AS 2002 2835
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre)
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre)
del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 49 capoverso 6 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (legge), ordina:
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni negli ospedali e nelle case di cura. 2 È applicabile agli ospedali e alle case di cura autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge.
Art. 2 Obiettivi 1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per: a. operare una distinzione delle prestazioni e dei costi attinenti alla cura ospe- daliera, semiospedaliera, ambulatoriale e per pazienti lungodegenti; b. determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale; c. determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura semiospedaliera in ospedale; d. determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ambulatoriale in ospedale; e. determinare le prestazioni e i costi delle cure come pure le altre prestazioni dispensate nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungode- genti in ospedale che sono prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i loro costi;
RS 832.104 1 RS 832.10
2002-1333 2835
Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali RU 2002
f. determinare le prestazioni e i costi delle cure per ogni livello dei bisogni di cure nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale; g. escludere i costi non computabili all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale. 2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati de- vono permettere: a. di elaborare indicatori; b. di comparare gli istituti a livello regionale, cantonale e intercantonale allo scopo di analizzare i costi e le prestazioni; c. di calcolare tariffe; d. di calcolare stanziamenti globali di bilancio; e. di approntare le pianificazioni cantonali; f. di valutare l’economicità e l’equità della fornitura di prestazioni; g. di controllare l’evoluzione e il livello dei costi.
Sezione 2: Definizioni
Art. 3 Cura ospedaliera Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge le degenze in ospedale di una durata di almeno 24 ore relative a esami, terapie e cure. Le degenze in ospedale di una durata inferiore a 24 ore, nel corso delle quali un letto viene occupato durante una notte, come pure le degenze in ospedale in caso di tras- ferimento in un altro ospedale o in caso di decesso sono pure considerate come cura ospedaliera.
Art. 4 Cura semiospedaliera Sono considerate cure semiospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 5 della legge le degenze pianificate relative a esami, terapie e cure che necessitano di sorve- glianza o di cure immediatamente successive alla terapia come pure dell’utilizza- zione di un letto. Sono pure considerate cure semiospedaliere le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte.
Art. 5 Cura ambulatoriale Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 5 della legge le cure che non sono considerate né ospedaliere né semiospedaliere.
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Art. 6 Cura per pazienti lungodegenti Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso
3 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo
l’indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica in ospedale.
Art. 7 Costi di formazione e di ricerca 1 I costi di formazione ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono i mezzi impiegati per: a. la formazione di base teorica e pratica degli studenti in medicina fino al con- seguimento dell’esame di Stato; b. il perfezionamento dei medici fino al conseguimento di un titolo di specia- lista; c. la formazione di base e il perfezionamento del restante personale medico ac- cademico; d. la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale di cura; e. la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale medico-tecnico o medico-terapeutico. 2 I costi per la ricerca ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie. 3 Sono considerati costi di formazione e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi.
Art. 8 Investimenti Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge i beni mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 let- tera e della legge. Ne fanno parte, oltre alle operazioni di acquisto, l’insieme delle operazioni di acquisto rateale e di locazione.
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Sezione 3: Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
Art. 9 Esigenze per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni 1 Gli ospedali e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione. 2 La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni. 3 La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata. 4 La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata. 5 La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a di- sposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente. 6 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
Art. 10 Ospedali 1 Gli ospedali devono tenere una contabilità finanziaria. La base è la nomenclatura del piano contabile di H+ Gli Ospedali Svizzeri (edizione invariata 1999). 2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura dell’offerta di prestazioni della statistica ospedaliera attuata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 3 Per il calcolo dei costi degli investimenti deve essere tenuta una contabilità degli investimenti. Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di 3000 franchi o più.
4 Deve essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.
Art. 11 Case di cura
1 Le case di cura devono tenere una contabilità finanziaria.
2 Per il calcolo dei costi degli investimenti deve essere tenuta una contabilità degli investimenti.
3 Deve essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.
2 RS 431.012.1
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Sezione 4: Giustificazione delle prestazioni fornite
Art. 12 Esigenze per la statistica delle prestazioni
1 Gli ospedali e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.
2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle prestazioni fornite. 3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata. 4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente. 5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
Art. 13 Ospedali 1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordina- mento con la statistica ospedaliera e la statistica medica degli stabilimenti ospedalie- ri elaborate secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descri- zione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza e numero di punti effettuati.
Art. 14 Case di cura 1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri elaborata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19934 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descri- zione delle prestazioni, giornate di soggiorno e giornate di cura per livello dei biso- gni di cure.
3 RS 431.012.1 4 RS 431.012.1
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Sezione 5: Consultazione dei documenti
Art. 15 Gli ospedali e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i do- cumenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Valutazione 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, procede, in collaborazione con i fornitori di presta- zioni, gli assicuratori e i Cantoni, a uno studio per determinare se gli obiettivi men- zionati all’articolo 2 sono raggiunti. 2 Per eseguire questo studio, l’UFAS può far capo a istituti scientifici e istituire gruppi di esperti.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz