AS 2001 1498
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
Correzione
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
Modifica del 24 gennaio 2001 (RS 748.132.1; RU 2001 514)
Invece di:
Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, Meteo- Svizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo. 3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le diver- genze.
Leggasi:
Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, Meteo- Svizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo. 3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le diver- genze. 4 In caso di mancato accordo tra le parti, l’Ufficio presenta una proposta di com- promesso.
5 giugno 2001 Cancelleria federale
1498 2001-0965