AS 2001 1410
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 16 maggio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il contingentamento della produzio- ne lattiera è modificata come segue:
Sezione 2a: Adeguamento del quantitativo globale
1 In ogni anno lattiero, ogni produttore può mettere in commercio una quantità di latte supplementare equivalente al 3 per cento del contingente che gli è attribuito all’inizio dell’anno lattiero. Il Servizio d’amministrazione calcola la quantità sup- plementare e la comunica al produttore. 2 Il produttore può far valere la quantità supplementare anche per la quantità che non è trasferita definitivamente.
3 La quantità supplementare non può essere trasferita.
Art. 11 cpv. 3
3 Il contingente supplementare ammonta a 2000 kg per animale acquistato.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2001.
16 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.1
1410 2001-0921