Lexipedia

AS 2005 481

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Modifica del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1 lett. b 1 Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobi- liare, il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede ogni anno in un messaggio relativo alle costruzioni, e per il settore dei PF nell’allegato del messaggio sul preventivo, un credito d’impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti ambiti di attribu- zione: b. un credito complessivo con un elenco commentato delle opere per tutti i progetti che richiedono ciascuno oltre 3 milioni di franchi, ma non più di

10 milioni di franchi;

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.010.21

2004-2450 481

Gestione immobiliare e logistica della Confederazione RU 2005