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AS 2017 5881

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina

del 10 novembre 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 239e capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE), ordina:

Art. 1 Scopo 1 La presente ordinanza persegue lo scopo di evitare la diffusione della febbre catar- rale ovina del sierotipo 8.

2 Essa disciplina:

a. l’estensione della zona delimitata per la febbre catarrale ovina; b. lo spostamento di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarra- le ovina; e c. lo spostamento di sperma, ovuli ed embrioni di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina.

Art. 2 Zona delimitata per la febbre catarrale ovina La zona delimitata per la febbre catarrale ovina comprende tutta la Svizzera.

Art. 3 Aziende protette contro il vettore 1 Il veterinario cantonale riconosce un’azienda come protetta contro il vettore se la stessa soddisfa i requisiti seguenti: a. la detenzione di animali è dotata di adeguate barriere fisiche alle entrate e alle uscite; b. le aperture della detenzione di animali sono protette contro le zanzare da griglie provviste di maglie di larghezza adeguata e impregnate regolarmente secondo le istruzioni del fabbricante con un insetticida autorizzato;

RS 916.401.348.2 1 RS 916.401

2017-3080 5881

Provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina. RU 2017 O dell’USAV

c. nella detenzione di animali e nei suoi dintorni il detentore di animali attua la lotta contro le zanzare; e d. il detentore di animali prende provvedimenti per limitare o mitigare i luoghi di cova delle zanzare nelle vicinanze della detenzione di animali. 2 Il veterinario cantonale esamina con frequenza adeguata, ma almeno all’inizio e alla fine periodo di protezione e una volta durante lo stesso, i provvedimenti presi.

Art. 4 Periodo privo del vettore È considerato periodo privo del vettore quello che va dal 1° dicembre al 31 marzo. Il restante è considerato periodo di protezione.

Art. 5 Condizioni per lo spostamento di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia. 1 Gli animali ricettivi possono essere spostati dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e la Norvegia esclusivamente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. gli animali sono stati tenuti durante il periodo privo del vettore almeno 60 giorni prima dello spostamento e al più tardi 7 giorni prima dello spostamen- to sono risultati negativi al test sul genoma virale; b. gli animali sono stati tenuti almeno 60 giorni prima dello spostamento in un’azienda protetta contro il vettore; c. gli animali sono stati tenuti almeno 28 giorni prima dello spostamento in un’azienda protetta contro il vettore e dopo questo periodo l’analisi sierolo- gica ha dato esito negativo all’identificazione degli anticorpi; d. gli animali sono stati tenuti almeno 14 giorni prima dello spostamento in un’azienda protetta contro il vettore e dopo questo periodo l’analisi sul ge- noma virale è risultata negativa; e. gli animali sono stati vaccinati secondo le istruzioni del fabbricante con un vaccino autorizzato contro la febbre catarrale ovina del sierotipo 8. La vac- cinazione deve essere stata conclusa almeno 60 giorni prima dello sposta- mento degli animali. 2 Durante lo spostamento verso il luogo di destinazione gli animali devono essere protetti contro attacchi da Culicoides.

Provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina. RU 2017 O dell’USAV

3 Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE e in Norvegia va completato il

certificato sanitario conformemente alle prescrizioni applicabili di cui all’allegato III lettera A del regolamento (CE) n. 1266/20072.

Art. 6 Condizioni per lo spostamento di sperma di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia. 1 Lo sperma può essere spostato dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia esclusivamente se è stato prelevato da animali che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a. almeno 60 giorni prima dell’inizio del prelievo dello sperma e durante quest’ultimo sono stati tenuti in un’azienda protetta contro il vettore; b. almeno ogni 60 giorni durante il prelievo dello sperma e fra i 21 e i 60 giorni dall’ultimo prelievo dello sperma da spostare sono risultati negativi all’analisi degli anticorpi; c. al momento del primo prelievo, ogni 28 giorni durante il prelievo e al mo- mento dell’ultimo prelievo sono risultati negativi all’analisi sull’antigene.

2 Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE e in Norvegia va completato il

certificato sanitario conformemente alle prescrizioni applicabili di cui all’allegato III lettera B del regolamento (CE) n. 1266/20073.

Art. 7 Condizioni per lo spostamento di ovuli ed embrioni di animali ricettivi dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia. 1 Gli embrioni e gli ovuli di bovini prelevati in vivo possono essere spostati dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia esclusivamente se sono stati prelevati da animali che il giorno del prelievo non presentavano segni clinici della febbre catarrale ovina. 2 Gli embrioni e gli ovuli di animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prelevati in vitro possono essere spostati dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia esclusivamente se sono stati prelevati da animali che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a. almeno 60 giorni prima dell’inizio del prelievo degli ovuli o degli embrioni e durante quest’ultimo sono stati tenuti in un’azienda protetta contro il vet- tore;

2 Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale, GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 37/2012 della Commissione, del 30 maggio 2012, GU L 141 del 31.5.2012, pag. 7.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3.

Provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina. RU 2017 O dell’USAV

b. fra i 21 e i 60 giorni dall’ultimo prelievo degli ovuli o degli embrioni sono risultati negativi all’analisi degli anticorpi; c. il giorno del prelievo degli ovuli o degli embrioni sono risultati negativi all’analisi sull’antigene.

3 Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE e in Norvegia va completato il

certificato sanitario conformemente alle prescrizioni applicabili di cui all’allegato III lettera C punto 3 del regolamento (CE) n. 1266/20074.

Art. 8 Requisiti di protezione degli animali Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali.

Art. 9 Provvedimenti di lotta ordinari Per il rimanente, la lotta alla febbre catarrale ovina è retta dalle disposizioni dell’OFE.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’11 novembre 2017.6

10 novembre 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3.

5 RS 455.1 6 Pubblicazione urgente del 10 novembre 2017 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).