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AS 1998 2549

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

del 21 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 e 40 della legge federale del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm, detta qui di seguito “legge”), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Delimitazione rispetto alla legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico e alla legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 2 cpv. 3 LArm) Non è necessaria un’ulteriore autorizzazione ai sensi della legge: a. per l’esportazione o il transito nonché per l’importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni che sono considerati materiale bellico; b. se è stata rilasciata una relativa autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 2 Armi antiche (art. 2 cpv. 2 lett. a LArm) Per armi antiche s’intendono: a. le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890; b. le armi da taglio, da punta e altre armi, fabbricate prima del 1900.

Art. 3 Spray (art. 4 cpv. 1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa, contenenti sostanze delle classi di tossicità 1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19694 sui veleni.

RS 514.541

1998-0057 2549

Ordinanza sulle armi RU 1998

Art. 4 Dispositivi che producono un elettrochoc (art. 4 cpv. 1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se: a. il valore di cresta della tensione supera 10 000 volt; b. il valore di cresta della corrente supera dieci ampere; c. il valore istantaneo della corrente supera 300 milliampere per più di un millise- condo e mezzo; d. la quantità di corrente di ogni impulso supera 2,5 millicoulomb; e. l’energia di ogni impulso è superiore a 8,0 joule; f. un impulso dura più di 0,05 secondi; oppure g. l’intervallo fra due impulsi successivi dura meno di un secondo o più di un se- condo e mezzo.

Art. 5 Parti essenziali di armi (art. 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi: a. nelle pistole:

1. l’impugnatura,

2. la culatta,

3. la canna;

b. nelle rivoltelle:

1. l’impugnatura,

2. il telaio,

3. la canna;

c. nelle armi da fuoco portatili:

1. il castello di culatta,

2. la culatta,

3. la canna.

Sezione 2: Restrizioni e divieti

Art. 6 Coltelli con meccanismo automatico azionabile con una mano (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione e l’importazione di coltelli la cui la- ma si apre grazie a un meccanismo automatico, segnatamente mediante molla, pres- sione di gas o elastico, azionabile con una mano.

Art. 7 Coltelli a farfalla e coltelli con meccanismo non automatico azionabile con una mano (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione e l’importazione di coltelli a farfalla e di coltelli con una lama che sporge di oltre 9 cm dal manico e che possono essere resi pronti all’uso grazie a un meccanismo azionabile con una mano.

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Art. 8 Pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) 1 Sono considerati pugnali gli oggetti simili a coltelli, se la loro lama sporge meno di 30 cm dal manico e se: a. simmetrica, è affilata su tutta o una parte della lunghezza; b. asimmetrica, presenta un falso filo oppure un dorso a sega oppure munito di uncini o denti. 2 Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione e l’importazione di pugnali secondo il capoverso 1 lettera a. 3 È vietato il porto di pugnali secondo il capoverso 1 lettera b. Possono essere acqui- stati liberamente e trasportati con sé liberamente secondo l’articolo 28 della legge. 4 I pugnali e le baionette d’ordinanza svizzeri possono essere liberamente acquistati, procurati per mediazione o importati.

Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati (art. 7 cpv. 1 LArm) 1 L’acquisto e il porto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a. Repubblica federale di Jugoslavia; b. Croazia; c. Bosnia-Erzegovina; d. Macedonia; e. Turchia; f. Sri Lanka; g. Algeria; h. Albania. 2 Fatto salvo l’articolo 30 della presente ordinanza, l’Ufficio centrale Armi può ec- cezionalmente rilasciare un’autorizzazione d’acquisto e di porto d’armi, in particola- re a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svol- gono mansioni di protezione di persone o oggetti. Prima di rilasciare l’autoriz- zazione, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri e il Servizio di sicurezza dell’amministrazione federale. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri.

Capitolo 2: Acquisto di armi Sezione 1: Acquisto con permesso d’acquisto di armi

Art. 10 Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

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2 L’autorità controlla che le indicazioni siano verosimili.

3 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda

un’attestazione secondo l’articolo 12 capoverso 3 della legge.

Art. 11 Acquisto di più armi o parti essenziali di armi (art. 8 cpv. 4 LArm) 1 Con il permesso d’acquisto di armi possono essere acquistate contemporaneamente al massimo tre armi o parti essenziali di armi presso lo stesso alienante. 2 Ogni arma e ogni parte essenziale di arma va iscritta nel permesso d’acquisto di armi.

Art. 12 Rinvio del permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm) Al più tardi un mese dopo l’alienazione, l’alienante deve inviare all’autorità com- petente una copia del permesso d’acquisto di armi.

Sezione 2: Acquisto senza permesso d’acquisto di armi

Art. 13 Obbligo di diligenza (art. 9 e 10 LArm) 1 Nei casi in cui per l’alienazione di armi o parti essenziali di armi non è necessario un permesso d’acquisto di armi, l’alienante deve badare che non sussista alcun mo- tivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2 lettere b-d della leg- ge. 2 Se, considerate le circostanze, dubita che le premesse legali per l’alienazione siano adempite, l’alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale dal- l’acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti. 3 L’estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al con- tratto scritto.

Art. 14 Fucili a ripetizione (art. 10 cpv. 1 lett. b LArm) 1 I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi: a. fucili a ripetizione d’ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31); b. fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali fucili standard con sistema di culatta a ri- petizione; c. armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale e cantonale sulla caccia; d. fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

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2 Chiunque intende acquistare in commercio un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d’acquisto di armi.

Art. 15 Eccezione all’obbligo di ottenere un permesso d’acquisto (art. 8 cpv. 4 LArm) 1 Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d’acquisto per un’arma sostitutiva dello stes- so tipo. 2 Non è necessario un permesso d’acquisto per la sostituzione di una parte essen- ziale dell’arma qualora la parte sostituita rimanga presso l’alienante. 3 Il titolare di un’autorizzazione d’importazione di armi o di una parte essenziale di armi non necessita di un permesso d’acquisto per siffatti oggetti.

Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate

Art. 16 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma per il tiro a raffica vietata giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, si può chiedere all’Ufficio centrale Armi la relativa omologazione. Se necessario, detto Ufficio può avvalersi di esperti per procedere all’esame. 2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una doman- da di omologazione per un determinato tipo d’arma; l’importazione, l’acquisto o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l’esame abbia di- mostrato che non si tratta di un’arma per il tiro a raffica vietata. 3 I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e resi noti alle autorità esecutive interessate. 4 L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a sco- po di confronto, fintanto che ne dura il commercio.

Art. 17 Munizioni vietate (art. 6 LArm) 1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di muni- zione: a. munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.); b. munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria; c. munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare veleni delle classi di tos- sicità 1 e 2. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide a quali altre munizioni spe- ciali debba inoltre applicarsi il divieto.

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3 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi industriali o per collezioni.

Capitolo 4: Commercio di armi

Art. 18 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi (art. 17 LArm)

1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito mo-

dulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo all’autorità com- petente con i seguenti allegati: a. copia di un documento ufficiale di legittimazione; b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; c. estratto del registro di commercio; d. prova del superamento degli esami per la patente di commercio di armi; e. piani dei locali commerciali.

2 L’autorità controlla che le indicazioni siano verosimili.

3 L’esame pratico non è richiesto per chi:

a. non fa commercio di armi da fuoco portatili; b. è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

Art. 19 Persone giuridiche (art. 17 cpv. 3 LArm) 1 Il membro di direzione delle persone giuridiche responsabile di tutte le questioni previste dalla legge dev’essere titolare di una patente di commercio di armi.

2 Il membro responsabile di direzione deve garantire in ogni momento il rispetto

delle prescrizioni legali.

Art. 20 Contabilità (art. 21 LArm) 1 Il titolare della patente di commercio di armi deve conservare in modo ordinato i permessi d’acquisto di armi. 2 Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, muni- zioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano: a. quantità, tipo, designazione e numero delle armi, parti essenziali di armi, acces- sori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d’acquisto, fabbricazio- ne o alienazione; b. quantità, tipo e designazione delle munizioni ed elementi di munizioni fabbri- cati, acquistati e alienati nonché data d’acquisto, fabbricazione o alienazione; c. generalità del fornitore o dell’acquirente; d. scorte di magazzino. 3 Deve permettere in ogni momento la consultazione degli atti pertinenti all’autorità competente. Va negata la consultazione ai terzi.

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Capitolo 5: Importazione, esportazione e transito Sezione 1: Importazione, esportazione e transito a titolo professionale

Art. 21 Traffico di deposito doganale (art. 24 LArm) Il traffico di deposito doganale è equiparato all’importazione.

Art. 22 Autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito (art. 24 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione d’importazione, d’esportazione o di transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo, insieme a una copia della patente di commercio di armi, all’Ufficio centrale Armi.

2 L’Ufficio centrale Armi controlla che le indicazioni siano verosimili.

3 L’autorizzazione vale per un anno.

Art. 23 Autorizzazione di transito rilasciata a imprese di trasporto (art. 24 cpv. 4 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo al- l’Ufficio centrale Armi.

2 L’Ufficio centrale Armi controlla che le indicazioni siano verosimili.

3 L’autorizzazione è rilasciata soltanto a imprese di trasporto. Vale per il singolo caso e ha una durata massima di sei mesi.

Sezione 2: Importazione, esportazione e transito a titolo non professionale

Art. 24 Autorizzazione d’importazione (art. 25 cpv. 1 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione d’importazione, a titolo non profes- sionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

2 L’autorità controlla che le indicazioni siano verosimili.

3 L’autorizzazione consente l’importazione simultanea di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.

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4 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda

un’attestazione secondo l’articolo 12 capoverso 3 della legge.

Art. 25 Autorizzazione d’esportazione e di transito (art. 25 cpv. 2 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione d’esportazione o di transito, a titolo non professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di muni- zioni deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo, insieme a una copia di un documento ufficiale di legittimazione, all’autorità competente.

2 L’autorità controlla che le indicazioni siano verosimili.

Art. 26 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione (art. 25 cpv. 4 LArm)

1 L’autorizzazione d’importazione o d’esportazione non è necessaria per:

a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali; b. le persone che provano di impiegare la loro arma o munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e la reimportano. 2 Il capoverso 1 lettera b è applicabile per analogia alle persone che provano di im- piegare la loro arma o munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combat- timento in Svizzera.

Art. 27 Eccezioni all’obbligo di denunzia al momento dell’importazione o dell’esportazione (art. 23 LArm) 1 I membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali sono esentati dall’obbligo di denunzia secondo l’articolo 6 della legge federale sulle dogane5, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 19906 relativa all’ammissione temporanea. 2 Le persone che provano di impiegare la loro arma o munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero, non la devono denunziare, se la re- importano e se non si tratta di materiale bellico. 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia alle persone che provano di impiegare la loro arma o munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera.

5 RS 631.0 6 RS 0.631.24

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Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni Sezione 1: Custodia

Art. 28 (art. 26 LArm) 1 La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate o no in armi semiauto- matiche dev’essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell’arma.

2 Rimangono salve le prescrizioni particolari della legislazione militare.

Sezione 2: Porto di armi

Art. 29 Permesso di porto di armi (art. 27 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati: a. copia di un documento ufficiale di legittimazione; b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; c. due fotografie formato passaporto. 2 L’autorità esamina se le indicazioni sono verosimili e segnatamente se è adempiuta la prova del bisogno. Se sono date le premesse, i candidati sono ammessi agli esami. 3 Per il rilascio di permessi di porto di armi che non sono considerate armi da fuoco portatili, non è richiesto l’esame sul maneggio delle armi (parte pratica dell’esame).

Art. 30 Permesso di porto di armi rilasciato a diplomatici e funzionari stranieri incaricati della sicurezza (art. 27 cpv. 5 LArm) 1 Il Servizio di sicurezza dell’amministrazione federale rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali. Dapprima consulta il Dipartimento fe- derale degli affari esteri e l’Ufficio centrale Armi. 2 Il permesso di porto di armi per i funzionari stranieri incaricati della sicurezza so- no rilasciati dal Servizio di sicurezza dell’amministrazione federale. Questo notifica il rilascio all’Ufficio centrale Armi.

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Sezione 3: Trasporto di armi

Art. 31 (art. 28 LArm)

1 Un’arma può essere portata con sé soltanto per un tempo adeguato in relazione

all’attività che ne giustifica l’uso. 2 Durante il trasporto di armi da fuoco portatili, nessuna munizione deve trovarsi nel caricatore.

Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative

Art. 32 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli (art. 40 cpv. 2 LArm) 1 Le autorizzazioni ai sensi della legge sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni: a. prova la sua identità; b. ha l’esercizio dei diritti civili; c. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio ele- vato in relazione al maneggio delle armi; d. gode di una buona reputazione; e. fornisce gli attestati di capacità previsti dalla legge. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e le autorizzazioni (art. 10 cpv. 1, art. 18 cpv. 1, art. 22 cpv. 1, art. 23 cpv. 1, art. 24 cpv. 1, art. 25 cpv. 1, art. 29 cpv. 1 e art. 47 cpv. 3). Possono essere richiesti alle autorità cantonali competenti o all’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna. 3 I moduli presentati o rispediti alle competenti autorità devono essere distrutti dopo quindici anni.

Art. 33 Controllo (art. 29 LArm) 1 L’autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l’ac- quisto, il commercio e la mediazione nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito, a titolo non professionale, di armi, parti essenziali di armi, accessori di ar- mi, munizioni ed elementi di munizioni. 2 In particolare controlla che i negozianti di armi svolgano la loro attività confor- memente alle disposizioni della legge, della presente ordinanza e delle esigenze mi- nime in materia di locali di commercio stabilite dal Dipartimento federale di giusti- zia e polizia nonché alle condizioni e agli oneri relativi all’autorizzazione. 3 L’Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull’importazione, l’esportazione e il transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

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Art. 34 Procedura dopo il sequestro nel caso in cui non vi è confisca e la restituzione è impossibile (art. 31 cpv. 4 LArm) 1 Nel caso in cui l’acquisto di un oggetto sequestrato giusta l’articolo 31 della legge non sia vietato, l’autorità competente può disporne liberamente. 2 Nel caso in cui l’acquisto sia vietato, l’autorità competente può custodire l’og- getto, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia crimi- nale o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico. 3 Nel caso in cui l’oggetto sequestrato sia stato acquistato legalmente, il legittimo proprietario dev’essere indennizzato, se l’oggetto non gli può essere restituito, in particolare perché: a. il proprietario non adempie le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lette- re b-d della legge; oppure b. Con l’entrata in vigore della legge l’acquisto dell’oggetto in questione è vieta- to. 4 Se l’oggetto è alienato, l’indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi l’in- dennizzo corrisponde al valore effettivo dell’oggetto. Le spese di custodia e di alie- nazione sono dedotte dall’indennizzo. 5 Se la procedura d’indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

Capitolo 8: Emolumenti Sezione 1: Tariffe

Art. 35 (art. 32 LArm) Per il rilascio di autorizzazioni sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr. a. permesso d’acquisto di armi:

1. spray per l’autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.–

2. armi da fuoco portatili 50.–

3. altre armi 50.–

4. parti essenziali di armi 20.–

b. proroga del permesso d’acquisto di armi 10.– c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importa- zione di:

1. pugnali e coltelli ai sensi degli articoli 6–8 della presente ordi-

nanza 20.–

2. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge 20.–

3. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge 50.–

4. armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 150.–

5. armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge 120.–

6. accessori di armi 100.–

d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm) 100.–

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Fr. e. autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm) 50.- f. autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm) 50.– g. rilascio di attestazioni da parte dell’Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.– h. patente di commercio di armi

1. esame pratico 150.–

2. esame teorico 150.–

3. rilascio 350.–

i. permesso di porto di armi

1. esame pratico 70.–

2. esame teorico 70.–

3. rilascio 50.–

j. sequestro e custodia di armi 100.– k. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo pro- fessionale, di armi o munizioni rilasciata al titolare di una patente di commercio di armi 150.– l. autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi rilasciata a un’impresa di trasporti 50.– m. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo non professionale, di armi o munizioni 50.– n. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) 200.–

Sezione 2: Procedura per la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità federali

Art. 36 Decisione (art. 32 LArm) L’autorità competente stabilisce l’emolumento non appena la prestazione è stata fornita.

Art. 37 Scadenza (art. 32 LArm)

1 L’emolumento scade:

a. al momento della notificazione all’assoggettato; b. in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla fatturazione.

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Art. 38 Riscossione (art. 32 LArm) Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contras- segno.

Art. 39 Prescrizione (art. 32 LArm)

1 Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

Art. 40 Compiti (art. 39 LArm)

1 L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

a. gestisce una banca dati automatizzata sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA); b. verifica l’autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm); c. rilascia attestazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 della legge; d. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm); e. rilascia e rinnova le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm); f. presta consulenza ai cittadini e all’amministrazione; g. esegue omologazioni e controlli di armi; h. effettua controlli ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 della presente ordinanza; i. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi; k. gestisce una banca dati informatizzata contenente le caratteristiche delle armi e delle munizioni; l. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, in forma informatizzata, tutti i moduli previsti dalla legge. 2 L’Ufficio centrale Armi può delegare i compiti previsti al capoverso 1 lettere b, g, k; può stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

Art. 41 Diritto d’accesso ai dati della DEWA (art. 14 e 39 LArm) Soltanto l’Ufficio centrale Armi ha il diritto d’accesso ai dati della DEWA.

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Art. 42 Contenuto della DEWA (art. 14 e 39 LArm) Il registro contiene i dati seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell’acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, numero dell’arma nonché data dell’alienazione; c. data della registrazione nella banca dati.

Art. 43 Comunicazione dei dati della DEWA (art. 14 e 39 LArm) I dati della DEWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempi- mento dei loro compiti legali: a. alle autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine; b. ai posti di confine; c. ai Servizi esteri dell’Interpol; d. ad altre autorità giudiziarie e amministrative, polizia compresa.

Art. 44 Diritti degli interessati (art. 14 e 39 LArm) I diritti degli interessati sono retti dalle disposizioni della legge federale sulla prote- zione dei dati7.

Art. 45 Durata della conservazione dei dati (art. 14 e 39 LArm) Sono cancellati dalla DEWA i dati riguardanti persone: a. il cui decesso è annunciato da un’autorità; b. che hanno compiuto 90 anni.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 46 Esecuzione da parte delle autorità doganali (art. 40 cpv. 4 LArm) 1 Lo sdoganamento all’importazione, esportazione e transito è retto dalle disposizio- ni della legislazione doganale. 2 Se nel corso di controlli constatano infrazioni, in particolare all’obbligo di autoriz- zazione (art. 24 e 25 LArm), qualificabili come reati, le autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla più vicina polizia cantonale.

3 Se l’intervento della polizia cantonale non è possibile, le autorità doganali,

d’intesa con essa, stendono il verbale di denuncia e lo trasmettono, insieme agli og- getti sequestrati, al comando di polizia competente per l’apertura di un procedi- mento penale.

7 RS 235.1

Ordinanza sulle armi RU 1998

4 Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo sca- rico completo delle autorizzazioni d’importazione, esportazione o transito.

Art. 47 Comunicazioni all’Ufficio centrale Armi 1 Le disposizioni cantonali d’esecuzione vanno comunicate all’Ufficio centrale Ar- mi. 2 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati im- mediatamente all’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo informa le autorità federali preposte all’esecuzione della legislazione sul materiale bellico. 3 Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l’articolo 13 della legge.

Art. 48 Permessi eccezionali cantonali 1 I permessi eccezionali cantonali (art. 5 cpv. 3, art. 19 cpv. 2 e art. 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati e per una determinata per- sona; devono essere limitati nel tempo. Possono essere vincolati a oneri.

2 In particolare i Cantoni rilasciano permessi eccezionali per:

a. armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive; b. coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

Art. 49 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 30 giugno 19938 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini turchi; b. l’ordinanza del 18 dicembre 19919 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi; c. l’ordinanza del 3 giugno 199610 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka; d. l’ordinanza del 3 marzo 199711 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco e di munizioni da parte di cittadini algerini.

Art. 50 Modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 23 dicembre 197112 sul divieto di sostanze tossiche è modificata come segue:

Art. 13 Abrogato

8 RU 1993 2045 2410, 1996 3117 9 RU 1992 23, 1994 2996, 1996 3118 10 RU 1996 1861 2432 11 RU 1997 808 12 RS 814.839

Ordinanza sulle armi RU 1998

2 L’ordinanza del 25 febbraio 199813 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 1 Fatti salvi i capoversi 2, 2bis e 3, l’UFEE è l’autorità preposta al rilascio delle auto- rizzazioni.

Art. 13 cpv. 2bis 2bis L’Ufficio centrale Armi è l’autorità preposta al rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da fuoco portatili, parti essenziali di armi da fuoco portatili, munizioni ed elementi di munizioni per armi da fuoco por- tatili. La procedura è retta dall’ordinanza sulle armi del 21 settembre 1998.

Art. 21 A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legi- slazione sul materiale bellico l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni e certificati di importa- zione.

Art. 51 Disposizione transitoria 1 Chiunque, ai sensi del diritto vigente, detiene un’autorizzazione di principio per la fabbricazione o la mediazione di materiale bellico, deve presentare, entro il termine di due anni a partire dall’entrata in vigore della legge, una domanda per ottenere la patente di commercio di armi.

2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

13 RS 514.511; RU 1998 808

Ordinanza sulle armi RU 1998

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