adottare decisioni su questioni non iscritte all’ordine del giorno.

Art. 13 Adozione delle decisioni

La Commissione delibera validamente al raggiungimento del quorum. Il quorum è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri della Commissione.

Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

Se nessuno dei suoi membri richiede la convocazione di una seduta, può prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.

Art. 14 Verbale

Il segretariato redige un verbale delle sedute.

Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deliberazioni, le proposte presentate e le decisioni prese.

Il verbale, dopo l’approvazione da parte della Commissione, è firmato dal presidente e dalla persona incaricata di redigerlo.

Art. 15 Partecipazione del segretariato

Il capo del segretariato partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Gli altri collaboratori del segretariato possono assistere alle sedute in qualità di esperti.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 6 dicembre 2007 3 della Commissione federale delle case da gioco è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.