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AS 1999 2454

Ordinanza sul materiale bellico

Ordinanza sul materiale bellico (OMB)

Modifica del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico sono modificati come segue:

Allegato 1 Voce KM 1, lett. a a. delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento;

Voce KM5

Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento, nonché loro componenti e accessori appositamente progettati: a. traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di punta- mento e sistemi destinati al controllo degli armamenti; b. sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integra- zione di sensori (sensor integration equipment). Voce KM6, nota 1, lett. a a. i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modi- ficati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ri- cupero):

Allegato 2 (inserire in ordine alfabetico) Polonia Repubblica Ceca

1 RS 514.511

2454 1999-4940

Ordinanza sul materiale bellico RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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