AS 2000 404
legislation:jurisdiction:ch:AS 2000 404
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. b, d ed e, cpv. 4 1 I contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna alla regione di pianura se: b. chi riprende il contingente ed è domiciliato nella regione di pianura affida contrattualmente al cedente domiciliato nella regione di montagna l’alleva- mento del suo bestiame bovino; d. chi riprende il contingente e chi lo cede hanno gestito congiuntamente una comunità aziendale settoriale fino al 30 aprile 1999 e intendono continuare questa collaborazione; e. chi riprende il contingente e chi lo cede sono membri della stessa latteria o caseificio. 4 Il trasferimento giusta il capoverso 1 lettera e è ammesso solo a titolo temporaneo.
Art. 11 cpv. 1 primo periodo
1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione
lattiera animali d’allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è as- segnato un contingente supplementare. ...
Art. 29 cpv. 1 secondo periodo 1 ...Tale consenso non è richiesto se il contratto d’affitto è ricondotto giusta l’arti- colo 8 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1985 2 sull’affitto agricolo.