In deroga all’articolo 219 capoverso 4 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), i crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF. In deroga all’articolo 220 capoverso 1 LEF, gli altri crediti all’interno della seconda classe di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prioritariamente.
Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario. Consulta previamente la BNS.
Per il resto, la BNS definisce le condizioni dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell’importo massimo stabilito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, la BNS può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche di cui all’articolo 2 capoverso 1 facenti parte del medesimo gruppo finanziario.
Gli articoli 4 capoversi 3 e 4, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità.