AS 2000 2589
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Modifica del 10 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 e 2 bis 2 È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone fisiche menzionate nel capoverso 1 lettera d. 2bis A partire dall’11 ottobre 2000 è permesso fornire o mettere direttamente o indi- rettamente a disposizione fondi ai governi e alle persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere a - c, a condizione che tali fondi siano versati su conti aperti ap- positamente a tale scopo.
Art. 3, 5 , 6 cpv. 1 e 2 nonché allegato 3 Abrogati
Art. 11a Adattamento degli allegati Il Dipartimento federale dell’economia può, previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, adattare gli allegati 1 e 2.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 946.207
2000-2001 2589
Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2000
III La presente modifica entra in vigore l’11 ottobre 2000.
10 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2000
Allegato 2 2 (art. 2 cpv. 1 lett. d)
2 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie possono essere ottenute pres- so l'EDMZ, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo In- ternet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede unicamente la versione stampata.