La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per:
- una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente;
- l’offerta di valori mobiliari e altri strumenti finanziari.
950.11 — OSerFi
del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 2018 1 sui servizi finanziari (LSerFi),
ordina:
La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per:
La presente ordinanza si applica ai servizi finanziari forniti a titolo professionale in Svizzera o a clienti in Svizzera.
Non si considerano forniti in Svizzera:
Non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera a LSerFi le pretese derivanti da un contratto di conto corrente o di deposito riguardanti il pagamento o la consegna fisica segnatamente di valute estere, depositi a termine o metalli preziosi.
Per acquisto o alienazione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 1 LSerFi si intende qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti e finalizzata specificamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.
Non sono considerati servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c LSerFi in particolare:
Non sono considerati fornitori di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera d LSerFi le società o le unità di un gruppo, se forniscono servizi finanziari ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
Per offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi si intende qualsiasi comunicazione che:
Non sono considerate offerte ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi in particolare:
L’offerta è rivolta al pubblico ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi quando è destinata a una cerchia illimitata di persone.
Un’impresa o una struttura di investimento privata creata per clienti privati facoltosi dispone di una tesoreria professionale quando, all’interno o all’esterno dell’impresa o della struttura di investimento privata, affida in maniera duratura a una persona qualificata e con esperienza nel settore finanziario la gestione dei propri mezzi finanziari.
Per supporto durevole ai sensi della presente ordinanza si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.
Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente, per questo patrimonio, nella categoria che offre la maggiore protezione dei clienti.
I clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato possono convenire con il fornitore di servizi finanziari, in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, che la loro classificazione in una categoria si basi sulle conoscenze e sull’esperienza del rappresentante.
Nel patrimonio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente privato, segnatamente:
Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 1 gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.
I clienti privati che partecipano congiuntamente a un patrimonio d’importo pari a quello previsto all’articolo 5 capoverso 2 LSerFi possono dichiarare soltanto congiuntamente di voler usufruire della possibilità dell’opting-out.
Almeno una delle persone che partecipa al patrimonio comune deve disporre delle conoscenze e dell’esperienza necessarie di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a LSerFi.
I fornitori di servizi finanziari forniscono le indicazioni necessarie per i contatti, segnatamente l’indirizzo.
I fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza indicano inoltre:
I gestori patrimoniali indicano anche il nome e l’indirizzo dell’organismo di vigilanza a cui si sono sottoposti.
Le succursali e le rappresentanze di fornitori esteri di servizi finanziari in Svizzera indicano il proprio indirizzo in Svizzera e forniscono altre indicazioni necessarie per i contatti.
L’informazione sul servizio finanziario contiene indicazioni su:
L’informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario contiene:
L’informazione sui rischi generali connessi con gli strumenti finanziari contiene indicazioni su:
Se le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 sono contenute nel foglio informativo di base o nel prospetto, l’informazione può essere fornita mettendo a disposizione il pertinente documento.
L’informazione sui costi contiene in particolare indicazioni sui costi unici e ricorrenti del servizio finanziario e sui costi che si devono sostenere per l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari.
Se queste indicazioni sono contenute nel foglio informativo di base o nel prospetto, si può fare riferimento al pertinente documento.
I costi che non possono essere definiti esattamente in anticipo o che possono essere definiti esattamente soltanto con un dispendio sproporzionato devono essere indicati approssimativamente o come intervallo di valori. Se non è possibile fornire neppure questa indicazione o se è possibile fornirla soltanto con un dispendio sproporzionato, bisogna comunicarlo segnalando il rischio che il cliente debba pagare emolumenti o imposte supplementari oppure sostenere ulteriori costi.
Se più fornitori di servizi finanziari partecipano alla fornitura di tali servizi, essi possono convenire che uno dei partecipanti fornisca informazioni sulla totalità dei costi. In assenza di un simile accordo, ogni fornitore di servizi finanziari informa sui costi a suo carico.
I fornitori di servizi finanziari informano sui vincoli economici con terzi, se questi vincoli possono portare a un conflitto di interessi in relazione a un servizio finanziario.
L’informazione contiene indicazioni su:
Le società del gruppo al quale appartiene il fornitore di servizi finanziari sono considerate terzi per il fornitore.
I fornitori di servizi finanziari informano il cliente in particolare se l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari comprende soltanto strumenti finanziari propri o anche di terzi.
Per strumento finanziario proprio si intende anche uno strumento emesso od offerto da imprese che hanno stretti legami con il fornitore di servizi finanziari.
Sussistono stretti legami in particolare quando:
Un servizio finanziario non consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente se è preceduto da una consulenza.
Un foglio informativo di base è considerato disponibile se lo si può trovare con un dispendio proporzionato.
Nell’esecuzione e nella trasmissione dei mandati del cliente, il cliente privato può acconsentire in maniera generale che il foglio informativo di base sia messo a disposizione soltanto dopo la conclusione dell’operazione. Tale consenso deve essere dato separatamente rispetto a quello prestato per le condizioni generali, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Le informazioni di cui agli articoli 6–11 devono essere messe a disposizione del cliente privato su un supporto durevole o su un sito Internet.
Se le informazioni sono messe a disposizione su un sito Internet, il fornitore di servizi finanziari deve:
Ai clienti le informazioni devono essere comunicate in modo da lasciare loro sufficiente tempo a disposizione per comprendere le informazioni in vista della conclusione del contratto o della fornitura del servizio finanziario.
I fornitori di servizi finanziari informano sui rischi e sui costi:
Vi è una consulenza fra assenti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LSerFi se:
Il cliente privato può acconsentire in maniera generale che, in caso di consulenza fra assenti, il foglio informativo di base sia messo a disposizione soltanto dopo la conclusione dell’operazione. Tale consenso deve essere dato separatamente rispetto a quello prestato per le condizioni generali, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Il consenso di cui al capoverso 2 può essere revocato nella medesima forma in qualsiasi momento.
Nel caso di clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato, per la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza il fornitore di servizi finanziari considera le conoscenze e l’esperienza del rappresentante.
Nell’informarsi sulla situazione finanziaria del cliente, il fornitore di servizi finanziari considera il genere e l’ammontare del reddito regolare, il patrimonio e gli impegni finanziari attuali e futuri.
Nell’informarsi sugli obiettivi di investimento del cliente, esso considera le indicazioni fornite dal cliente in particolare sull’orizzonte temporale e sullo scopo dell’investimento, la propensione al rischio nonché eventuali limitazioni di investimento.
Fondandosi sulle informazioni ottenute, esso elabora un profilo di rischio per ciascun cliente. Per i mandati di gestione patrimoniale e le relazioni durevoli di consulenza, concorda con il cliente, sulla base di tali mandati e relazioni, una strategia d’investimento.
Esso può considerare attendibili le indicazioni del cliente se non vi è motivo di ritenere che non corrispondano alla realtà.
Se informano una sola volta i loro clienti della mancata esecuzione della verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LSerFi, i fornitori di servizi finanziari devono indicarlo esplicitamente al momento dell’informazione.
Il fornitore di servizi finanziari deve approntare la documentazione in modo da poter rendere conto al cliente, di norma entro dieci giorni lavorativi, dei servizi finanziari forniti.
Il rendiconto per il cliente comprende la documentazione:
Il rendiconto è fornito su un supporto durevole:
Per elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari devono disporre di procedure e sistemi:
Essi devono garantire segnatamente:
Per assicurare al cliente il migliore risultato possibile, in occasione dell’esecuzione dei mandati i fornitori di servizi finanziari stabiliscono i criteri necessari per la scelta della sede di esecuzione, in particolare il corso, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento.
Se il cliente ha impartito un’istruzione esplicita, il mandato deve essere eseguito in maniera corrispondente.
Su richiesta del cliente il fornitore di servizi finanziari dimostra di aver eseguito i mandati conformemente ai criteri di cui al capoverso 1.
I fornitori di servizi finanziari verificano almeno una volta all’anno l’efficacia dei criteri.
I clienti professionali possono esentare il fornitore di servizi finanziari dall’osservanza delle norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16 LSerFi soltanto in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo e unicamente in un documento diverso dalle condizioni generali.
Sempre che per essi non siano applicabili disposizioni previste da leggi speciali, i fornitori di servizi finanziari eseguono gli obblighi derivanti dalla LSerFi:
Se un’unità operativa è composta da diverse persone:
Sussistono conflitti di interessi ai sensi della LSerFi in particolare se il fornitore di servizi finanziari:
Per evitare i conflitti di interessi, i fornitori di servizi finanziari devono adottare i seguenti provvedimenti commisurati ai rischi e adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi finanziari da loro offerti:
Se tramite i provvedimenti di cui all’articolo 25 capoverso 1 LSerFi non si può evitare un pregiudizio nei confronti del cliente, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica in maniera adeguata.
A tal fine il fornitore di servizi finanziari descrive i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura dei servizi finanziari in questione. Ai clienti occorre spiegare in modo comprensibile e in termini generali:
La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. Il cliente deve poterla registrare su un supporto durevole.
I seguenti comportamenti non sono in ogni caso ammessi:
I fornitori di servizi finanziari devono documentare i servizi finanziari per i quali sono risultati o possono risultare conflitti di interessi.
Le indennità che sono accettate da terzi in relazione a servizi finanziari e che per loro natura non possono essere trasferite ai clienti devono essere comunicate conformemente all’articolo 26 in quanto costituiscono un conflitto di interessi.
Le società del gruppo al quale appartiene il fornitore di servizi finanziari sono considerate terzi per il fornitore.
Sono considerati collaboratori del fornitore di servizi finanziari anche i membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, i membri dell’organo di gestione, i soci a responsabilità illimitata e le persone con funzioni analoghe.
I consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri di servizi finanziari, sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero, sono esonerati dall’obbligo di registrazione se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.
L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve assicurare la responsabilità civile prevista dalla legge per i danni patrimoniali derivanti dall’attività del fornitore di servizi finanziari o del consulente alla clientela a seguito di una violazione degli obblighi di diligenza professionali.
Per i consulenti alla clientela che operano per un fornitore di servizi finanziari e che devono essere iscritti nel registro, tale fornitore stipula un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
La somma assicurata a copertura di eventuali danni deve ammontare almeno a 500 000 franchi all’anno. Se l’assicurazione è stipulata da un fornitore di servizi finanziari che impiega più consulenti alla clientela, la somma assicurata ammonta almeno a:
L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve prevedere un termine di disdetta ordinario di almeno tre mesi.
Essa deve coprire anche i danni che vengono fatti valere entro un anno dalla scadenza del contratto di assicurazione, se questi sono stati causati durante il periodo di validità dello stesso e se non sussiste un obbligo di fornire prestazioni derivante da un’altra assicurazione.
È considerato una garanzia finanziaria equivalente all’assicurazione di responsabilità civile professionale il deposito presso una banca ai sensi dell’articolo 1 a della legge dell’8 novembre 1934 2 sulle banche di un importo pari alla somma assicurata. Per il deposito è necessario il consenso del servizio di registrazione.
Per i fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero è considerato una garanzia finanziaria equivalente un capitale minimo corrispondente a 10 milioni di franchi.
Il servizio di registrazione presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:
Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:
La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.
Il servizio di registrazione redige annualmente un rapporto sulla sua attività, destinato alla FINMA. In particolare il rapporto fornisce indicazioni anche sul coordinamento con eventuali altri servizi di registrazione.
I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
Questi cambiamenti non devono essere approvati dalla FINMA.
Se abilita più servizi di registrazione, la FINMA provvede a un coordinamento adeguato della loro prassi.
Il servizio di registrazione deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
Se il servizio di registrazione è integrato in una persona giuridica esistente, questa deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretta dalla Svizzera.
L’organo di gestione del servizio di registrazione deve essere composto di almeno due persone qualificate. Queste devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
Il servizio di registrazione deve disporre di un’organizzazione aziendale che garantisca l’adempimento indipendente dei compiti.
L’organizzazione deve:
Il servizio di registrazione può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.
I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.
Il servizio di registrazione istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Il servizio di registrazione sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20083 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:
Il servizio di registrazione conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la registrazione.
I consulenti alla clientela comunicano al servizio di registrazione entro 14 giorni:
Essi sono tenuti a rinnovare la loro registrazione entro 24 mesi. Altrimenti l’iscrizione nel registro viene cancellata.
Chi occasiona una decisione del servizio di registrazione o chiede una prestazione del servizio di registrazione deve pagare un emolumento. Il servizio di registrazione può riscuotere un emolumento annuale a copertura dell’onere annuale ricorrente.
L’emolumento per la prima iscrizione nel registro dei consulenti è compreso tra i 500 e i 2500 franchi e per il rinnovo dell’iscrizione tra i 200 e i 1000 franchi. Esso è fissato entro questi limiti, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere attività analoghe.
Per le iscrizioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.
Per le altre decisioni e prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
La tariffa oraria prevista per gli emolumenti è compresa tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione ricoperta in seno al servizio di registrazione dalla persona che svolge l’attività.
Per le decisioni e le prestazioni che, su richiesta, il servizio di registrazione deve emanare o fornire d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Per il rimanente si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 6 sugli emolumenti.
Per prospetto ai sensi dell’articolo 35 LSerFi si intende un documento che soddisfa i requisiti secondo gli articoli 40–49 LSerFi e che:
Il prospetto comprende anche i documenti a cui rimanda conformemente all’articolo 42 LSerFi.
I documenti informativi che non sono considerati prospetti ai sensi del capoverso 1 non possono indicare la denominazione «prospetto secondo la LSerFi» o denominazioni analoghe.
Per il calcolo del valore dei valori mobiliari di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi e per il calcolo del valore complessivo di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi occorre basarsi sul valore della controprestazione fornita dall’investitore all’offerente di valori mobiliari.
Il momento determinante per stabilire i valori espressi in franchi dei valori mobiliari di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere c–e LSerFi è l’apertura della rispettiva offerta. Se in quel momento non sono ancora disponibili indicazioni sul volume dell’emissione o sul corso di emissione o se per questi non può essere definito un intervallo di valori, è determinante il momento in cui è stabilito il volume dell’emissione o il corso di emissione.
Il periodo di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi decorre dalla prima offerta pubblica.
In caso di valori o di valori nominali unitari non espressi in franchi, è determinante il tasso di cambio comunicato dalla Banca nazionale svizzera. Se questo tasso di cambio non è disponibile, è possibile basarsi sul tasso di cambio di una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi.
Se non è incluso nel prospetto, il consenso all’utilizzazione di un prospetto valido di cui all’articolo 36 capoverso 4 lettera b LSerFi deve essere espresso in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Le indicazioni sono equivalenti sotto il profilo del contenuto se garantiscono agli investitori una trasparenza analoga a quella garantita dal prospetto.
Per chiarire l’equivalenza è possibile richiedere una decisione preliminare dell’organo di verifica. La richiesta della decisione preliminare deve essere inoltrata in tempo utile all’organo di verifica prima dell’offerta o dell’ammissione al commercio prevista.
Nel caso delle offerte pubbliche di scambio, sono considerate equivalenti le indicazioni contenute in un prospetto dell’offerta redatto secondo l’articolo 127 della legge del 19 giugno 2015 7 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). Per garantire l’equivalenza, l’organo di verifica può esigere dall’emittente, qualora le circostanze lo permettano, di presentare le modifiche sostanziali della struttura fornendo informazioni finanziarie proforma.
L’obbligo di pubblicare un ulteriore prospetto non si applica all’ammissione al commercio di valori mobiliari già ammessi al commercio presso un’altra sede di negoziazione svizzera o un altro sistema di negoziazione svizzero per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD).
Ai fini della presente ordinanza e del titolo terzo LSerFi, per sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta si intende qualsiasi sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate:
Il riconoscimento di cui al capoverso 1 può essere limitato a determinati segmenti di negoziazione.
Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica tengono e pubblicano un elenco delle sedi di negoziazione estere da loro riconosciute o dei segmenti di negoziazione riconosciuti di tali sedi di negoziazione estere.
Le seguenti eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto si applicano anche all’ammissione al commercio:
Il prospetto per valori mobiliari deve contenere le indicazioni minime secondo gli allegati 1–5. Il contenuto del prospetto per gli investimenti collettivi di capitale si fonda esclusivamente sull’allegato 6.
L’ordine di successione delle sezioni e quello all’interno delle sezioni, indicati negli allegati, non sono vincolanti.
Le valutazioni contenute nel prospetto devono essere effettuate secondo metodi generalmente riconosciuti nel mercato in questione. Una modifica del metodo deve essere indicata nel prospetto ed è ammessa soltanto in casi motivati.
Gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni devono applicare uno standard di presentazione dei conti che sia riconosciuto:
Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica tengono e pubblicano un elenco degli standard di presentazione dei conti da loro generalmente riconosciuti.
Le sedi di negoziazione e gli organi di verifica possono riconoscere in singoli casi ulteriori standard di presentazione dei conti. Il riconoscimento può essere subordinato alla spiegazione nel prospetto delle differenze essenziali tra il nuovo standard di presentazione dei conti riconosciuto nel singolo caso e lo standard generalmente riconosciuto secondo il capoverso 1.
In casi motivati l’organo di verifica può derogare, in misura limitata, ai requisiti previsti dagli schemi di cui agli allegati 1–5.
Può subordinare la concessione di altre eccezioni secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSerFi all’adempimento di condizioni, tra cui l’inserimento di altre indicazioni o di indicazioni supplementari.
Il prospetto può rimandare ai seguenti documenti di riferimento:
I documenti di riferimento devono essere accessibili contemporaneamente alla pubblicazione del prospetto.
In caso di rimando soltanto a una parte del documento di riferimento, questa deve essere indicata in modo preciso.
I riferimenti nella nota di sintesi ad altre sezioni del prospetto con indicazioni più esaustive o ulteriori indicazioni non sono considerati rimandi ai sensi dell’articolo 42 LSerFi.
La nota di sintesi contiene, oltre alle precisazioni secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSerFi, le indicazioni principali su:
La nota di sintesi deve essere contrassegnata come tale e distinta dalle altre parti del prospetto.
Il contenuto della nota di sintesi di cui al capoverso 1 lettere a–c deve essere presentato sotto forma di tabella. In casi motivati è possibile derogare all’ordine di successione delle indicazioni di cui al capoverso 1 e all’obbligo di tenere la nota di sintesi distinta dal prospetto secondo il capoverso 2.
Il prospetto di base contiene almeno:
Il contenuto del prospetto di base dipende dalla categoria di valori mobiliari secondo gli allegati 1–5.
La nota di sintesi di un prospetto di base contiene unicamente le precisazioni secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSerFi, le indicazioni di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera a nonché una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari per le quali è stato redatto il prospetto di base.
Se al momento dell’emissione ci si scosta dalle categorie di valori mobiliari eventualmente indicate nel prospetto di base o vi si aggiungono nuove categorie, il prospetto di base deve essere completato con un supplemento.
Per quanto riguarda i valori mobiliari di cui all’allegato 7, al supplemento a un prospetto di base si applica per analogia l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi.
Per ogni offerta pubblica o ammissione al commercio di valori mobiliari emessi tramite un prospetto di base occorre redigere le condizioni definitive e pubblicarle almeno in una versione contenente indicazioni orientative.
Le indicazioni della nota di sintesi di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere b e c relative a una determinata offerta pubblica o a una determinata ammissione al commercio di valori mobiliari devono essere completate nelle condizioni definitive o aggiunte alle stesse.
In caso di utilizzo di un prospetto di base, nelle condizioni definitive si possono inserire in particolare le condizioni specifiche ai prodotti, la descrizione dei valori mobiliari specifica ai prodotti e le indicazioni sui rischi specifici ai prodotti.
Una volta disponibili le indicazioni definitive, le condizioni definitive devono essere pubblicate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile, nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione.
Le indicazioni relative all’emittente non devono essere aggiornate nelle condizioni definitive, bensì tramite un supplemento.
Le agevolazioni e le possibilità di ridurre le indicazioni nel prospetto sono indicate negli allegati 1–5. Se è concessa un’agevolazione, si può rinunciare alla relativa indicazione.
Gli emittenti ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c LSerFi sono emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione:
Le agevolazioni e le possibilità di ridurre il contenuto del prospetto secondo il presente articolo possono essere richieste, anziché dall’emittente, da un garante o da un prestatore di cauzioni che adempie le condizioni di cui al capoverso 2.
In caso di ripetute sanzioni inflitte all’emittente a causa di una violazione grave degli obblighi connessi con il mantenimento dell’ammissione al commercio, l’organo di verifica può negare il ricorso alle agevolazioni e alle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto.
La direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) forniscono nel prospetto tutte le indicazioni essenziali per la valutazione dell’investimento collettivo di capitale (all. 6).
Sono fatti salvi i requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali.
La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.
In caso di modifiche importanti, esse lo adeguano senza indugio. Per altre modifiche è sufficiente un adeguamento all’anno.
La verifica della completezza del prospetto secondo l’articolo 51 capoverso 1 LSerFi si limita all’osservanza formale delle prescrizioni previste negli schemi di cui agli allegati 1–5.
Sui documenti approvati occorre apporre in un punto ben visibile il nome dell’organo di verifica e la data della verifica.
I valori mobiliari il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi sono designati nell’allegato 7. Per i valori mobiliari che prevedono la conversione in altri valori mobiliari o l’acquisto di altri valori mobiliari si richiede che gli altri valori mobiliari siano già ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta.
L’indicazione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 5 LSerFi deve figurare sul frontespizio del prospetto.
Il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica, fatti salvi i capoversi 4 e 5, entro 60 giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
Per i prodotti di durata compresa tra 90 e 180 giorni civili, il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica entro dieci giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
Per i prodotti di durata compresa tra 30 e 89 giorni civili, il prospetto deve essere inoltrato per verifica a un organo di verifica entro cinque giorni civili dall’apertura dell’offerta pubblica o dall’ammissione al commercio.
Il prospetto approvato deve essere depositato presso l’organo di verifica che lo ha approvato.
Il prospetto può essere depositato in forma elettronica. Singoli documenti e documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda devono essere depositati presso il medesimo organo di verifica e nella stessa forma del prospetto.
Il prospetto deve essere depositato al più tardi in occasione della pubblicazione.
Il prospetto di base, le condizioni definitive concernenti i valori mobiliari emessi tramite il prospetto di base e i supplementi al prospetto devono essere depositati presso l’organo di verifica dove è depositato il prospetto approvato.
La conferma della disponibilità delle informazioni più importanti secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi deve essere trasmessa all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione al commercio in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Per informazioni più importanti si intendono le indicazioni secondo gli allegati 1–5 significative per la decisione di investimento degli investitori. Esse sono disponibili se sono accessibili al pubblico o se possono essere rese accessibili.
Per gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni i cui titoli di partecipazione o titoli di credito sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta, si presume che le informazioni più importanti relative all’emittente siano disponibili. Le sedi di negoziazione svizzere possono stabilire la non applicabilità della presunzione per i propri segmenti di negoziazione caratterizzati da scarsa trasparenza.
La conferma di cui al presente articolo deve essere inoltrata all’organo di verifica unitamente al prospetto da sottoporre a verifica.
Fanno sorgere l’obbligo di pubblicazione dei supplementi i fatti che in base alle circostanze specifiche del caso concreto sono in grado di influenzare sensibilmente la decisione di investimento del partecipante medio al mercato.
Gli eventi previsti nel prospetto o nelle condizioni definitive, come le approvazioni prescritte dal diritto societario o concesse da un’autorità, la definizione del prezzo o della quantità dei valori mobiliari offerti oppure le possibili alternative all’aumento del capitale, non fanno sorgere l’obbligo di pubblicazione dei supplementi.
Per il momento della chiusura definitiva di un’offerta secondo l’articolo 56 capoverso 1 LSerFi è determinante l’intenzione dell’offerente e quella delle banche e società di intermediazione mobiliare direttamente coinvolte nell’offerta.
La comunicazione secondo le regole della sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o estera interessata di fatti che potrebbero influenzare i corsi può essere notificata sotto forma di supplemento secondo l’articolo 64 lettera b. Questo supplemento deve essere pubblicato contestualmente alla notificazione all’organo di verifica.
Anziché prorogare il termine dell’offerta, nelle condizioni dell’offerta l’offerente può concedere agli investitori la possibilità di ritirare le sottoscrizioni e le promesse di acquisto entro due giorni dalla chiusura definitiva dell’offerta pubblica.
All’organo di verifica devono essere notificati:
Se constata che un supplemento di cui all’articolo 64 lettera a non soddisfa i requisiti giuridici, l’organo di verifica competente fissa un termine appropriato per metterlo a norma.
Il termine per mettere a norma il supplemento è di tre giorni civili al massimo nel caso di un’offerta pubblica e di sette giorni civili al massimo nel caso di un’ammissione al commercio.
L’organo di verifica decide in merito al supplemento rettificato entro un termine corrispondente a quello fissato per la rettifica.
Alla pubblicazione di supplementi si applica per analogia l’articolo 64 capoversi 3–7 LSerFi. L’organo di verifica completa l’elenco dei prospetti approvati con i supplementi.
I supplementi devono essere pubblicati nella stessa forma dei prospetti.
Una nota di sintesi deve essere completata soltanto con le informazioni contenute nel supplemento che riguardano le indicazioni comprese in tale nota e soltanto se in assenza di un completamento sarebbe suscettibile d’indurre in errore, inesatta o contraddittoria rispetto al supplemento al prospetto.
Il termine decorre dalla ricezione della richiesta di verifica del prospetto completo.
In occasione della verifica del suo prospetto (art. 51 cpv. 1 LSerFi), l’emittente non è considerato nuovo se:
Se gli impegni derivanti da valori mobiliari sono garantiti da un terzo, le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere adempiute anche da questo terzo.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al capoverso 1 lettera a è determinante il momento in cui il prospetto completo è sottoposto per la prima volta a verifica.
La procedura di verifica di prospetti esteri secondo l’articolo 54 capoverso 1 LSerFi è retta dall’articolo 53 LSerFi e dagli articoli 59–62 e 77–79.
Nel suo elenco degli ordinamenti giuridici di cui all’articolo 54 capoverso 3 LSerFi l’organo di verifica può indicare l’autorità che deve approvare i prospetti esteri affinché questi siano considerati approvati in Svizzera.
Se sussistono le condizioni per considerare un prospetto approvato secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi, il prospetto redatto in una lingua ufficiale o in inglese e i suoi supplementi sono senz’altro considerati approvati ai sensi della LSerFi.
Se il prospetto estero è considerato approvato ai sensi del capoverso 3, al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica in Svizzera o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera, esso deve essere:
L’organo di verifica presenta alla FINMA una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:
Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:
La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.
L’organo di verifica redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA.
Il rapporto deve contenere segnatamente le seguenti informazioni, sempre che queste non siano portate a conoscenza della FINMA in virtù di altri obblighi di rendicontazione previsti dal diritto in materia di vigilanza:
I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
I cambiamenti di cui al capoverso 3 non devono essere approvati dalla FINMA.
Se abilita più organi di verifica, la FINMA provvede a un coordinamento adeguato della loro prassi.
L’organo di verifica deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
Se l’organo di verifica è integrato in una persona giuridica esistente, questa deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretta dalla Svizzera.
L’organo di gestione dell’organo di verifica deve essere composto di almeno due persone qualificate. Queste devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
L’organo di verifica deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale che garantisca l’adempimento indipendente dei compiti.
L’organizzazione deve:
L’organo di verifica può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.
I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.
L’organo di verifica istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. Il contratto deve in particolare:
c. della procedura di revoca dell’abilitazione.
L’organo di verifica sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 200810 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:
L’organo di verifica conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la verifica.
Chi occasiona una decisione dell’organo di verifica o chiede una prestazione dell’organo di verifica deve pagare un emolumento.
Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 11 sugli emolumenti.
Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote secondo l’allegato 8.
Se nell’allegato sono definite tariffe quadro, l’organo di verifica fissa gli emolumenti dovuti attenendosi a tali tariffe, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere attività analoghe.
Per decisioni e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
La tariffa oraria prevista per gli emolumenti è compresa tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione ricoperta in seno all’organo di verifica dalla persona che svolge l’attività.
Per le decisioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.
Per le decisioni e le prestazioni che, su richiesta, l’organo di verifica deve emanare o fornire d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
L’obbligo di redigere un foglio informativo di base sorge nel momento in cui uno strumento finanziario è offerto in Svizzera a clienti privati.
Per uno strumento finanziario creato appositamente per una singola controparte non occorre redigere un foglio informativo di base.
Per gli investimenti collettivi di capitale multi-comparto deve essere redatto un foglio informativo di base per ogni comparto.
Se un investimento collettivo di capitale ha più classi di quote, deve essere redatto un foglio informativo di base per ogni classe di quote. È possibile redigere un foglio informativo di base anche per più classi di quote purché siano rispettati i requisiti di cui all’allegato 9, in particolare quelli concernenti la lunghezza del documento.
La direzione del fondo e la SICAV possono scegliere per una o più altre classi di quote una classe rappresentativa, sempre che tale scelta non sia fuorviante per i clienti privati nelle altre classi di quote . In simili casi nel foglio informativo di base deve essere descritto il rischio principale applicabile a ciascuna delle classi di quote rappresentate.
Le classi di quote di diverso tipo non possono essere riunite in una classe di quote rappresentativa secondo il capoverso 2. La direzione del fondo e la SICAV tengono una contabilità sulle classi di quote rappresentate dalla classe rappresentativa secondo il capoverso 2 e indicano i motivi di tale scelta.
Il contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LSerFi deve essere concluso per un numero illimitato di transazioni e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo nonché prevedere un compenso.
Si considerano terzi qualificati le persone che possono garantire di redigere adeguatamente il foglio informativo di base.
Spetta al produttore verificare le qualifiche.
Se il foglio informativo di base contiene indicazioni orientative, occorre segnalarlo ai clienti privati nel foglio informativo di base. Le indicazioni orientative devono essere riconoscibili come tali.
2 Sono considerati titoli di credito aventi carattere di derivati i derivati e i titoli di credito il cui profilo di profitti e perdite è strutturato come quello di un derivato secondo l’articolo 2 lettera c LInFi 12 .
Oltre ai valori mobiliari di cui all’articolo 59 capoverso 1 LSerFi sono equiparabili ai valori mobiliari sotto forma di azioni:
Sono considerati titoli di credito non aventi carattere di derivati segnatamente:
Sono considerati documenti redatti in virtù di una normativa estera, equivalenti al foglio informativo di base e utilizzabili in sua vece, i documenti di cui all’allegato 10.
Il contenuto del foglio informativo di base deve adempiere i requisiti di cui all’allegato 9.
Sono fatti salvi i requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali.
Il foglio informativo di base deve essere redatto:
Il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale deve essere redatto almeno in una lingua ufficiale o in inglese.
La presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base devono corrispondere al modello contenuto nell’allegato 9.
La dimensione dei caratteri deve essere tale da consentire una buona leggibilità.
Le indicazioni contenute nel foglio informativo di base devono essere verificate periodicamente, ma almeno una volta all’anno fintanto che lo strumento finanziario è offerto a clienti privati.
Il foglio informativo di base redatto per investimenti collettivi di capitale e i suoi adeguamenti devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.
Il prospetto pubblicato in forma elettronica e i documenti di riferimento ai quali rimanda devono rimanere accessibili nella stessa forma per il periodo di validità del prospetto. In questo periodo deve inoltre essere garantita la messa a disposizione gratuita, su richiesta, di una copia cartacea.
Nel caso di una pubblicazione elettronica, per indicare dove sono ottenibili i singoli documenti o i documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda è sufficiente menzionare un sito Internet, un indirizzo postale, un indirizzo e-mail o un numero di telefono.
L’elenco dei prospetti e dei supplementi di cui all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi deve essere compilato in modo che sia possibile associare i singoli prospetti e i supplementi alla relativa offerta o ammissione al commercio. Occorre indicare in particolare:
I prospetti e i supplementi devono essere mantenuti nell’elenco per 12 mesi dall’approvazione del prospetto. Nel caso di un prospetto estero considerato approvato secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi, il termine decorre dal suo deposito.
Per gli investimenti collettivi di capitale è considerata sede dell’emittente la sede della direzione del fondo o della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, della società di investimento a capitale fisso (SICAF) o del rappresentante.
I prospetti per investimenti collettivi di capitale devono sempre constare di un unico documento.
Se le condizioni di emissione di valori mobiliari offerti al pubblico in Svizzera sulla base di un prospetto e non ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta non prevedono disposizioni concernenti la forma della comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari, tali modifiche devono essere pubblicate nella forma in cui è stato pubblicato il prospetto.
I termini per la comunicazione secondo il capoverso 1 si fondano sulle condizioni relative ai valori mobiliari in questione.
È considerata pubblicità secondo l’articolo 68 LSerFi qualsiasi comunicazione destinata agli investitori e finalizzata a segnalare determinati servizi o strumenti finanziari.
Non si considerano pubblicità:
La relazione di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi degli articoli 70 capoverso 1 e 71 capoverso 1 lettera a LSerFi deve essere stabilita per un numero illimitato di transazioni e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo nonché prevedere un compenso.
È considerata società veicolo una persona giuridica il cui scopo principale è l’emissione di strumenti finanziari. Può inoltre esercitare attività accessorie direttamente connesse all’emissione di strumenti finanziari.
È considerata un’assicurazione conforme ai requisiti secondo l’articolo 70 capoverso 1 LSerFi, in particolare:
Se un cliente chiede una copia del proprio dossier secondo l’articolo 72 LSerFi, la copia gli viene consegnata su un supporto durevole.
Se il cliente chiede un’altra volta una copia senza una ragione sufficiente, il fornitore di servizi finanziari può esigere un indennizzo.
La procedura di mediazione deve essere espletata dall’organo di mediazione al quale è affiliato il fornitore di servizi finanziari del cliente.
L’organo di mediazione o un’organizzazione del settore designata da quest’ultimo riscuote dai fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati contributi che coprono le spese complessive sostenute dall’organo di mediazione per l’adempimento del proprio compito legale.
I contributi possono essere riscossi secondo il regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione, segnatamente sotto forma di un contributo di base fisso e di contributi supplementari connessi a un caso specifico.
Il regolamento di organizzazione dell’organo di mediazione può prevedere che i fornitori di servizi finanziari siano affiliati singolarmente oppure, segnatamente in quanto membri di un’organizzazione del settore, come gruppo.
L’organo di mediazione non è tenuto a riammettere un fornitore di servizi finanziari escluso secondo l’articolo 82 LSerFi se quest’ultimo non può garantire che ottempererà ai propri obblighi di cui agli articoli 78–80 LSerFi.
Se un singolo fornitore di servizi finanziari non adempie le condizioni di affiliazione di nessun organo di mediazione riconosciuto e per tale fornitore non è possibile o ragionevole intraprendere gli adeguamenti necessari per adempierle, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può obbligare l’organo di mediazione più adeguato ad ammetterlo.
Gli organi di mediazione devono disporre di sufficienti risorse finanziarie per esercitare il proprio compito. Queste devono garantire la copertura delle spese complessive e la costituzione di riserve adeguate.
Gli organi di mediazione che non sono giuridicamente indipendenti devono disporre di sufficienti risorse finanziare separate e a destinazione vincolata.
Le condizioni di affiliazione devono basarsi su criteri oggettivi. Sono considerati criteri oggettivi:
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 11.
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere l’obbligo di classificazione dei clienti entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Anche se non dispongono ancora di un’autorizzazione della FINMA di cui all’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018 13 sugli istituti finanziari, i gestori patrimoniali affiliati a un organismo di autodisciplina di cui all’articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997 14 sul riciclaggio di denaro e iscritti nel registro di commercio possono essere classificati clienti professionali di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi.
I consulenti alla clientela devono adempiere i requisiti relativi alle conoscenze richieste entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere gli obblighi di informazione, di verifica nonché di documentazione e rendiconto come pure gli obblighi di trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti secondo gli articoli 7–18 LSerFi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 7–18 LSerFi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per scritto, indicando la data scelta.
Fino alla data di cui al capoverso 2, ai fornitori di servizi finanziari in questione si applicano le norme di comportamento secondo:
Il mantenimento in vigore degli articoli 24 capoverso 2 e 120 capoverso 4 LICol non comporta ulteriori obblighi secondo il capoverso 3 del presente articolo in relazione ai servizi finanziari e alle offerte che secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–c LICol nella versione del 1° marzo 2013 21 non sono considerati distribuzione.
Con l’entrata in vigore del presente articolo i contratti di distribuzione esistenti secondo la LICol non decadono.
Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più ammesse le operazioni non coperte effettuate con strumenti finanziari di clienti che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale nonché di privati facoltosi che secondo l’articolo 10 capoverso 3 bis LICol nella versione del 1° giugno 2013 22 hanno dichiarato per scritto di voler essere considerati investitori qualificati.
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere i requisiti relativi all’organizzazione secondo gli articoli 21–27 LSerFi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 21–27 LSerFi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per scritto, indicando la data scelta.
Fino alla data di cui al capoverso 2, ai fornitori di servizi finanziari in questione si applicano le disposizioni sull’organizzazione secondo:
Il mantenimento in vigore degli articoli 24 capoverso 2 e 120 capoverso 4 LICol non comporta ulteriori obblighi secondo il capoverso 3 del presente articolo in relazione ai servizi finanziari e alle offerte che secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–c LICol nella versione del 1° marzo 2013 29 non sono considerati distribuzione.
Con l’entrata in vigore del presente articolo i contratti di distribuzione esistenti secondo la LICol non decadono.
Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un servizio di registrazione adeguato, il termine di annuncio presso il servizio di registrazione decorre dall’abilitazione di tale servizio da parte della FINMA o dalla designazione di quest’ultimo da parte del Consiglio federale. Il termine è rispettato con la presentazione della domanda.
Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un organo di mediazione adeguato, il termine di affiliazione decorre dal riconoscimento dell’organo di mediazione da parte del DFF o dall’istituzione di un organo di mediazione da parte del Consiglio federale. Il termine è rispettato con la presentazione della domanda.
Ai valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o di cui è richiesta l’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD, l’obbligo di pubblicare un prospetto approvato si applica sei mesi dopo l’abilitazione di un organo di verifica da parte della FINMA, ma non prima del 1° ottobre 2020.
Fino a quel momento, se non è redatto un prospetto secondo la LSerFi, si applicano:
Fino al 31 dicembre 2022 è possibile:33
Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati dopo l’entrata in vigore della LSerFi, al posto di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9, è possibile redigere e pubblicare, fino al 31 dicembre 2022, un prospetto semplificato ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LICol 38 nella versione del 1° marzo 2013 39 .
Per gli altri strumenti finanziari offerti dopo l’entrata in vigore della LSerFi l’obbligo di pubblicare un foglio informativo di base si applica dal 1° gennaio 2023.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 50, 54 e 57)
(art. 50, 54 e 57)
(art. 50, 54 e 57)
(art. 50, 54 e 57)
(art. 50, 54 e 57)
(art. 58)
(art. 60)
(art. 79)
in franchi |
|
|---|---|
|
2 000–10 000 |
|
1 000–5 000 |
|
1 000–5 000 |
|
4 000–12 000 |
|
4 000–15 000 |
|
100–3 000 |
|
100–500 |
|
50–250 |
|
50–250 |
|
100–500 |
|
100–500 |
|
10–50 |
|
2–5 |
|
1 000–2 000 |
(art. 88 e 90)
Foglio informativo di base |
Scopo «Il presente foglio informativo di base mette a Sua64 disposizione informazioni essenziali su questo strumento finanziario (sul «prodotto»). Non si tratta di materiale pubblicitario. Le presenti informazioni sono prescritte dalla legge allo scopo di aiutarla a capire il genere, i rischi, i costi, gli utili e le perdite possibili di questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.» |
Prodotto Nome del prodotto: [nome del prodotto assegnato dal produttore ed eventualmente relativo codice internazionale di identificazione dei titoli oidentificativo unico del prodotto.] Nome del produttore: [ragione sociale e sede del produttore.] Nome dell’emittente: [se l’emittente è una persona diversa dal produttore, indicare ragione sociale e sede dell’emittente.] Nome del garante: [se il garante è una persona diversa dal produttore, indicare ragione sociale e sede del garante.] Autorità di vigilanza: [indicare se il produttore, l’emittente o il garante è sottoposto a una vigilanza prudenziale ed eventualmente il nome dell’autorità di vigilanza.] Approvazione / autorizzazione del prodotto: [indicare se per il prodotto vige un eventuale obbligo legale di approvazione o autorizzazione.] Sito Internet e numero di telefono del produttore. Data di redazione del foglio informativo di base: [data diredazione o, se il foglio informativo di base è stato successivamente rivisto, data dell’ultima revisione.] |
Avvertenza: «È in procinto di acquistare un prodotto complesso, che potrebbe essere difficile capire.» |
Che genere di prodotto è? [Fornire le indicazioni secondo il numero 3.] |
Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio? [Fornire le indicazioni secondo il numero 4.] |
Cosa accade se [nome dell’emittente] non è in grado di effettuare il pagamento? [Indicare se il cliente privato può subire una perdita finanziaria a causa del fallimento dell’emittente o del garante e, in caso affermativo, se è prevista una protezione dei depositi o una garanzia e se sussistono condizioni o limitazioni per tale protezione o garanzia.] |
Quali sono i costi? [Fornire le indicazioni secondo il numero 5.] |
Per quanto tempo devo mantenere l’investimento e posso ritirare il capitale anticipatamente? [Fornire leindicazioni secondo il numero 6.] |
Come posso presentare reclamo? [Indicare le modalità con cui il cliente privato può presentare reclami relativi al prodotto o alla condotta del produttore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, nonché il luogo dove può inviare i reclami, inserendo (i) un link verso il sito web pertinente come pure (ii) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati.] |
Altre indicazioni pertinenti [Altre indicazioni pertinentifacoltative, in particolare:
|
Sottostante |
Azione della Z-SA |
Prezzo di riferimento |
Corso di chiusura dell’azione nella borsa rilevante nel giorno di |
|---|---|---|---|
Valuta del prodotto |
CHF |
Borsa rilevante |
SIX Swiss Exchange |
Valuta del sottostante |
CHF |
Giorno di valutazione |
1° aprile 2019 |
Giorno di emissione |
1° aprile 2018 |
Giorno del rimborso (scadenza) |
10 aprile 2019 |
Ammontare nominale |
CHF 1 000.00 |
Cedola |
10,00 % p.a. |
Corso del sottostante il giorno di emissione |
CHF 37.10 |
Periodo della cedola |
dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 |
Periodo di osservazione |
Dal giorno di emissione fino al giorno di valutazione |
Giorno di pagamento della cedola |
Giorno di rimborso |
Termini di disdetta possibili |
1° ottobre 2018 |
Tipo di regolamento |
Contanti |
Investimento CHF 10 000 |
|||
Scenari |
Se Lei disinveste dopo [1] anno |
Se Lei disinveste dopo [3] anni |
Se Lei disinveste [alla scadenza] [alla fine del periodo indicato nell’esempio] [dopo [■] anni] [dopo la durata di detenzione raccomandata] |
Costi complessivi, compresi costi unici e costi ricorrenti |
CHF [■] |
CHF [■] |
CHF [■] |
Riduzione del rendimento (RIY) per anno |
[■] % |
[■] % |
[■] % |
La riduzione del rendimento (Reduction in Yield, RIY) mostra l’effetto dei costi complessivi pagati sul rendimento che si potrebbe ottenere dall’investimento. I costi complessivi comprendono i costi unici e quelli ricorrenti. Gli importi esposti corrispondono ai costi aggregati del prodotto [in caso di [■] diverse durate di detenzione]. Gli importi indicati si basano sull’ipotesi che Lei investa 10 000 franchi. Gli importi sono stimati e possono cambiare in futuro. |
|||
La tabella mostra l’effetto sul rendimento [per ciascun anno][per ogni periodo indicato nell’esempio][per la durata del prodotto] |
|||
Costi unici |
Costi di ingresso |
[■] % |
Effetto dei costi già compresi nel prezzo [è indicato l’importo massimo, eventualmente i costi sono inferiori] |
Costi di uscita |
– |
Non applicabili |
|
Costi |
Costi di transazione |
– |
Non applicabili |
Altri costi ricorrenti |
– |
Non applicabili |
|
5.3.5 Per i prodotti con una durata indeterminata ( prodotti open end ), le commissioni di distribuzione devono essere ripartite linearmente su 10 anni.
(art. 87)
(art. 102)
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