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AS 2002 328

Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori

Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori (Ordinanza sul traffico viaggiatori)

del 30 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 cifre 2 e 6, 48 capoverso 3 e 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le agevolazioni relative all’obbligo doganale per i viaggiatori all’atto dello sdoganamento, sempreché non siano applicabili la Conven- zione del 26 giugno 19902 relativa all’ammissione temporanea e la Convenzione del 4 giugno 19543 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.

Art. 2 Oggetti personali d’uso 1 Sono ammessi in franchigia di dazio gli oggetti personali d’uso ai sensi dell’alle- gato 1 importati in proporzioni adeguate: a. da persone domiciliate in Svizzera, sempreché esse abbiano portato seco i beni all’atto della loro uscita dal territorio doganale svizzero o abbiano do- vuto acquistarli e utilizzarli all’estero per effetto di circostanze imprevedibi- li; oppure b. da persone domiciliate all’estero, sempreché esse intendano riesportare i be- ni dopo il loro soggiorno in Svizzera. 2 Per i beni nuovi o per i beni che soggiacciono a tributi d’entrata elevati, l’ammi- nistrazione delle dogane può richiedere un documento di transito e una garanzia.

Art. 3 Provviste da viaggio La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l’uso corri- spondente al consumo giornaliero di una persona è ammessa in franchigia di dazio.

RS 631.251.1

328 2001-2429

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

Art. 4 Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia La franchigia di dazio per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco è accordata soltanto alle persone a partire da 17 anni. Sono ammesse in franchigia di dazio le seguenti quantità massime: a. bevande alcoliche:

1. con un tenore di alcole sino a 15% vol. 2 litri e

2. con un tenore di alcole di più di 15% vol. 1 litro;

b. manufatti di tabacco:

1. sigarette 200 pezzi o

2. sigari 50 pezzi o

3. tabacco da pipa 250 grammi o

4. più prodotti in quantità proporzionale.

Art. 5 Limite di franchigia secondo il valore 1 I beni importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono ammes- si in franchigia di dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona. Le merci ammesse in franchigia di dazio conformemente agli articoli 2-4 nonché le be- vande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti al dazio non sono presi in conside- razione. 2 Dal limite di franchigia secondo il valore sono esclusi le bevande alcoliche e i ma- nufatti di tabacco nonché i quantitativi di prodotti agricoli soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente a tenore dell’articolo 26 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole. Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) può fissare quantità massime per altri prodotti agricoli, se le condi- zioni di concorrenza rischiano di essere pregiudicate. 3 Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi, tutta la quantità importata è assoggettata al dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.

Art. 6 Diritto Alla stessa persona sono concessi solo una volta al giorno: a. i limiti di franchigia secondo gli articoli 3-5; b. le quantità di prodotti agricoli ammesse in franchigia di dazio (art. 5 cpv. 2).

Art. 7 Aliquote forfettarie 1 I tributi d’importazione sui beni soggetti al dazio importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono calcolati in base ad aliquote forfettarie.

4 RS 916.01

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

2 Le aliquote forfettarie comprendono tutti i tributi calcolati sulla stessa base del da- zio. Per semplificare lo sdoganamento si possono riunire le merci in gruppi tariffali e determinare le rispettive aliquote forfettarie.

3 Le aliquote forfettarie sono fissate dal Dipartimento.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto previgente 1 Il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 19675 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori è abrogato. 2 Le modifiche concernenti il diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 1967 774

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Oggetti personali d’uso

Per oggetti personali d’uso s’intendono:

1. gli abiti;

2. gli articoli da toletta;

3. gli oggetti d’ornamento;

4. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti

di immagini; 5. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un nume- ro adeguato di supporti di immagini;

6. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di

supporti filmati;

7. gli strumenti musicali portatili;

8. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono;

9. i televisori portatili;

10. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili;

11. i computer portatili con i rispettivi supporti di dati;

12. le carrozzelle;

13. le sedie a rotelle;

14. i cannocchiali e i binocoli;

15. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili;

16. i telefoni cellulari; i cercapersone (pager);

17. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpi-

nista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motoriz- zati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak, ecc. (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre);

18. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni,

cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas, ecc.; 19. 2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni;

20. gli altri beni di natura manifestamente personale.

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

Allegato 2 (art. 8 cpv. 2)

Modifiche concernenti il diritto previgente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 luglio 1926 6 della legge sulle dogane

Abrogati

Art. 111 cpv. 7 secondo periodo 7 ... La franchigia doganale per gli effetti da viaggio è disciplinata nell’articolo 2 dell’ordinanza del 30 gennaio 20027 sul traffico viaggiatori.

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 8 sulle importazioni agricole

Art. 24 Traffico viaggiatori Nel traffico viaggiatori i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Art. 26 Traffico viaggiatori 1 Nel traffico viaggiatori l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato: a. senza PGI nelle quantità di cui all’allegato 5 e b. all’ADC senza computo nel contingente nelle quantità di cui all’allegato 6. 2 L’articolo 5 dell’ordinanza del 30 gennaio 20029 sul traffico viaggiatori non si ap- plica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente.

Allegato 5 Titolo Eccezioni all’obbligo di detenere un permesso generale d’importazione per importazioni private nel traffico viaggiatori

6 RS 631.01 7 RS 631.251.1; RU 2002 328 8 RS 916.01 9 RS 631.251.1; RU 2002 328

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

Allegato 6 (art. 26)

Importazioni di merci per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantitativi ammessi all’importazione per giorno e persona in kg lordi o litri

Prodotto Ammissione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) Quantitativo massimo

Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refri- gerate o congelate complessivamente 0,5 kg Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi complessivamente 3,5 kg Burro e crema di latte complessivamente 1,0 kg Latte e altri prodotti a base di latte complessivamente 5,0 kg Uova di volatili, in guscio 2,5 kg Fiori recisi, freschi 20,0 kg Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg Frutta fresca 20,0 kg Prodotti a base di patate complessivamente 2,5 kg Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg Uve per la torchiatura 20,0 kg Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere complessivamente 3,0 l Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni complessivamente 20,0 l

Ordinanza sul traffico viaggiatori RU 2002

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