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AS 2000 2589

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 10 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 2 bis 2 È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone fisiche menzionate nel capoverso 1 lettera d. 2bis A partire dall’11 ottobre 2000 è permesso fornire o mettere direttamente o indi- rettamente a disposizione fondi ai governi e alle persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere a - c, a condizione che tali fondi siano versati su conti aperti ap- positamente a tale scopo.

Art. 3, 5 , 6 cpv. 1 e 2 nonché allegato 3 Abrogati

Art. 11a Adattamento degli allegati Il Dipartimento federale dell’economia può, previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, adattare gli allegati 1 e 2.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 946.207

2000-2001 2589

Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2000

III La presente modifica entra in vigore l’11 ottobre 2000.

10 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2000

Allegato 2 2 (art. 2 cpv. 1 lett. d)

2 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie possono essere ottenute pres- so l'EDMZ, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo In- ternet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede unicamente la versione stampata.