AS 1999 2111
Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dell'Uzbekistan concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Uzbekistan concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 16 aprile 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 novembre 1993
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan, detti qui di seguito «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1).il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, di- rettamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte; (2).il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
RS 0.975.262.1
1 Dal testo originale inglese.
1998-0353 2111
Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge; (3) il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni nonché gli onorari relativi alla gestione, all’assistenza tecnica e alla manutenzione; (4).il termine «territorio» designa il territorio sul quale lo Stato interessato può eser- citare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto interna- zionale.
Art. 2 Promozione, ammissione (1).Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2).Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 3 Protezione, trattamento (1).Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la ge- stione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le au- torizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2).Ogni Parte contraente accorda sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più fa- vorevole.
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(3).Il vantaggio della clausola della nazione più favorita non può essere interpretato in modo da obbligare una Parte contraente a estendere agli investitori dell’altra Parte contraente qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio risultante da: (a) un accordo attuale o futuro di libero scambio, un’unione doganale, un’unio- ne economica o un’altra organizzazione regionale similare alla quale una delle Parti contraenti partecipa o potrebbe partecipare; (b) un accordo internazionale per evitare la doppia imposizione.
Art. 4 Trasferimenti (1).Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento incondizionato degli importi inerenti a un investimento, segnatamente: (a) i redditi; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori. (2) I trasferimenti dei pagamenti sono effettuati senza indugio in moneta converti- bile. Salvo accordo contrario con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al sag- gio di cambio in vigore alla data del trasferimento.
Art. 5 Spoliazione, indennizzo (1).Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente di- ritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2).Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione.
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Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti.
Art. 7 Condizioni più favorevoli Impregiudicate le disposizioni del presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con un investitore dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la ces- sione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un paga- mento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1).Onde trovare una soluzione in via amichevole alle controversie in merito agli in- vestimenti tra une Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni. (2).Se queste consultazioni non sfociano in alcuna intesa nel termine di sei mesi, la controversia è sottoposta, su richiesta dell’investitore, a un tribunale arbitrale ad hoc. Eccetto che le parti in causa dispongano altrimenti, il tribunale arbitrale è co- stituito conformemente alle norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). (3) Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo saranno sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investi- menti, invece che alla procedura prevista nel paragrafo (2) del presente articolo. (4) Ciascuna Parte contraente acconsente di sottoporre all’arbitrato internazionale ogni controversia in merito a un investimento. (5).La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di composizione della controversia o di esecuzione di una sentenza, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di as- sicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (6) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1).Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2).Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3).Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5).Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7).Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per l’entrata in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di quindici anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di cinque anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preav- viso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicheranno ancora per quindici anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
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Fatto a Tachkent, il 16 aprile 1993, in due originali, ciascuno in lingua inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dell’Uzbekistan: Otto Stich Outkour T. Soultanov