AS 2016 399
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)
Modifica del 13 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 febbraio 20051 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a
1 La presente ordinanza disciplina:
a. l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;
Art. 3 lett. dbis S’intende: dbis. per veicoli con protezione speciale, i veicoli della Confederazione blindati impiegati per la protezione di persone della Confederazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3;
1 RS 514.31
2015-2211 399
Veicoli della Confederazione e i loro conducenti. O RU 2016
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 3: Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale
Art. 14, rubrica, cpv. 1 lett. b, nonché 3 e 4 Scopi dell’impiego
1 I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:
b. Concerne soltanto il testo tedesco 3 I veicoli con protezione speciale vengono messi a disposizione per il trasporto di persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 20012 sui Servizi di sicurezza di competenza federale, se ciò è necessario alla protezione di tali persone.
4 Abrogato
Art. 14a Richieste di veicoli 1 I Dipartimenti designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli di rappresentanza all’organo di coordina- mento. 2 Le richieste per il trasporto protetto di persone secondo l’articolo 14 capoverso 3 devono essere presentate al Servizio federale di sicurezza. Questo decide, previa consultazione del servizio competente in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, sull’impiego dei veicoli con protezione speciale.
Art. 15 cpv. 3, 4 e 5 3 Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce un proprio servizio di veicoli di rappresentanza e disciplina l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti.
4 e 5 Abrogati
Art. 15a Conducenti 1 Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni. 2 In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio; sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordinamento. Le armi di servizio portate con sé possono essere utilizzate esclu- sivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui.
2 RS 120.72
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Art. 17 cpv. 1 e 1bis
1 L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti.
1bis Ex cpv. 1
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.
13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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