La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 3 assegna i mandati di ricerca e provvede affinché i risultati siano resi pubblici.
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 14 della legge federale del 20 giugno 1980 2 su l’osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali,
ordina:
Sezione 1 Ricerca sulla congiuntura
Art. 1
Sezione 2 Osservazione della congiuntura
Art. 2 Ricorso agli organi incaricati delle indagini
Gli organi incaricati delle indagini le eseguono in modo che i risultati servano all’osservazione della congiuntura.
Si accordano con la SECO sul modo di elaborazione di questi risultati. La SECO può incaricarli di eseguire analisi particolari.
Art. 3 Ricorso ad altre istituzioni
... 4
La SECO può ricorrere ad altre istituzioni qualificate per osservare la congiuntura. Può concedere loro un’indennità.
Art. 45
Sezione 3 Indagini congiunturali
Art. 5a116
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 127
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982.