AS 2001 1656
Ordinanza concernente i prezzi di vendita e il ritiro dei cereali indigeni
Ordinanza concernente i prezzi di vendita e il ritiro dei cereali indigeni
del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 187a della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina :
Art. 1 I prezzi dei cereali indigeni che devono essere ritirati dagli esercenti dei mulini commerciali in virtù dell’articolo 187a capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura sono i seguenti:
Fr. per 100 kg netto franco stazione del mulino IVA inclusa
Frumento, classe I 64.– Frumento, classi II - V 61.– Spelta svestita 112.– Segale 58.–
Art. 2 1 I mugnai devono ordinare presso l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio fede- rale), sul modulo ufficiale, i cereali indigeni che sono obbligati a ritirare e pagarli contemporaneamente all’ordinazione, indipendentemente dal fatto che siano depo- sitati nel mulino o debbano essere forniti dall’Ufficio federale. 2 Il prezzo d’acquisto può essere pagato mediante assegno ordinario o assegno sbar- rato o mediante versamento a favore dell’Ufficio federale sul suo conto postale o alla Banca nazionale svizzera.
3 Per il pagamento del prezzo d’acquisto fa stato:
a. la data della ricevuta dell’Ufficio federale, in caso di versamento mediante assegno ordinario o assegno sbarrato; b. la data del timbro postale, in caso di versamento in contanti alla posta; c. la data dell’allestimento della cedola di addebitamento della Posta Svizzera, in caso di versamento per mezzo di un conto postale;
RS 916.111.1 1 RS 910.1
1656 2001-1052
Prezzi di vendita e il ritiro dei cereali indigeni RU 2001
d. la data di valuta della nota di addebito, in caso di versamento per mezzo di una banca, a condizione che l’ordine di pagamento sia stato impartito prima della data suddetta.
4 Su domanda dell’Ufficio federale, il mugnaio deve documentare la data di paga-
mento. 5 Il mugnaio può disporre della rispettiva quantità di cereali solo dopo averla pagata.
Art. 3 Ciascun esercente di mulini commerciali ancora riconosciuto il 1° gennaio 2001 è tenuto ad acquistare in virtù dell’articolo 2, fino al 15 settembre 2001, la quota di cereali indigeni comunicatagli dall’Ufficio federale. Siffatta quota non include gli eventuali acquisti anticipati effettuati dal mugnaio in seguito all’abrogazione del di- sciplinamento. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino. Un interesse moratorio del 5 per cento è riscosso sul prezzo di vendita dei cereali che non sono acquistati conformemente alle disposizioni fino a tale data.
Art. 4 I fatti accaduti durante la validità dell’ordinanza permangono retti dalle disposizioni abrogate il 31 dicembre 2001.
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001 con effetto sino al 31 dicem- bre 2001.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger Il cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz