AS 1999 2891
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 4 ottobre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulle banche del 17 maggio 19721 è modificata come segue:
Art. 50 Titolo e cpv. 2 Commissari 2 Il presidente, i vicepresidenti e gli altri commissari ricevono indennità il cui im- porto è stabilito dal Consiglio federale. L’importo delle indennità tiene conto della responsabilità e del carico di lavoro dei commissari. I commissari ricevono inoltre le diarie e le indennità di viaggio previste nelle relative ordinanze.
Art. 50a Titolo Presidente della commissione
Art. 51 Titolo e cpv. 1, 2, 4 e 5 Personale della segreteria
1 Dopo aver sentito la Commissione delle banche, il Consiglio federale nomina il
direttore e il direttore sostituto della segreteria della Commissione delle banche.
2 La Commissione delle banche assume l’altro personale della segreteria. Essa è
competente a stabilire e a sciogliere i rapporti di servizio degli impiegati. Può dele- gare le sue attribuzioni alla segreteria. 4 Allo scopo di assumere e mantenere al suo servizio personale particolarmente qua- lificato, per singole persone la Commissione delle banche può, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, derogare alla classificazione di un posto e fissa- re liberamente la promozione e lo stipendio iniziale, a condizione che la situazione del mercato del lavoro lo richieda. In questi casi è applicabile l’ordinanza del 9 di- cembre 19962 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Amministra- zione generale della Confederazione.
5 La Commissione delle banche non soggiace al massimale delle retribuzioni del
personale della Confederazione.
1999-5257 2891
Banche e casse di risparmio. O RU 1999
Art. 51a Titolo Compiti della segreteria
Art. 51b Titolo Audizione dei testimoni
Art. 52 Rapporto La Commissione delle banche corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e fa un rapporto annuo al Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale. Il Consiglio federale e il Dipartimento fede- rale delle finanze possono richiedere altri rapporti speciali.
Art. 53 Titolo e cpv. 2 Conti 2 Nel suo preventivo la Commissione delle banche può iscrivere un credito globale secondo l’articolo 25 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 19903 sulle finanze della Confederazione. Vi può includere le spese di personale, beni e servizi.
Art. 54 Titolo Scambio di dati
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1999.
4 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
3 RS 611.01