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AS 2015 2883

Accordo del 9 settembre 1999 concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda

Accordo del 9 settembre 1999 concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda

RS 0.748.127.196.14; RU 2006 1181

Traduzione1

Modifica dell’accordo Conclusa il 19 novembre 2014 Entrata in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2015

Art. 3 cpv. 2 lett. b 2. Alla ricezione di una simile designazione e di una simile richiesta formulate in buona e debita forma dall’impresa designata per ottenere le autorizzazioni di eserci- zio e le autorizzazioni tecniche, l’altra Parte rilascia le pertinenti autorizzazioni entro un termine quanto breve possibile, a condizione che: (b) il controllo giuridico effettivo di detta impresa venga esercitato e mantenuto dalla Parte che l’ha designata;

Art. 4 cpv. 1 lett. b

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere temporaneamente o di

limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica di un’impresa desi- gnata dall’altra Parte se: (b) il controllo giuridico effettivo di detta impresa non viene esercitato o mante- nuto dall’impresa che l’ha designata;

1 Dal testo originale inglese.

2014-2774 2883

Servizi aerei. Acc. con la Nuova Zelanda RU 2015

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