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AS 1999 1449

Ordinanza del DATEC concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL)

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero (OJAR-FCL)

del 14 aprile 1999

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 24-26 e 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla naviga- zione aerea (ONA), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti le licenze per piloti d’aeroplano e d’elicottero (regolamenti JAR-FCL3).

Art. 2 Regolamenti JAR-FCL 1 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze per piloti d’aeroplano (JAR-FCL 1) e d’elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capa- cità. 2 Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l’ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l’organizzazione e l’infra- struttura necessarie allo svolgimento della visita medica. 3 Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 19754 concernente le licenze del perso- nale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare: a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d’aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d’elicottero per gli atterraggi in monta- gna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta; c. le licenze per piloti d’alianti e d’aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo.

RS 748.222.2 1 RS 748.01 2 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL - 2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi. 3 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1 : Aeroplane, 2 : Helicopter, 3: Medical). 4 RS 748.222.1

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Art. 3 Versione ufficiale 1 La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale)5 o ottenuta dietro paga- mento presso il servizio competente delle JAA6. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. 2 L’Ufficio federale mette a disposizione una versione francese, tedesca e italiana dei regolamenti.

Art. 4 Rilascio delle licenze Le licenze secondo i regolamenti JAR-FCL (licenze JAR-FCL) sono rilasciate dal- l’Ufficio federale.

Art. 5 Diritti e obblighi 1 I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e per- sone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL. 2 Le licenze rilasciate all’estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA.

Art. 6 Capacità fisiche e mentali

1 Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un

certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svol- gimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza. 2 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center), previsti dal regolamento JAR-FCL 3, sono assunti dall’Istituto di medicina aeronautica di Dü- bendorf.

Art. 7 Organismi di formazione 1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d’aeroplano e d’elicottero, in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d’equipaggio, in base alle di- sposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di forma- zione per l’ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazio- nale. 2 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d’aeroplano e d’elicottero e sono in possesso

5 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna. 6 Indirizzo: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG, Gran Bretagna.

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di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l’autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capo- verso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in par- ticolare per quanto concerne i corsi di formazione per l’ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un’autorizzazione di tipo nonché per l’autorizzazione a effettuare voli strumentali.

3 Al momento del primo rinnovo dell’autorizzazione JAR-FCL di cui al capover-

so 2, tuttavia al più tardi entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d’aeroplani e entro il 31 dicembre 2002 per quanto concerne quella per pilota d’elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL. Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un’autorizzazione all’istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 4 A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d’aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di que- sta data sulla base del RPA7 possono essere conclusi conformemente a questo rego- lamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002. 5 A partire dal 1° gennaio 2000 tutti gli organismi di formazione per piloti d’elicot- tero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2002.

Art. 8 Piloti d’aeroplano 1 A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d’aeroplano rilasciata in base al RPA8 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera. 2 A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legi- slazione nazionale. 3 A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d’aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusiva- mente sulla legislazione nazionale. 4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR- FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

7 RS 748.222.1 8 RS 748.222.1

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Art. 9 Piloti d’elicottero 1 A partire dal 1° gennaio 2000 i titolari di una licenza per pilota d’elicottero rilasciata in base al RPA9 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera. 2 A partire dal 1° gennaio 2000 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’elicot- tero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 3 A partire dal 1° luglio 2000 tutte le licenze per pilota d’elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL. 4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR- FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

Art. 10 Direttive 1 L’Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l’altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri. 2 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l’Ufficio federale.

Art. 11 Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un’autorizzazione 1 In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navigazione aerea (LNA), l’Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d’applicazione, in particolare se: a. il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non adem- pie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legisla- zione nazionale; b. il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazio- nale; c. vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un’autoriz- zazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l’ordine pubblico e la sicu- rezza o gli interessi militari nell’esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è:

1. interdetto,

2. dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o

9 RS 748.222.1 10 RS 748.0

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3. è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o

un delitto; d. il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non ha pa- gato le tasse impostegli. 2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.

Art. 12 Deroghe 1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore o per tenere conto dell’evoluzione tecnica, l’Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza.

2 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.

Art. 13 Modifica del diritto vigente Il regolamento del 25 marzo 197511 concernente le licenze del personale aeronavi- gante (RPA) è modificato come segue:

Art. 1 Campo di applicazione 1 Il presente regolamento disciplina il rilascio di licenze per piloti d’aeroplano e d’elicottero che non sono regolate nell’ordinanza del 14 aprile 199912 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero (OJAR-FCL). Esso disci- plina in particolare: a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d’aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d’elicottero per gli atterraggi in monta- gna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta; c. le licenze per piloti d’alianti e d’aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo. 2 La validità e il rinnovo delle licenze rilasciate in base al presente regolamento e che rientrano nel campo di applicazione della OJAR-FCL sono disciplinate da quest’ordinanza a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Ex art. 1

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 Abrogati

11 RS 748.222.1 12 RS 748.222.2; RU 1999 1449

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1bis I corsi di formazione per l’ottenimento delle licenze JAR-FCL, che hanno avuto inizio prima del 1° luglio 1999 per i piloti d’aeroplano e prima del 1° gennaio 2000 per i piloti d’elicottero, sottostanno al presente regolamento a condizione che siano portati a termine rispettivamente entro il 30 giugno 2002 e entro il 31 dicembre 2002. 3 Dopo il 30 giugno 1999, il titolare di una licenza per pilota privato (aeroplano o elicottero), rilasciata in base al diritto previgente, il quale al momento del suo rinno- vo non può dimostrare di: a. essere in possesso di una licenza di radiotelefonista di volo di cui agli arti- coli 169-173 o di aver superato l’esame di radiotelefonia di cui agli articoli b. aver concluso la formazione supplementare in radionavigazione necessaria nell’ambito del nuovo programma di formazione per piloti privati o una formazione equivalente, è autorizzato a effettuare soltanto voli non commerciali su territorio svizzero negli spazi aerei delle classi E e G, in partenza da o a destinazione di aerodromi situati all’interno della zona di controllo dello spazio aereo della classe D, purché abbia conseguito una formazione presso l’aerodromo interessato e abbia ottenuto un’auto- rizzazione dal capo d’aerodromo.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger

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