Lexipedia

952.3

Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica

del 16 marzo 2023 (Stato 15 settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale 1 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina:

  1. i mutui supplementari a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera (BNS) a una banca di rilevanza sistemica;
  2. 2 ...
  3. 3 gli interessi e i costi per prestazioni di terzi;
  4. gli obblighi del mutuatario;
  5. ulteriori provvedimenti; e
  6. il privilegio nel fallimento per mutui a sostegno della liquidità;
  7. 4 ...

La presente ordinanza intende contribuire a garantire la stabilità dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero nel caso di sviluppi imprevisti.

Art. 2 Definizioni

Sono considerati mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS a una banca che ha rilevanza sistemica o che fa parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica (mutuatario) secondo l’articolo 7 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR):

  1. i mutui straordinari a sostegno della liquidità, ossia i mutui a sostegno della liquidità secondo le direttive della Banca nazionale svizzera del 25 marzo 20046 sugli strumenti di politica monetaria (stato 1° luglio 2021);
  2. i mutui supplementari a sostegno della liquidità, ossia i mutui a sostegno della liquidità concessi in aggiunta ai mutui straordinari a sostegno della liquidità e garantiti mediante un privilegio nel fallimento;
  3. i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, ossia i mutui a sostegno della liquidità che eccedono i mutui supplementari a sostegno della liquidità e che sono garantiti mediante un privilegio nel fallimento e una garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione.

È considerata una garanzia in caso di dissesto la garanzia concessa dalla Confederazione alla BNS per coprire un’eventuale perdita derivante dai mutui a sostegno della liquidità di cui al capoverso 1 lettera c.

Sezione 2 Mutui supplementari a sostegno della liquidità

Art. 3

In deroga all’articolo 219 capoverso 4 della legge federale dell’11 aprile 1889 7 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), i crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF. In deroga all’articolo 220 capoverso 1 LEF, gli altri crediti all’interno della seconda classe di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prioritariamente.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario. Consulta previamente la BNS. 8

Per il resto, la BNS definisce le condizioni dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell’importo massimo stabilito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, la BNS può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche di cui all’articolo 2 capoverso 1 facenti parte del medesimo gruppo finanziario.

Gli articoli 4 capoversi 3 e 4, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità. 9

Sezione 3 Mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto

Art. 4 Concessione di garanzie in caso di dissesto

... 10

Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni:

  1. un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero non può essere evitato in altro modo;
  2. i mutui a sostegno della liquidità sono adeguati e necessari per la continuazione dell’attività del mutuatario;
  3. la FINMA conferma la solvibilità del mutuatario oppure conferma l’esistenza di un piano di risanamento. Se il mutuatario fa parte di un gruppo finanziario, la conferma della FINMA include l’intero gruppo finanziario.

I mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono erogati quando il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi. In occasione della prima erogazione, la BNS conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità e che i mutui supplementari a sostegno della liquidità sono esauriti. La FINMA conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento.

... 11

Art. 512

Art. 5a13

Art. 6e714

Art. 8 Interessi e costi per prestazioni di terzi15

La BNS ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto.

... 16

I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione o dalla BNS per la concessione di mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.

Art. 9 Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto

Durante il periodo di validità del contratto concluso tra la BNS e il mutuatario relativo al credito quadro e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all’articolo 8, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito:

  1. decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone al di fuori del gruppo del mutuatario;
  2. restituire apporti di capitale;
  3. concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo.

Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso di questi mutui e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 8 né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 8.

Gli obblighi secondo il capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un’unità della società terza. 17

Art. 10 Ulteriori provvedimenti

Quando si fa ricorso a mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell’organo incaricato della direzione generale, della vigilanza e del controllo nonché dell’organo di direzione del mutuatario se ritiene che ciò sia necessario per la continuazione dell’attività del mutuatario.

Conformemente all’articolo 10 a LBCR 18 , il DFF emana una decisione relativa a misure concernenti le retribuzioni. La FINMA ne verifica l’attuazione.

Art. 10a19

Art. 11a 1320

Art. 14 Disposizione penale

Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale 21 , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di cui all’articolo 9.

La competenza è retta dall’articolo 50 della legge del 22 giugno 2007 22 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Sezione 3a ...

Art. 14a23

Sezione 4 Entrata in vigore e durata di validità24

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2023 alle ore 20.00.

Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 marzo 2027. 25