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AS 2003 2225

Accordo europeo del 5 marzo 1996 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Accordo europeo del 5 marzo 1996 concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

RS 0.101.3; RU 2000 1664

I

Campo di applicazione dell’accordo il 17 luglio 20031 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratifica (F)

Albania 26 febbraio 2003 1° aprile 2003 Andorra 24 novembre 1998 1° gennaio 1999 Austria 10 gennaio 2001 1° marzo 2001 Belgio 29 giugno 2000 1° agosto 2000 Bulgaria* 31 maggio 2001 1° luglio 2001 Cipro 9 febbraio 2000 1° aprile 2000 Croazia* 2 dicembre 1999 1° febbraio 2000 Danimarca 28 agosto 1998 1° gennaio 1999 Finlandia 23 dicembre 1998 1° febbraio 1999 Francia* 17 novembre 1998 1° gennaio 1999 Georgia* a 10 maggio 2001 F 1° luglio 2001 Germania 11 settembre 2001 1° novembre 2001 Irlanda 7 maggio 1999 1° luglio 1999 Islanda 4 novembre 1998 1° gennaio 1999 Italia* 6 marzo 1998 1° gennaio 1999 Liechtenstein* a 21 gennaio 1999 F 1° marzo 1999 Lituania 18 febbraio 2003 1° aprile 2003 Lussemburgo 12 marzo 1999 1° maggio 1999 Moldova* 9 novembre 2001 1° gennaio 2002 Norvegia a 12 dicembre 2001 F 1° febbraio 2002 Paesi Bassi* 21 gennaio 1997 1° gennaio 1999 Aruba 21 gennaio 1997 1° gennaio 1999 Antille olandesi 21 gennaio 1997 1° gennaio 1999 Regno Unito 9 novembre 2001 1° gennaio 2002 Repubblica Ceca* 24 giugno 1998 1° gennaio 1999 Romania 9 aprile 1999 1° giugno 1999 Slovacchia* 21 maggio 2003 1° luglio 2003 Slovenia 29 novembre 2001 1° gennaio 2002 Spagna* 19 gennaio 2001 1° marzo 2001 Svezia 30 settembre 1998 1° gennaio 1999

1 Sostituisce e completa quello in RU 2000 1669.

2001-2188 2225

Persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea RU 2003 dei diritti dell’uomo. Accordo europeo

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratifica (F)

Svizzera* a 27 agosto 1998 F 1° gennaio 1999 Ungheria* 1° aprile 1998 1° gennaio 1999 * Riserve e dichiarazioni: vedi qui appresso a Firma senza riserva di ratifica.

II

Riserve e dichiarazioni

Bulgaria La Repubblica di Bulgaria dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera a non si applicano nei confronti dei propri cittadini.

Croazia Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo, la Croazia dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera a non si applicano nei confronti dei cittadini croati.

Francia Al momento della ratifica dell’Accordo, la Francia dichiara che il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 4, secondo la sua interpretazione, non è applicabile ai detenuti. Per l’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 4, i cittadini esteri di cui nel para- grafo 1 dell’articolo 1 dell’Accordo devono essere muniti dei documenti di transito richiesti per l’entrata in Francia e ottenere eventualmente il visto necessario. Un visto detto «visto speciale» deve inoltre essere ottenuto dagli stranieri espulsi dal territorio francese. Questi visti sono rilasciati entro i termini più brevi dai rappre- sentanti consolari francesi competenti, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 lettera b dell’articolo 4 dell’Accordo. La Francia dichiara che, tenuto conto del tenore del paragrafo 4 dell’articolo 4, il paragrafo 2 lettera a di tale articolo, secondo la sua interpretazione, non è applica- bile sul territorio francese alle persone dimoranti abitualmente in Francia.

Georgia Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo europeo, il Gover- no della Georgia dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera a non si applicano nei confronti dei cittadini della Georgia.

Persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea RU 2003 dei diritti dell’uomo. Accordo europeo

Italia Secondo l’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo, l’Italia dichiara che le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nei confronti dei propri cittadini.

Liechtenstein Il Principato del Liechtenstein dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo

2 lettera a dell’Accordo non si applicano nei confronti dei propri cittadini.

Moldova Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b, la Repubblica di Moldova di- chiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera a non si applicano nei confronti dei propri cittadini. La Repubblica di Moldova dichiara che l’Accordo non si applica al territorio at- tualmente controllato dalle autorità dell’autoproclamata Repubblica di Transnistria fino al regolamento finale del conflitto in tale regione. La Repubblica di Moldova si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera a ai detenuti.

Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi accetta l’Accordo per quanto concerne il Regno in Europa, le Antille olandesi e Aruba.

Repubblica Ceca Il Governo della Repubblica Ceca dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 para- grafo 2 lettera b dell’Accordo non si applicano nei confronti dei cittadini della Repubblica Ceca.

Slovacchia La Repubblica Slovacca dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo non si applicano nei confronti dei cittadini della Repubblica Slovacca.

Spagna Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo, il Regno di Spagna dichiara che le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera a non si applicano nei confronti dei propri cittadini.

Svizzera A causa di un errore di trasmissione, la firma dell’Accordo non ha potuto essere corredata della dichiarazione seguente del Consiglio federale svizzero, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel processo verbale di firma:

Persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea RU 2003 dei diritti dell’uomo. Accordo europeo

«Le disposizioni del paragrafo 2 lettera a dell’articolo 4 dell’Accordo non si appli- cano ai cittadini svizzeri sottoposti a un procedimento penale o condannati in Sviz- zera per un crimine grave contro lo Stato, la difesa nazionale o il potenziale militare del Paese.»

Ungheria L’Ungheria dichiara con la presente, conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo, che si riserva il diritto di non applicare le disposizioni del paragrafo 2 lettera a di tale articolo ai propri cittadini.

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