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AS 2003 2463

Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette

Ordinanza che modifica la tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette

del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:

Art. 1 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato IV primo capoverso L’imposta ammonta: – per le sigarette a 7,2056 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 12,630 centesimi il pezzo; – per la carta da sigarette a 1,2 centesimi il pezzo.

Art. 2 1 Fino al 30 settembre 2003 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare alle vecchie aliquote d’imposta la quantità, maggiorata del 10 per cento, di sigarette da essi vendute al vecchio prezzo nello stesso periodo dell’anno precedente. 2 Fino al 30 settembre 2003, le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alle vecchie aliquote d’imposta.

3 Le fascette acquistate prima del 1º agosto 2003 presso l’Amministrazione delle

dogane restano valide sino al 30 settembre 2003.

Art. 3 L’ordinanza del 2 ottobre 20002 che modifica la tariffa d’imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette è abrogata.

RS 641.310 1 RS 641.31 2 RU 2000 2485

2003-0967 2463

Tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette RU 2003

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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