AS 1999 2711
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC)
Modifica del 20 ottobre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 1 lett. d, e È considerato collocatore chiunque: d. editi pubblicazioni specializzate che non sono collegate a una parte princi- pale giornalistica e nelle quali si esercita il commercio di indirizzi di persone in cerca d’impiego o di datori di lavoro; e. recluti persone in cerca d’impiego e le metta in contatto con un collocatore, oppure metta le persone in cerca d’impiego che gli vengono indirizzate in contatto con datori di lavoro.
Art. 1a Canali di collocamento (art. 2 cpv. 1 LC) 1 I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere di- vulgate per il tramite dei seguenti canali: a. stampa scritta; b. telefono; c. televisione; d. radio; e. teletext; f. Internet; g. altri mezzi di comunicazione adeguati. 2 L’autorizzazione non è accordata ai collocatori che divulgano pubblicazioni che non permettono alle persone in cerca d’impiego di consultarne in anticipo il conte- nuto e di accedere direttamente alle offerte d’impiego di loro interesse.
1 RS 823.111
1999-5205 2711
Ordinanza sul collocamento RU 1999
Art. 8 cpv. 2 lett. d
2 Non possono ottenere un’autorizzazione segnatamente:
d. le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano.
Art. 9 Condizioni alle quali devono adempiere le persone responsabili (art. 3 cpv. 2 lett. b LC)
Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se di- spongono segnatamente di: a. una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o b. un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.
Art. 24 lett. a Le seguenti istituzioni hanno diritto a contributi finanziari: a. il Servizio svizzero di collocamento per le musiciste e i musicisti (SFM);
Art. 29 cpv.1 1 Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l’intenzione di conseguire un profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi.
Art. 30 Fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LC)
La fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera è permessa eccezional- mente se in Svizzera nessun prestatore indigeno è in grado di offrire manodopera adeguata.
Art. 33 Condizioni alle quali devono rispondere le persone responsabili (art. 13 cpv. 1 lett. c LC)
Le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con un’esperienza professionale pluriennale sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un’impresa per la fornitura di per- sonale a prestito, se dispongono segnatamente di: a. una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o b. un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale,
Ordinanza sul collocamento RU 1999
organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.
Art. 39 cpv. 3 e 4 3 L’ufficio dei fallimenti è competente per determinare l’impiego delle cauzioni ai sensi dell’articolo 37 lettere b-d fornite dal prestatore stesso. 4 L’ufficio cantonale del lavoro è competente per determinare l’impiego delle cau- zioni ai sensi dell’articolo 37 lettera a, come pure delle cauzioni ai sensi dell’artico- lo 37 lettere b-d fornite da terzi per il prestatore.
Art. 48a Disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro (art. 20 LC)
1 Le disposizioni concernenti il salario disciplinano:
a. il salario minimo senza eventuali spese; in assenza di un salario minimo pre- scritto, è determinante il salario medio dell’impresa; b. il supplemento per le ore straordinarie, il lavoro a turni, a cottimo, il lavoro notturno, domenicale e festivo; c. l’indennità di vacanza pro rata temporis; d. la tredicesima pro rata temporis; e. i giorni festivi e di riposo pagati; f. il salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni2 (CO), segnatamente a cau- sa di malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, intemperie, matrimonio, nascita, decesso, trasloco, cura di un membro della famiglia malato; g. la parte dei premi dell’assicurazione malattia (assicurazione per perdita di guadagno) ai sensi dell’articolo 324a capoverso 4 CO.
2 Le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano:
a. il tempo normale di lavoro; b. la settimana di cinque giorni; c. le ore straordinarie, il lavoro a turni, il lavoro notturno e domenicale; d. le vacanze, i giorni di congedo e festivi; e. le assenze; f. i periodi di riposo e le pause; g. i tempi di spostamento e di attesa.
2 RS 220
Ordinanza sul collocamento RU 1999
Art. 52 frase introduttiva I servizi pubblici competenti si assicurano che, in caso di necessità: ...
Art. 53 cpv. 2 e 3 2 Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l’obbligo di annunciare i licenziamenti o le chiusure d’impresa. 3 Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico competente le seguenti indicazioni: a. il numero, il sesso e l’origine (svizzera o estera) dei lavoratori interessati; b. i motivi della chiusura; c. il settore al quale appartiene l’impresa che licenzia i lavoratori; d. il momento a partire dal quale entra in vigore la disdetta (mese di riferimento o data ulteriore).
Art. 55 Collaborazione delle autorità preposte al mercato del lavoro con i collocatori privati e con i prestatori (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 4 LC) 1 Se le autorità preposte al mercato del lavoro comunicano dati relativi alle persone in cerca d’impiego o ai posti vacanti a collocatori privati o a prestatori, si conforma- no al principio della reciprocità. Esse possono comunicare tali dati unicamente in forma anonima. 2 Le autorità preposte al mercato del lavoro possono mettere a disposizione dei col- locatori privati titolari di un’autorizzazione, con un sistema d’informazione ade- guato, i dati relativi alle persone in cerca d’impiego.
3 La messa a disposizione di dati in forma non anonima è autorizzata unicamente
con il consenso scritto dell’interessato in cerca d’impiego.
Art. 56 cpv. 1 e 2 1 Tutti i servizi pubblici attivi nell’ambito del collocamento coordinano le loro atti- vità con quelle delle autorità preposte al mercato del lavoro. In particolare, essi fan- no in modo di iscrivere anche presso il servizio pubblico competente, come persone in cerca d’impiego, tutti i disoccupati atti al collocamento e che desiderano essere collocati. 2 Il servizio pubblico competente stabilisce, in collaborazione con gli altri servizi pubblici interessati, se il disoccupato è collocabile. I conflitti relativi alla competen- za delle autorità preposte al mercato del lavoro o degli organi dell’assicurazione in- validità sono sottoposti per decisione ai competenti uffici federali.
Ordinanza sul collocamento RU 1999
Art. 59a Repertorio delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito titolari di un’autorizzazione 1 La direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell’economia, in collaborazione con le competenti autorità cantonali, tiene un repertorio delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito titolari di un’autorizzazione e dei loro dirigenti responsabili.
2 Il repertorio può essere consultato pubblicamente via Internet.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1999.
20 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin