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AS 1999 404

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Art. 1 Zone e regioni 1 La superficie utilizzata per l’agricoltura comprende la regione d’estivazione e la superficie agricola utile. Essa è suddivisa in zone e regioni, tenuto conto delle con- dizioni di produzione e di vita.

2 La regione d’estivazione comprende:

a. la zona d’estivazione; b. i pascoli comunitari.

3 La regione di montagna comprende:

a. la zona di montagna IV; b. la zona di montagna III; c. la zona di montagna II; d. la zona di montagna I.

4 La regione di pianura comprende:

a. la zona collinare; b. la zona intermedia; c. la zona intermedia ampliata; d. la zona campicola. 5 La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura 1 Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: a. le condizioni climatiche; b. le vie di comunicazione; e c. la configurazione del terreno.

2 Per la suddivisione della regione di pianura in zone occorrono:

RS 912.1 1 RS 910.1; RU 1998 3033

404 1998-0167

Catasto della produzione agricola e delimitazione di zone RU 1999

a. per la zona collinare i criteri del capoverso 1, con particolare importanza per la configurazione del terreno. Anche le condizioni estreme del terreno possono essere prese in considerazione; b. per la zona intermedia e la zona intermedia ampliata le difficoltà inerenti alla coltivazione e al raccolto in campicoltura. 3 La zona campicola comprende le superfici della regione di pianura situate fuori della zona collinare, della zona intermedia e della zona intermedia ampliata. 4 Le superfici situate all’estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un’azienda. 5 Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pia- nura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.

Art. 3 Delimitazione della regione d’estivazione

1 La delimitazione e la suddivisione della regione d’estivazione si fondano:

a. per quanto concerne la zona d’estivazione, sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estiva- zione; b. i pascoli comunitari. 2 I limiti della regione d’estivazione sono determinati in base al modo di sfrutta- mento e tenendo conto delle condizioni naturali nonché del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 4 Determinazione dei limiti 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato.

2 L’Ufficio federale traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile

l’applicazione della legislazione. 3 Per la delimitazione della regione d’estivazione in base all’articolo 3, l’Ufficio fe- derale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.

Art. 5 Rappresentazione dei limiti delle zone e delle regioni 1 L’Ufficio federale rappresenta i limiti delle zone e delle regioni, sotto forma elet- tronica e cartacea, su carte topografiche. Tali carte costituiscono il catasto della pro- duzione agricola.

2 L’Ufficio federale informa i servizi interessati.

3 Le carte sono conservate:

a. dall’Ufficio federale per tutta la Svizzera; b. dei servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale; c. dai Comuni per il territorio comunale.

Catasto della produzione agricola e delimitazione di zone RU 1999

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

1 Autonomamente o su domanda del gestore, l’Ufficio federale può modificare le

zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enun- ciati nell’articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato. 2 L’Ufficio federale può modificare i limiti della regione d’estivazione se la doman- da è appoggiata dal Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. 3 La decisione dell’Ufficio federale è pubblicata su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.

4 Queste decisioni sono conservate:

a. dall’Ufficio federale per tutta la Svizzera; b. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.

Art. 7 Disposizioni transitorie 1 Le domande volte a valutare l’appartenenza alle zone ai sensi dell’articolo 2 inol- trate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono esaminate in base al nuovo diritto. 2 Fintanto che i limiti della regione d’estivazione in base all’articolo 3 non sono de- finitivi, per la delimitazione della superficie agricola utile è determinante lo stato preso in considerazione per fissare i contributi per il 1998.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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